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Sentenza

Sentenza del 27/09/2022 n. 4108 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio

Accertamenti bancari - Rettifica dichiarazione dei redditi - Artt. 32 co. 1 n. 2) d.P.R. n. 600/1973 - Presunzione legale - Ambito applicativo. (1° massima). Accertamento - Rettifica dichiarazione dei redditi - Artt. 32 e 38 d.P.R n. 600/1973 - Presunzione legale - Prova contraria. (2°massima).

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di rettifiche della dichiarazione dei redditi operate dall'Amministrazione mediante accertamenti bancari. La questione riguarda l'ambito applicativo degli artt. 32 e 38 del d.P.R. n. 600/1973 (presunzioni legali e rettifica delle dichiarazioni) e la possibilità di superare la presunzione di cui all'art. 32 co. 1 n. 2) con mezzi di prova alternativi.

La decisione

La Corte ha precisato che gli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973 hanno portata generale e si applicano alle rettifiche delle dichiarazioni di qualsiasi contribuente, a prescindere dalla natura dell'attività. Ha inoltre confermato che la presunzione legale di cui all'art. 32 co. 1 n. 2) è superabile anche mediante presunzioni semplici (in linea con il principio di libertà dei mezzi di prova), ma il contribuente deve fornire una prova non generica ma analitica: occorre dimostrare la riferibilità di ciascuna movimentazione bancaria alle operazioni dichiarate ovvero la loro estraneità all'attività imponibile (conseguente irrilevanza fiscale). In mancanza di tale prova analitica la presunzione permane e la rettifica è legittima.

Norme richiamate

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 32 co. 1 n. 2)

    La norma contiene una presunzione legale collegata alle risultanze bancarie che può giustificare rettifiche della dichiarazione. Tale presunzione è generale ma non insuperabile: può essere contrastata anche con presunzioni semplici o altri mezzi di prova, purché il contribuente produca una prova analitica che renda evidente la riferibilità di ciascuna movimentazione o la sua estraneità all'attività produttiva di reddito.

  • d.P.R. 29 settembre 1973 n. 600, art. 38

    Prevede le modalità di rettifica delle dichiarazioni fiscali. La Corte ha affermato la portata generale della norma: si applica a rettifiche operate su dichiarazioni di qualsiasi contribuente, indipendentemente dalla natura dell'attività.

Massime di principio

  • Gli artt. 32 e 38 del d.P.R. 600/1973 si applicano a tutte le rettifiche di dichiarazione, per qualsiasi contribuente e attività.
  • La presunzione legale derivante dalle risultanze bancarie (art. 32 co.1 n.2) può essere superata, ma non con prove generiche: il contribuente deve fornire elementi analitici e documentali che colleghino ogni singola movimentazione alle operazioni dichiarate o dimostrino la loro irrilevanza fiscale.
  • In base alla libertà dei mezzi di prova, anche presunzioni semplici possono concorrere a superare la presunzione legale, tuttavia il giudice deve sottoporle ad attenta verifica e valutazione critica.
  • Documentazione utile a secondare la prova analitica: estratti conto dettagliati, fatture, contratti, ricevute, registrazioni contabili che dimostrino la causale di ogni movimenazione bancaria.
  • Se il contribuente non produce prova analitica per singola movimentazione, la presunzione mantiene efficacia e la rettifica fiscale è giustificata.

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