Cassazione Penale, Sentenza n. 7522/2022 del 02/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione contro la sentenza d'appello per mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 c.p. (tenuità del danno) e per eccessività della pena. La difesa ha sostenuto che il valore modesto del provento della rapina (€20) avrebbe dovuto legittimare l'attenuante e che la motivazione della Corte d'Appello è viziata e apparente.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che, pur essendo il denaro sottratto di modesta entità, per il delitto di rapina va valutata la pluroffensività del fatto: non conta solo il valore patrimoniale ma anche gli effetti della violenza o della minaccia sulla persona offesa. Nel caso concreto il ricorrente aveva spinto violentemente una persona ultrasessantacinquenne facendola cadere per appropriarsi del contenuto della cassa, per cui la Corte non ha ritenuto configurabile l'attenuante speciale e ha confermato la valutazione delle attenuanti generiche da parte del primo giudice. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 62, n. 4 cod. pen.
La Corte ha valutato che la sola esiguità del provento non è di per sé sufficiente a configurare l'attenuante speciale per la rapina quando la condotta abbia rilevanti profili di violenza o di offesa alla persona.
art. 62-bis cod. pen.
Richiamata nella motivazione come riferimento alla disciplina delle attenuanti di lieve entità; la Corte sottolinea che lo stato di incensuratezza o il modesto valore economico non garantiscono automaticamente la sua applicazione nel reato pluroffensivo della rapina.
art. 133, comma 1, n. 2 cod. pen.
La consistenza modesta del danno può comunque essere valorizzata nel bilanciamento della gravità del reato ai fini del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (valore indice nella determinazione della pena).
Massime di principio
- Per il reato di rapina la 'tenuità del danno' va valutata non solo sul valore economico sottratto ma anche sugli effetti della condotta violenta o minacciosa sulla persona offesa; se esiste violenza la tenuità è più difficile da riconoscere.
- La mera esiguità del profitto illecito non obbliga il giudice ad applicare l'attenuante speciale: occorre un giudizio complessivo che escluda rilevanti offese alla libertà, all'integrità fisica o morale della vittima.
- Quando il giudice ritiene che il danno sia modesto ma la condotta presenti profili di gravità (es. spinta, caduta della vittima, età vulnerabile della persona offesa), il valore economico può essere considerato invece nell'ambito delle attenuanti generiche o nella determinazione della pena ex art. 133 c.p.
- In ricorsi analoghi la difesa dovrebbe documentare puntualmente l'assenza di conseguenze violente o morali per la vittima e motivare perché la tenuità del danno debba prevalere sulla pluroffensività del reato.
- La motivazione del giudice d'appello, anche se sintetica, è sufficiente se indica ragioni logiche e coerenti per negare l'attenuante; la contestazione deve perciò essere specifica e confrontare direttamente i rilievi della sentenza impugnata.
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