Sentenza n. 3405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio che aveva liquidato in € 500,00 le spese del giudizio di primo grado, relativo all’esecuzione del giudicato sul risarcimento derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato il capo della sentenza del TAR Lazio che, pur avendo posto le spese a carico del Ministero soccombente, le aveva liquidate in € 500,00, ritenendole inferiori ai parametri del D.M. n. 55/2014. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014. Ha chiesto la rifusione delle spese del primo grado nella misura di € 4.427,00, oltre accessori e contributo unificato, nonché la condanna alle spese del giudizio d’appello.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese, elevandole da € 500,00 a € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il giudice ha affermato che anche nel processo amministrativo la liquidazione deve prendere in considerazione i parametri del D.M. n. 55/2014 e i criteri dell’art. 4, comma 1, dello stesso decreto, ma che tali parametri non costituiscono minimi tariffari inderogabili, essendo state abrogate le tariffe professionali. Essi fungono da criteri orientativi e individuano una misura standard, sicché il giudice può discostarsene valorizzando le caratteristiche concrete della controversia. Tuttavia, una liquidazione eccessivamente ridotta, meramente simbolica e non conforme al decoro professionale, è preclusa dall’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, la richiesta di € 4.427,00 è stata ritenuta eccessiva perché la controversia era di pronta soluzione, non particolarmente complessa e caratterizzata da elevata serialità, elemento rilevante ai fini della quantificazione. Le spese del grado d’appello sono state compensate, mentre è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato eventualmente versato.
Norme richiamate
art. 91 c.p.c.
La regola della soccombenza costituisce il criterio ordinario per la regolazione delle spese, pur non imponendo una liquidazione automaticamente corrispondente all’importo richiesto dalla parte vittoriosa.
art. 2233, comma 2, c.c.
Anche in assenza di minimi tariffari inderogabili, non possono essere liquidate somme praticamente simboliche o non consone al decoro della professione.
art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55
«delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»
La liquidazione deve considerare le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, inclusi valore, difficoltà, complessità, risultati e natura della controversia.
D.M. 10 marzo 2014, n. 55
I parametri per la liquidazione dei compensi forensi si applicano anche nel giudizio amministrativo, ma operano come criteri orientativi e come misura economica standard, non come minimi tariffari inderogabili.
art. 9, comma 1, l. 24 marzo 2012, n. 27
L’abrogazione delle tariffe professionali esclude la natura inderogabile dei minimi tariffari previgenti.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la liquidazione giudiziale delle spese legali deve essere effettuata considerando i parametri del D.M. n. 55/2014 e le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, ma tali parametri non costituiscono minimi tariffari inderogabili.
- Il giudice può discostarsi dai valori medi del D.M. n. 55/2014 in ragione della natura, del valore, della difficoltà e della complessità della controversia; quando lo scostamento dai valori medi è apprezzabile, deve indicare i criteri che lo hanno determinato.
- La liquidazione delle spese non può tuttavia ridursi a un importo meramente simbolico e non conforme al decoro professionale, in applicazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.
- La serialità del contenzioso e la presenza di numerosi giudizi analoghi, caratterizzati da questioni di pronta soluzione e privi di particolare complessità, costituiscono elementi legittimamente valorizzabili per ridurre la liquidazione delle spese rispetto all’importo richiesto.
- La condanna della parte soccombente alle spese non impedisce al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese del grado quando ricorrano le condizioni previste dalla legge o gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla concreta vicenda processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1001/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1002/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1003/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1004/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1005/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 30 apr 2026Sentenza n. 1006/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →