Cassazione Penale, Sentenza n. 45857/2024 del 13/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma delle condanne per associazione finalizzata al traffico internazionale di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) e reati connessi, contestando in particolare: carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione sulla sussistenza del vincolo associativo e della struttura organizzata; insufficiente prova dell'elemento soggettivo ("affectio societatis") e della partecipazione individuale; errata qualificazione dei ruoli (promotore vs mero partecipe); violazione del divieto di reformatio in peius nel giudizio di rinvio; mancato o insufficiente esame dei motivi ai sensi dell'art. 627 c.p.p.; omissioni motivazionali sulle pene accessorie (ritiro patente) e sulla dosimetria delle aumentazioni per continuazione; diniego delle attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di cassazione ha in gran parte rigettato i ricorsi, ritenendo la motivazione della Corte di appello, dopo il rinvio, complessivamente adeguata: ha confermato la sussistenza dell'associazione per la maggior parte degli imputati e rigettato le censure generali sulla mancanza di prova, ritenendo rilevanti le intercettazioni, le annotazioni dell'agente sotto copertura, i finanziamenti sistematici alla ditta "Gi.Fra." e le modalità logistiche delle importazioni. Tuttavia la Cassazione ha parzialmente accolto due censure: 1) ha annullato con rinvio la sentenza nei confronti di Leo Zappia limitatamente alla qualificazione del ruolo e alla determinazione della pena, ritenendo violato il divieto di reformatio in peius (la pronuncia di rinvio non poteva aggravare in peius il trattamento rispetto all'esito favorevole già intervenuto nei precedenti gradi); 2) ha annullato con rinvio la statuizione relativa alla pena accessoria del ritiro della patente nei confronti di Franco Monteleone per omessa motivazione sull'applicazione dell'accessorio. Per tutti gli altri ricorrenti i motivi principali sono stati rigettati e le condanne confermate.
Norme richiamate
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 74
Norma incriminatrice dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti: la Corte conferma che per la configurabilità occorre dimostrare struttura/organizzazione e durata ma che tali requisiti possono emergere da elementi indiziari complessivi (intercettazioni, finanza comune al canale, logistica), e che l'assenza di cassa comune o di ripartizione paritaria degli utili non esclude il reato.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 85
Pene accessorie relative ai delitti in materia di stupefacenti: l'applicazione è facoltativa e richiede specifica motivazione; l'omessa motivazione è vizio rilevante che impone annullamento sul punto.
Codice di procedura penale, art. 627
Regola sul comportamento del giudice di rinvio dopo annullamento per mancata o illogica motivazione: il giudice di rinvio ha piena latitudine per riesaminare il materiale probatorio ma non può fondare la decisione sugli stessi argomenti ritenuti illogici dalla Cassazione.
Codice di procedura penale, art. 597, comma 3
Divieto di reformatio in peius: anche in sede di rinvio non è consentito peggiorare la posizione dell'imputato rispetto all'esito più favorevole già intervenuto a seguito di impugnazione esclusiva dell'imputato; invocato e ritenuto fondato per Zappia.
Codice penale, art. 62-bis
Attenuanti generiche: il mancato riconoscimento può essere motivato dall'assenza di elementi positivi; la Corte ha ritenuto legittime le valutazioni di merito che negano le attenuanti alla luce della gravità e dei precedenti.
Codice penale, art. 81
Principio di proporzionalità nella determinazione delle pene e nei limiti del cumulo: la Corte richiama l'obbligo motivazionale sugli aumenti per continuazione, con intensità adeguata all'entità dell'aumento (richiami alla giurisprudenza delle Sezioni Unite).
Codice di procedura penale, art. 192
Regole di valutazione della prova: la Corte ricorda i limiti di ammissibilità dei motivi che si limitano a criticare la valutazione dei fatti, confermando che la rivalutazione del giudice di merito non è possibile in cassazione salvo vizio motivazionale manifesto.
Codice di procedura penale, art. 581, comma 1-quater
Questione evocata dalla difesa di Catalano (sull'impugnazione in assenza), ritenuta irrilevante in concreto perché il processo di primo grado si era svolto con rito abbreviato e l'imputato era rappresentato da procuratore speciale.
Massime di principio
- Dopo annullamento per carenza di motivazione il giudice di rinvio può e deve riesaminare compiutamente il materiale probatorio, ma non può riutilizzare gli stessi argomenti che la Cassazione ha ritenuto illogici; la nuova motivazione deve colmare le lacune evidenziate.
- Il divieto di reformatio in peius (art. 597 c.p.p.) opera anche nel giudizio di rinvio: non è ammesso che il giudice del rinvio applichi al ricorrente un trattamento meno favorevole rispetto all'esito più favorevole già intervenuto tra i precedenti gradi.
- Per il delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 d.P.R. 309/1990) la prova può risultare da un insieme di elementi indiziari: intercettazioni, incontri periodici, finanziamenti sistematici, uso di canali e logistica comuni possono dimostrare struttura, durata e volontà condivisa; l'assenza di una cassa comune o della ripartizione degli utili non è determinante per escludere l'associazione.
- La partecipazione personale a taluni reati-fine non è necessaria per provare la qualità di appartenente all'associazione; è sufficiente un contributo causale non insignificante alla vita e agli scopi del sodalizio.
- L'omissione di motivazione per l'applicazione di pene accessorie (es. ritiro patente) è vizio formale che comporta annullamento limitato della statuizione e rinvio per nuova motivazione.
- Le censure sulla valutazione della prova in cassazione devono dimostrare mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione: non è consentito proporre una semplice rivalutazione alternativa dei fatti che è rimessa al giudice di merito.
- Sulla determinazione delle aumentazioni di pena per continuazione il giudice di merito deve motivare in misura proporzionale all'entità dell'aumento; per aumenti modesti è richiesta motivazione meno dettagliata, mentre aumenti rilevanti richiedono motivazione specifica.
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