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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37123/2024 del 08/10/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha rigettato la sua istanza di sostituzione della custodia cautelare in carcere con misure meno afflittive (obbligo di dimora, firma giornaliera o detenzione domiciliare con braccialetto), lamentando violazione degli artt. 274 e 275 c.p.p. per presunto difetto di motivazione: a suo avviso il giudice non si sarebbe confrontato con i motivi di appello che evidenziavano un affievolimento delle esigenze cautelari per il tempo trascorso e per il comportamento tenuto durante la restrizione, oltre a ragioni economiche e familiari.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di specificità: il motivo non ha confutato le valutazioni del giudice sul fatto decisivo della fuga/evazione dall'abitazione a bordo di un motociclo e sul conseguente incidente e allontanamento, circostanza che ha giustificato la misura più afflittiva. La Corte ha ritenuto che non fossero stati allegati elementi nuovi idonei a modificare il quadro probatorio o le esigenze cautelari, ha richiamato il principio per cui il solo decorso del tempo o l'osservanza formale delle prescrizioni non bastano ad attenuare le esigenze cautelari e ha confermato la correttezza della motivazione impugnata. Ricorrente condannato alle spese e al versamento, in via equitativa, di 3.000 euro alla cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 624-bis cod. pen.

    Norma richiamata per identificare il tipo di reato a carico dell'imputato; la decisione non svolge una interpretazione particolare della fattispecie penale, si limita a indicarne la gravità indiziaria.

  • art. 625 n. 2 cod. pen.

    Richiamata insieme ad altre norme penali relative al fatto contestato; utilizzata per descrivere la gravità indiziaria della vicenda.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Norma relativa al contenuto dell'atto di appello: la Corte ha ritenuto che il ricorso non rispettasse l'obbligo di specificità e di indicazione delle ragioni e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta.

  • art. 275 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione al contenuto dei motivi d'appello; la Corte ha ritenuto che il ricorrente non si sia confrontato con le valutazioni del giudice di merito.

  • art. 310 cod. proc. pen.

    Richiama la natura e i limiti dell'appello cautelare: la cognizione è vincolata ai motivi proposti e ai punti ad essi strettamente connessi; la Corte ha ribadito che l'appello deve indicare specificamente i motivi e gli elementi di fatto e di diritto.

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato in merito alla possibilità di sostituire la misura cautelare con altra meno afflittiva quando emergano l'attenuazione delle esigenze cautelari o la sproporzione; la Corte ha osservato che l'attenuazione non può essere desunta dal solo decorso del tempo o dall'osservanza delle prescrizioni.

  • art. 581 e art. 591 cod. proc. pen.

    Norme processuali evocate per richiamare i principi generali in materia di impugnazioni (obbligo di indicazione dei capi e dei motivi); la Corte le utilizza per sostenere il requisito di specificità dell'impugnazione.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione agli adempimenti della cancelleria dopo la condanna al pagamento a favore della cassa delle ammende; la Corte dispone l'applicazione delle procedure previste.

Massime di principio

  • Per ottenere la sostituzione di una misura cautelare la sola durata della misura o la mera osservanza formale delle prescrizioni non sono elementi sufficienti: è necessario allegare e provare fatti nuovi o sopravvenuti che dimostrino un concreto affievolimento delle esigenze cautelari.
  • Le condotte di elusione/evazione (es. allontanamento non autorizzato seguito da incidente e fuga) sono valutate gravemente e possono giustificare il mantenimento o l'aggravamento della misura cautelare.
  • L'appello cautelare è vincolato ai motivi proposti: il gravame deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con le valutazioni del giudice di merito; censure generiche o che chiedono una diversa valutazione dei fatti senza indicare errori di diritto o nuovi elementi sono inammissibili.
  • Il giudice dell'impugnazione non può sostituirsi al giudice di merito nella rivalutazione degli indizi o degli elementi probatori: la cognizione è limitata a verificare la presenza di nuovi elementi o vizi di motivazione evidenti.
  • Esiste il rischio di sanzioni pecuniarie (versamento alla cassa delle ammende) per ricorsi inammissibili: occorre cura nella predisposizione del gravame per evitare conseguenze economiche.

Testo integrale

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