Sentenza del 26/03/2018 n. 1275 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Processo tributario - Termini di impugnazione - Avviso di accertamento - Notifica.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso è stato ritenuto tardivo e quindi inammissibile, poiché avrebbe dovuto essere presentato entro il termine di legge decorrente dalla prima notificazione dell’avviso presso la sede sociale. La successiva notificazione presso lo studio del liquidatore non ha prodotto un nuovo termine per impugnare.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava la decorrenza del termine per proporre ricorso contro un avviso di accertamento notificato due volte: inizialmente presso la sede della società e successivamente presso lo studio del liquidatore. La società sosteneva, o comunque aveva presentato il ricorso considerando, come dies a quo la seconda notificazione. Il principio affermato è invece che la prima notificazione validamente eseguita fa decorrere il termine di impugnazione; una successiva notificazione del medesimo atto non riapre né proroga il termine.
Norme richiamate
Norme del processo tributario sui termini di impugnazione degli atti impositivi
Il termine per impugnare decorre dalla notificazione dell’atto, purché essa sia valida e idonea a portare l’atto a conoscenza del destinatario. In presenza di notificazioni successive dello stesso avviso, rileva la prima notificazione valida.
Disciplina della notificazione degli atti tributari
La notificazione presso la sede della società può perfezionare la conoscenza legale dell’avviso. La successiva notificazione al liquidatore non determina, di per sé, una nuova decorrenza del termine di impugnazione.
Massime di principio
- Quando lo stesso atto tributario viene notificato più volte, il termine per ricorrere decorre normalmente dalla prima notificazione valida.
- Una seconda notificazione non riapre il termine né consente di recuperare un’impugnazione già tardiva, salvo che la prima notificazione sia inesistente o radicalmente invalida.
- È necessario verificare tempestivamente tutte le notificazioni ricevute e calcolare il termine dalla prima data utile, senza attendere eventuali successive comunicazioni.
- La validità della prima notificazione deve essere valutata in concreto, considerando il destinatario, il luogo e le modalità previste dalla legge.
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