Cassazione Penale, Sentenza n. 13705/2024 del 04/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Candeloro ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la sua condanna per truffa (6 mesi di reclusione e 51 euro di multa). Ha dedotto: (i) vizio di motivazione e violazione di legge (art. 635 c.p.) circa la responsabilità, sostenendo che non era provato che la somma versata sulla carta PostePay fosse effettivamente pervenuta nella sua disponibilita'; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria, lamentando che la Corte d'appello non ha considerato la documentazione (ammissione al patrocinio a spese dello Stato e autocertificazione) e ha fatto riferimento, erroneamente secondo la difesa, all'inapplicabilita' temporale dell'art. 56‑quater L. 689/1981.
La decisione
La Cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perche' trascende il sindacato di legittimita' e richiede una rivalutazione del merito probatorio; ha quindi confermato definitivamente l'affermazione di responsabilita' per il reato di truffa. Il secondo motivo e' stato ritenuto fondato: la Corte d'appello aveva respinto la richiesta di conversione della pena sostenendo l'assenza di attestazioni sulle condizioni di vita, ma aveva disposizione in atti la documentazione relativa al patrocinio a spese dello Stato. La motivazione sull'opportunita' della sanzione sostitutiva non e' coerente con le emergenze processuali; la sentenza e' annullata limitatamente a tale valutazione e il giudizio e' rimesso alla Corte d'appello di Perugia per un nuovo esame sul punto. Il resto del ricorso e' dichiarato inammissibile.
Norme richiamate
art. 635 cod. pen.
Invocato dal ricorrente per censurare la motivazione della responsabilita'; la Corte di legittimita' ha pero' richiamato il limite della Cassazione nel riesame del merito probatorio, rendendo inammissibile la censura nella sostanza.
art. 56‑quater L. n. 689 del 1981
Norma che disciplina la possibilita' di sostituire la pena detentiva con la pena pecuniaria tenendo conto delle condizioni economiche, patrimoniali e di vita dell'imputato e del suo nucleo familiare; la Corte ha ritenuto che la norma fosse applicabile al momento del giudizio d'appello e che il giudice dovesse valutare anche gli atti disponibili (es. documentazione sul patrocinio a spese dello Stato) prima di rifiutare la conversione.
art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020
Prevede il procedimento celebrato con contraddittorio scritto; la corte ha svolto il procedimento secondo tale modalita' procedurale.
Giurisprudenza consolidata (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965)
Richiamata per il principio secondo cui la Cassazione non puo' compiere valutazioni di merito sulla capacita' dimostrativa delle prove e si limita a verificare la tenuta logica della motivazione e la sua aderenza alle fonti di prova; eventuali travisamenti delle prove devono essere specificamente indicati.
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non ammette la rivalutazione del merito probatorio: i motivi che richiedono una nuova valutazione della prova vengono dichiarati inammissibili salvo errori di logica o di diritto nella motivazione.
- Per ottenere la sostituzione della pena detentiva con una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 56‑quater L. 689/1981 e' necessario che il giudice valuti le condizioni economiche e familiari sulla base delle allegazioni e degli atti disponibili; la semplice assenza di "attestazioni" in sentenza non e' sufficiente se in atti ci sono documenti utili (es. ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
- Se il giudice d'appello ignora documentazione rilevante gia' presente negli atti che potrebbe incidere sulla concedibilita' della sanzione sostitutiva, tale omissione puo' determinare l'annullamento parziale con rinvio per nuovo esame sulla sola questione della conversione della pena.
- La conferma della responsabilita' in sede di appello, quando non e' censurabile in termini di motivazione logica, resta irrevocabile in Cassazione se i vizi prospettati si risolvono in una diversa valutazione delle prove.
- Nelle impugnazioni in Cassazione e' utile concentrare i motivi su errori di diritto o di motivazione (contraddizioni logiche, omissioni di esame di fonti di prova documentali) piuttosto che sulla semplice richiesta di riconsiderare la valutazione delle prove.
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