Cassazione Penale, Sentenza n. 3766/2025 del 29/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato la condanna per il reato ascritto (art. 707 c.p., fatto del 16/04/2018). Il ricorrente deduceva violazione di legge riferendosi alla normativa sulla prescrizione e alla disciplina applicabile (in particolare la diversa interpretazione tra legge n.103/2017 e la cosiddetta "Legge Cirielli"), sostenendo che dovesse trovare applicazione la disciplina più favorevole che avrebbe determinato l'estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto che sul punto esistesse un contrasto interpretativo rilevante, rimesso alle Sezioni Unite, le quali (informazione provvisoria) hanno chiarito la ripartizione temporale di applicazione delle norme: per i reati commessi dal 3/8/2017 al 31/12/2019 si applica la legge n.103/2017 (con la sospensione di 1 anno e 6 mesi), mentre per i reati commessi dal 1/1/2020 in poi si applica la legge n.134/2021. Considerata la questione e l'avviato rapporto processuale di impugnazione, la Cassazione ha ritenuto non contestabile l'esistenza del fatto ma ha dichiarato applicabile la causa di non punibilità ai sensi dell'art.129 c.p.p. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto (estinzione per prescrizione).
Norme richiamate
art. 707 cod. pen.
fatto commesso in data 16/04/2018
norma del codice penale che descrive il reato per cui è imputato il ricorrente; contestualizza il tipo di fattispecie penale oggetto del processo
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
evocato dalla difesa come parametro
citato come parametro di censura in cassazione per dedurre violazione di legge; utilizzato dalla difesa nel motivare il ricorso
art. 129 cod. proc. pen.
richiamato dalla Corte nella motivazione
articolo che disciplina la dichiarazione di estinzione del reato per causa sopravvenuta di non punibilità; la Corte lo applica per dichiarare la causa di non punibilità e annullare la sentenza
D.L. n.137/2020, art. 23, co. 8
ricorso trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 co. 8 D.L. n.137/2020
norma procedurale che permette la trattazione del ricorso con contraddittorio scritto in particolari ipotesi processuali; utilizzata per la gestione del procedimento
D.L. n.198/2022, art. 8
e successivo art. 8 D.L. 198/2022
richiamato insieme al D.L. 137/2020 per le regole procedurali sul contraddittorio scritto
Legge n. 103 del 2017
sospensione di un anno e sei mesi richiamata dalla Corte di appello
la disciplina introdotta trova applicazione, secondo le Sezioni Unite e la Cassazione, per i reati commessi tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019; determina una sospensione del corso della prescrizione che incide sul dies a quo del termine prescrizionale
Legge n. 134 del 2021 ("Legge Cirielli" citata dalla difesa)
disciplina da ritenere di maggior favore secondo la difesa
secondo la Cassazione la legge n.134/2021 trova applicazione solo per i reati commessi dal 1/1/2020 in poi; la scelta della normativa applicabile dipende dalla data di commissione del reato
Sent. Sez. 3, n. 188873 del 27/02/2024
citata dalla difesa come diversa interpretazione
giurisprudenza di merito della Corte richiamata dalla difesa per sostenere un'applicazione differente delle norme sulla prescrizione; evidenzia il contrasto interpretativo esistente prima della risoluzione delle Sezioni Unite
Decisione Sezioni Unite (informazione provvisoria del 12/12/2024, ric. Polichetti)
per i reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 si applica la legge n.103 del 2017. Per i reati commessi a partire dal primo gennaio 2020 trova applicazione la legge n.134 del 2021.
le Sezioni Unite hanno risolto il contrasto interpretativo stabilendo la ripartizione temporale di applicazione delle due discipline, fornendo il parametro definitivo per valutare la prescrizione nei casi come quello in esame
Massime di principio
- La legge applicabile alla prescrizione dipende dalla data di commissione del reato: per i fatti tra il 3/8/2017 e il 31/12/2019 si applica la legge n.103/2017 (con la previsione di sospensione di 1 anno e 6 mesi); per i fatti dal 1/1/2020 in poi si applica la legge n.134/2021.
- Se esiste un contrasto interpretativo rilevante tra decisioni della Corte, la questione può essere rimessa alle Sezioni Unite; fino alla soluzione delle Sezioni Unite la valutazione della prescrizione può giustificare la prosecuzione dell'impugnazione e la possibile declaratoria di estinzione del reato.
- In presenza di un dubbio non risolto sulla disciplina prescrizionale applicabile, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio dichiarando l'estinzione del reato ai sensi dell'art.129 c.p.p. quando non emergono elementi tali da escludere la fattispecie o la responsabilità.
- La difesa può utilmente invocare l'applicazione della norma più favorevole al proprio assistito e richiamare parametri di cassazione (es. art.606 c.p.p.) per ottenere la rinnovazione del giudizio in sede di legittimità quando la questione è di diritto e controversa.
- Per valutare la prescrizione è essenziale calcolare con precisione le date rilevanti (commissione del reato, eventi interruttivi/sospensivi previsti da specifiche norme, e la data di decisione) e verificare l'applicabilità temporale delle riforme normative intervenute.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3713/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3714/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3716/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3719/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3720/2025 del 29/01/2025
- Sentenza penale · 29 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 3723/2025 del 29/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →