Cassazione Civile, Ordinanza n. 24038/2025 del 27/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la determinazione della pensione spettante a un lavoratore dello spettacolo iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, con decorrenza dall'aprile 2011, liquidata in due quote ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992. La "quota B", relativa alle anzianità contributive maturate dal 1 gennaio 1993, era stata rideterminata tenendo conto della retribuzione effettivamente percepita e senza applicare il massimale pensionabile previsto dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971. L'INPS ha censurato la sentenza d'appello che aveva ritenuto inapplicabile quel massimale alla quota B, sostenendo che la disciplina del d.lgs. n. 182/1997 si integra con la normativa previgente e che il limite massimo permane anche per il calcolo della quota B; ha inoltre richiamato la necessità di coerenza con la legge delega n. 335/1995 e con l'equilibrio del sistema previdenziale. Il resistente ha eccepito anche l'inammissibilità del ricorso per asserita mancata specifica censura delle rationes decidendi, eccezione poi disattesa dalla Corte.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto l'eccezione di inammissibilità, ha ritenuto fondato il motivo dell'INPS e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, per la determinazione della quota B della pensione dei lavoratori dello spettacolo, continua ad applicarsi il limite alla retribuzione giornaliera pensionabile fissato dall'art. 12, settimo comma, del d.P.R. n. 1420/1971, come modificato dal d.lgs. n. 182/1997, non essendo tale limite stato abrogato dall'art. 4, comma 8, del medesimo decreto. La causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, per nuovo esame conformemente al principio di diritto ribadito e per la regolazione delle spese.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il parametro del motivo di ricorso per violazione di legge dedotto dall'INPS.
art. 12, settimo comma, d.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420
fissa il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile per il sistema ENPALS; la Corte ne conferma l'applicabilità anche alla quota B.
art. 4, comma 8, d.lgs. 30 aprile 1997, n. 182
non abroga per incompatibilità il massimale pensionabile previsto dalla normativa previgente; si coordina con essa nel calcolo della prestazione.
art. 13 d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
disciplina la liquidazione della pensione in quote A e B per il trattamento in esame.
art. 12, comma 2, d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 503
richiamato nel controricorso e nella difesa dell'INPS, ma la Corte non accoglie l'eccezione di inammissibilità fondata sulla sua asserita decisività.
la Corte richiama i principi di delega e l'esigenza di equilibrio/sostenibilità del sistema previdenziale, escludendo la violazione della legge delega.
art. 76 Cost.
non risulta violato dal d.lgs. n. 182/1997, poiché la delega consentiva l'armonizzazione con salvaguardia delle discipline speciali.
art. 3 Cost.
la Corte richiama la sentenza della Corte costituzionale n. 202/2008 per escludere profili di irragionevole disparità di trattamento.
Massime di principio
- Nel sistema pensionistico speciale dei lavoratori dello spettacolo, la quota di pensione riferita alle anzianità contributive maturate dopo il 31 dicembre 1992 va determinata applicando anche il limite massimo della retribuzione giornaliera pensionabile previsto dalla disciplina speciale, salvo espressa abrogazione o incompatibilità normativa.
- L'esistenza di un massimale imponibile nel regime previdenziale speciale è coerente con la permanenza di un massimale pensionabile, quale elemento strutturale del sistema di calcolo della prestazione.
- La disciplina sopravvenuta che riforma il calcolo della pensione in un settore speciale non elimina automaticamente i limiti previgenti: occorre un'abrogazione espressa o un'incompatibilità effettiva tra le disposizioni.
- In sede di ricorso per cassazione, l'inammissibilità non può essere dichiarata quando il ricorrente contesti in radice il nucleo decisorio della sentenza impugnata, anche se non si soffermi su singole affermazioni accessorie della motivazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23967/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24010/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24011/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24012/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24013/2025 del 27/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 27 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 24016/2025 del 27/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →