Ordinanza n. 11026/2026 - Roma, Sezione 1
per l'annullamento del provvedimento relativo all’avviso del 7.5.2026 con cui il Ministero della Giustizia ha avviato le procedure di scelta della sede dei vincitori – presenti nella graduatoria validata dalla Commissione RIPAM in data 14.4.2026 – del concorso per 2.600 posti da assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari (codice 02) di cui al Bando del 30.7.2025, e ciò nei limiti dell’interesse fatto valere in giudizio dalla ricorrente; del provvedimento di diniego alla concessione del beneficio ex art. 33, comma 5 legge 104/1992; del provvedimento comunicato con mail del 9.4.2026, con cui il Ministero ha invitato la ricorrente, quale vincitrice del concorso, a trasmettere la necessaria documentazione per la scelta della sede; delle graduatorie del concorso in questione e delle successive rettifiche del 18.2.2025, 3.4.2026, 15.4.2026; di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Avviso del 7 maggio 2026 relativo alla scelta della sede dei vincitori del concorso per 2.600 posti da assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari, diniego del beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, comunicazione di trasmissione della documentazione per la scelta della sede e graduatorie del concorso con successive rettifiche
Esito
La controversia
La ricorrente, vincitrice del concorso pubblico per 2.600 posti da assistente della famiglia dei cancellieri e dei servizi giudiziari, ha impugnato l’avviso ministeriale relativo all’avvio delle procedure di scelta della sede, il diniego del beneficio previsto dall’art. 33, comma 5, l. 104/1992, la comunicazione con cui era stata invitata a trasmettere la documentazione necessaria per la scelta della sede, nonché le graduatorie concorsuali e le successive rettifiche, chiedendone l’annullamento nei limiti del proprio interesse. Con istanza contenuta nel ricorso ha chiesto di essere autorizzata alla notificazione per pubblici proclami, in considerazione dell’elevato numero dei potenziali controinteressati.
La decisione
Il TAR ha accolto la richiesta di notificazione per pubblici proclami e ha autorizzato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i controinteressati mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Ministero della Giustizia. L’autorizzazione è stata disposta ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a., ritenendo particolarmente difficile la notificazione ordinaria per l’elevato numero dei soggetti aventi potenziale qualifica di parti necessarie. L’avviso dovrà indicare l’autorità giudiziaria, il numero di registro generale, la parte ricorrente, l’amministrazione intimata, gli estremi degli atti impugnati, un sunto dei motivi, i controinteressati, le modalità per seguire il processo, gli estremi dell’ordinanza e il testo integrale del ricorso. Il Ministero dovrà pubblicare il ricorso e l’ordinanza, mantenerli online sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, rilasciare alla ricorrente attestazione dell’avvenuta pubblicazione e predisporre un collegamento denominato “atti di notifica” sulla home page. Gli adempimenti dovranno essere eseguiti entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, con deposito della relativa prova entro i successivi dieci giorni; l’inosservanza comporterà l’improcedibilità del ricorso. La trattazione della domanda cautelare è stata rinviata alla camera di consiglio del 7 ottobre 2026. Le spese sono state compensate. L’ordinanza non ha deciso nel merito le censure contro gli atti impugnati né la domanda cautelare.
Norme richiamate
art. 41, comma 4, c.p.a.
quando la notificazione del ricorso nei modi ordinari sia particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnato il ricorso può disporre, su richiesta di parte, che la notificazione sia effettuata per pubblici proclami prescrivendone le modalità
La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata quando il numero dei soggetti da chiamare in giudizio rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria; il giudice può prescriverne le modalità concrete.
art. 33, comma 5, l. 104/1992
La disposizione è richiamata quale fondamento del beneficio richiesto dalla ricorrente, ma l’ordinanza non ne esamina nel merito l’applicazione.
Massime di principio
- Quando il numero dei soggetti potenzialmente controinteressati rende particolarmente difficile la notificazione ordinaria, il giudice amministrativo può autorizzare, su istanza di parte, l’integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 41, comma 4, c.p.a.
- L’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami può essere accompagnata da prescrizioni puntuali sulla pubblicazione online, comprendenti l’indicazione del giudice e del numero di ruolo, delle parti, degli atti impugnati, dei motivi di ricorso, dei controinteressati, delle modalità di consultazione del processo e il testo integrale del ricorso e dell’ordinanza.
- Il giudice può subordinare la procedibilità del ricorso all’esecuzione degli adempimenti di pubblicità entro un termine perentorio e al deposito tempestivo della relativa prova.
- La concessione dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami e il rinvio della domanda cautelare non implicano una decisione sulle censure di merito né sull’esistenza dei presupposti per la tutela cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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