Cassazione Penale, Ordinanza n. 11470/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato la condanna dell'imputato per evasione, ritenendo applicabile la recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale ex art. 99, comma 4, c.p. Il ricorso per cassazione ha dedotto un unico motivo, contestando l'omessa esclusione della recidiva, ma la censura è risultata sostanzialmente riproduttiva di quelle già esaminate e respinte dalla Corte d'appello. Nel ricorso era anche menzionato, solo nel titolo, un preteso vizio di motivazione in tema di attenuanti generiche, senza però alcuna argomentazione sviluppata a sostegno.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il motivo sulla recidiva inammissibile perché meramente reiterativo di doglianze già disattese con motivazione adeguata dal giudice d'appello, che aveva valorizzato la pluralità e gravità dei precedenti penali dell'imputato, sintomatici di una personalità proclive al reato. Ha inoltre rilevato che la questione delle attenuanti generiche era stata solo evocata nel titolo del motivo, senza alcuna specifica argomentazione. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Individua il reato per cui vi era stata condanna in appello, ossia evasione nelle forme previste dai commi richiamati.
La recidiva reiterata, specifica e infraquinquennale può essere esclusa solo con motivazione specifica; nel caso concreto la Corte ha ritenuto corretta la valutazione della gravità e pluralità dei precedenti penali.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che si limiti a riproporre in modo sostanzialmente identico censure già esaminate e confutate con motivazione adeguata dal giudice di appello.
- La contestazione della recidiva deve confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e può essere superata quando il giudice di merito valorizzi in modo non illogico la pluralità e gravità dei precedenti penali quale indice di una personalità proclive al reato.
- Un motivo di ricorso enunciato solo nel titolo, senza sviluppo argomentativo, non consente un valido scrutinio di legittimità ed è inammissibile.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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