Sentenza n. 814/2026 - Catanzaro, Sezione 1
per l'annullamento - del decreto del dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della Regione Calabria del 21 dicembre 2020, n. 14118, avente ad oggetto: “Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) 2000/2006. Avviso pubblico per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria. Accertamento, impegno somme e approvazione della graduatoria definitiva”; nonché dell'allegato 1 contenente la graduatoria definitiva delle domande ammesse alle agevolazioni e delle domande ammesse ma non agevolabili per carenza di risorse, con indicazione dei relativi punteggi; - nonché ogni altro atto (avente anche natura di parere, verbale ecc.) comunque prodromico, connesso, presupposto o consequenziale ed esecutiv.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto regionale di approvazione della graduatoria definitiva dei progetti ammessi alle agevolazioni e dei progetti ammessi ma non finanziabili per carenza di risorse
Esito
Favorevole al resistente (regione)
La controversia
Il Comune ha impugnato la graduatoria definitiva relativa all’avviso pubblico regionale per il sostegno dei progetti di valorizzazione dei borghi della Calabria, chiedendone l’annullamento nella parte riguardante il proprio progetto, nonché l’adempimento degli obblighi asseritamente assunti dalla Regione con un verbale d’intesa e il risarcimento del danno. Il ricorrente ha dedotto, anzitutto, difetto di istruttoria e di motivazione, sostenendo che la Regione non avrebbe considerato il verbale d’intesa sottoscritto nel 2019, con il quale sarebbe stato previsto l’impegno regionale a emettere il decreto di finanziamento dopo la presentazione di una progettazione aggiornata. Il Comune ha qualificato tale verbale come accordo tra amministrazioni, riconducibile all’art. 2, comma 203, l. n. 662/1996 e, in subordine, all’art. 15 l. n. 241/1990, ritenendolo vincolante per la Regione e idoneo a fondare un legittimo affidamento. Ha inoltre dedotto la violazione dei principi di buona fede e diligenza amministrativa. La Regione ha eccepito l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che la lesione sarebbe derivata dalla precedente graduatoria e non dal decreto impugnato, e ha contestato l’idoneità del verbale a incidere sulla procedura selettiva, rilevando il vincolo dell’amministrazione al rispetto dell’avviso pubblico e della graduatoria. Ha inoltre negato la sussistenza di un affidamento tutelabile e ha dedotto la nullità del verbale per carenza dei requisiti formali.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso ammissibile, ritenendo che la lesione si fosse concretizzata soltanto con l’approvazione della graduatoria definitiva. La precedente graduatoria provvisoria è stata qualificata come atto endoprocedimentale, destinato a poter essere modificato a seguito delle istanze di riesame. Non è stata disposta l’integrazione del contraddittorio con gli altri Comuni beneficiari, poiché il ricorso è stato ritenuto manifestamente infondato. Nel merito, il Collegio ha rilevato che l’avviso pubblico aveva determinato un autovincolo per la Regione quanto alle modalità istruttorie e ai criteri di valutazione delle domande. Il verbale d’intesa, stipulato nel corso della procedura, è stato qualificato come anomalia procedimentale inidonea a incidere sulla selezione e sull’individuazione dei progetti finanziabili. Esso non poteva interferire con la graduatoria né vincolare preventivamente la commissione, perché ciò avrebbe compresso illegittimamente la discrezionalità valutativa, violato la lex specialis e leso il principio di imparzialità. Il richiamo all’art. 2, comma 203, l. n. 662/1996 è stato ritenuto non pertinente; inoltre, il verbale non è stato qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni ex art. 15 l. n. 241/1990, poiché il finanziamento poteva essere riconosciuto soltanto all’esito della procedura selettiva e nel rispetto della disciplina applicabile. È stata respinta anche la domanda di condanna all’adempimento degli obblighi contenuti nel verbale, in quanto atto inidoneo a incidere sull’iter concorrenziale. La domanda risarcitoria è stata rigettata per mancata prova che il Comune avrebbe avuto effettivo accesso ad altre occasioni di finanziamento alle quali avrebbe rinunciato a causa dell’intesa. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite.
Norme richiamate
art. 12 dell’avviso pubblico regionale
La disciplina dell’avviso pubblico vincola l’amministrazione quanto alle modalità di istruttoria e ai criteri di valutazione dei progetti.
art. 2, comma 203, l. 23 dicembre 1996, n. 662
Il richiamo alla norma è stato ritenuto non pertinente rispetto al verbale d’intesa e alla procedura selettiva per l’erogazione dei finanziamenti.
art. 15 l. 7 agosto 1990, n. 241
Il verbale non è stato qualificato come accordo tra pubbliche amministrazioni preordinato all’erogazione del finanziamento, perché il contributo poteva essere concesso solo all’esito della procedura selettiva.
art. 23 d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50
La disposizione è richiamata nel verbale d’intesa con riferimento al progetto di fattibilità tecnico-economica richiesto al Comune.
Massime di principio
- Quando un’amministrazione indice una procedura concorrenziale mediante avviso pubblico, le regole dell’avviso, comprese le modalità istruttorie e i criteri di valutazione, costituiscono un autovincolo che l’amministrazione deve rispettare fino alla conclusione della selezione.
- Un’intesa intervenuta durante una procedura selettiva per l’erogazione di contributi pubblici non può attribuire direttamente il finanziamento né interferire con la valutazione comparativa prevista dall’avviso, poiché ciò comprometterebbe la par condicio, l’imparzialità e la discrezionalità della commissione.
- Un verbale tra amministrazione regionale ed ente locale non è qualificabile come accordo ex art. 15 l. n. 241/1990 preordinato all’erogazione di un contributo quando il finanziamento può essere riconosciuto solo all’esito di una procedura selettiva disciplinata dalla legge e dalla lex specialis.
- La graduatoria definitiva costituisce il provvedimento conclusivo della procedura selettiva e consolida la lesione impugnabile; la precedente graduatoria provvisoria, espressamente soggetta a riesame e modifiche, ha natura endoprocedimentale.
- La domanda risarcitoria fondata sulla rinuncia ad altre opportunità di finanziamento deve essere respinta quando il ricorrente non dimostri concretamente che tali opportunità fossero effettivamente disponibili e accessibili.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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