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Sentenza

Sentenza n. 3405/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7

Giustizia amministrativa202600258

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: Capo della sentenza del TAR Lazio che aveva liquidato in € 500,00 le spese del giudizio di primo grado, relativo all’esecuzione del giudicato sul risarcimento derivante dalla reiterazione illegittima di contratti a termine

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

L’appellante ha impugnato il capo della sentenza del TAR Lazio che, pur avendo posto le spese a carico del Ministero soccombente, le aveva liquidate in € 500,00, ritenendole inferiori ai parametri del D.M. n. 55/2014. Ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 2233, comma 2, c.c., nonché la violazione e falsa applicazione del D.M. n. 55/2014. Ha chiesto la rifusione delle spese del primo grado nella misura di € 4.427,00, oltre accessori e contributo unificato, nonché la condanna alle spese del giudizio d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente l’appello e ha riformato la sentenza di primo grado limitatamente alla liquidazione delle spese, elevandole da € 500,00 a € 1.000,00, oltre accessori di legge, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il giudice ha affermato che anche nel processo amministrativo la liquidazione deve prendere in considerazione i parametri del D.M. n. 55/2014 e i criteri dell’art. 4, comma 1, dello stesso decreto, ma che tali parametri non costituiscono minimi tariffari inderogabili, essendo state abrogate le tariffe professionali. Essi fungono da criteri orientativi e individuano una misura standard, sicché il giudice può discostarsene valorizzando le caratteristiche concrete della controversia. Tuttavia, una liquidazione eccessivamente ridotta, meramente simbolica e non conforme al decoro professionale, è preclusa dall’art. 2233, comma 2, c.c. Nel caso concreto, la richiesta di € 4.427,00 è stata ritenuta eccessiva perché la controversia era di pronta soluzione, non particolarmente complessa e caratterizzata da elevata serialità, elemento rilevante ai fini della quantificazione. Le spese del grado d’appello sono state compensate, mentre è stato riconosciuto il rimborso del contributo unificato eventualmente versato.

Norme richiamate

  • art. 91 c.p.c.

    La regola della soccombenza costituisce il criterio ordinario per la regolazione delle spese, pur non imponendo una liquidazione automaticamente corrispondente all’importo richiesto dalla parte vittoriosa.

  • art. 2233, comma 2, c.c.

    Anche in assenza di minimi tariffari inderogabili, non possono essere liquidate somme praticamente simboliche o non consone al decoro della professione.

  • art. 4, comma 1, D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    «delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate»

    La liquidazione deve considerare le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, inclusi valore, difficoltà, complessità, risultati e natura della controversia.

  • D.M. 10 marzo 2014, n. 55

    I parametri per la liquidazione dei compensi forensi si applicano anche nel giudizio amministrativo, ma operano come criteri orientativi e come misura economica standard, non come minimi tariffari inderogabili.

  • art. 9, comma 1, l. 24 marzo 2012, n. 27

    L’abrogazione delle tariffe professionali esclude la natura inderogabile dei minimi tariffari previgenti.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo, la liquidazione giudiziale delle spese legali deve essere effettuata considerando i parametri del D.M. n. 55/2014 e le caratteristiche concrete dell’attività difensiva, ma tali parametri non costituiscono minimi tariffari inderogabili.
  • Il giudice può discostarsi dai valori medi del D.M. n. 55/2014 in ragione della natura, del valore, della difficoltà e della complessità della controversia; quando lo scostamento dai valori medi è apprezzabile, deve indicare i criteri che lo hanno determinato.
  • La liquidazione delle spese non può tuttavia ridursi a un importo meramente simbolico e non conforme al decoro professionale, in applicazione dell’art. 2233, comma 2, c.c.
  • La serialità del contenzioso e la presenza di numerosi giudizi analoghi, caratterizzati da questioni di pronta soluzione e privi di particolare complessità, costituiscono elementi legittimamente valorizzabili per ridurre la liquidazione delle spese rispetto all’importo richiesto.
  • La condanna della parte soccombente alle spese non impedisce al giudice di compensare, in tutto o in parte, le spese del grado quando ricorrano le condizioni previste dalla legge o gravi ed eccezionali ragioni desumibili dalla concreta vicenda processuale.

Come è indicizzato

MaterieSpese di liteGiudizio di ottemperanzaAppello
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOnere della prova e principio dispositivo

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