Cassazione Penale, Sentenza n. 11946/2023 del 21/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'Appello di Lecce che aveva confermato la condanna emessa in primo grado (procedimento abbreviato) per concorso in rapina aggravata perpetrata il 1 giugno 2012 e per concorso nel porto/detenzione di arma. Il ricorrente ha proposto tre motivi: 1) vizio di motivazione e violazione di legge in relazione al concorso (artt. 110 e 628 c.p.), sostenendo che la sola presenza nell'autovettura non fosse prova della consapevolezza di cooperare; 2) vizio di motivazione sul concorso nel porto/detenzione di arma (artt. 110 c.p. e artt. 2,4,7 L. 895/1967), sostenendo che non fosse dimostrata la disponibilità o consapevolezza dell'arma da parte sua; 3) violazione in relazione all'art. 62-bis c.p. per mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
Il ricorso per cassazione è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondati i motivi, richiamando il limite del sindacato di legittimità che non può rivedere le valutazioni di merito, e confermando che la Corte d'appello ha fornito motivazione esaustiva e logica circa il ruolo del ricorrente quale 'palo' (arrivo simultaneo dei veicoli, contatti tra equipaggi, posizione strategica dell'autovettura, mancata spiegazione plausibile della presenza sul luogo). Sulla questione dell'arma la Corte ha ritenuto applicabile il principio secondo cui i partecipi al piano criminoso rispondono anche del porto/detenzione dell'arma se l'azione è stata pianificata con previsione dell'uso dell'arma e i concorrenti si sono accompagnati al luogo del delitto; pertanto non è necessario che tutti abbiano la disponibilità materiale dell'arma. Quanto alle attenuanti generiche, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione negativa operata dalla Corte d'appello, richiamando la riforma dell'art. 62-bis che esclude la sola incensuratezza come sufficiente. Per l'inammissibilità del ricorso è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di 3.000 euro in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Regola il concorso di persone nel reato; la Corte ha applicato il principio per ritenere che la partecipazione al progetto criminoso e l'attuazione di ruoli di supporto (palo) costituiscano concorso, purché motivato da elementi fattuali logici e coerenti.
art. 628 cod. pen. comma 3 nn. 1 e 2
Norma sulla rapina aggravata; è stata la fattispecie contestata per la quale il ricorrente è stato condannato in quanto ritenuto concorrente nell'esecuzione della rapina.
art. 61 n. 2 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena; citato in relazione alla quantificazione della pena inflitta in primo grado e confermata in appello.
Legge 895/1967, artt. 2, 4 e 7
Norme sul porto e sulla detenzione illegale di armi; la Corte ha ritenuto che la partecipazione al progetto criminoso che prevedeva l'uso di armi comporti la responsabilità anche per il porto/detenzione, pur quando l'arma fosse nella disponibilità materiale di alcuni soli concorrenti.
art. 62-bis cod. pen.
Disciplina delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha confermato che, dopo la riforma del 2008, la sola incensuratezza non è più sufficiente per riconoscere la diminuente e che il giudice può negarla in assenza di elementi positivi che la giustifichino.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali e la possibilità di imporre una somma alla Cassa delle Ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di 3.000 euro.
Massime di principio
- Il sindacato della Corte di cassazione è limitato alla verifica della corretta applicazione del diritto e della logica motivazionale; non può rivedere libremente la valutazione del fatto fatta dai giudici di merito.
- La partecipazione al ruolo di 'palo' può integrare il concorso nella rapina aggravata se vi sono elementi fattuali e logici (arrivo simultaneo, contatti tra partecipanti, posizione strategica del veicolo, assenza di spiegazioni alternative) che comprovano l'accordo criminoso.
- Il concorso nel porto o nella detenzione di arma può essere configurato anche quando l'arma sia nella disponibilità materiale di alcuni soli concorrenti, se il piano criminoso prevedeva l'uso dell'arma e gli altri partecipanti hanno collaborato o si sono accompagnati al luogo per realizzare il reato.
- La mera consapevolezza che altri siano armati non è di per sé sufficiente a integrare il concorso nel reato di porto/detenzione di arma; è però rilevante la partecipazione al progetto criminoso che prevedeva l'uso delle armi.
- Dopo la riforma dell'art. 62-bis, l'assenza di precedenti penali non è più di per sé sufficiente per ottenere le attenuanti generiche: occorrono elementi positivi che giustifichino la diminuente.
- Motivi di ricorso generici o basati su una diversa valutazione dei fatti sono destinati a essere dichiarati inammissibili o manifestamente infondati; è quindi fondamentale proporre censure specifiche e dimostrare vizi di diritto o di logicità della motivazione.
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