Sentenza n. 4710/2026 - Roma, Sezione 5B
per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla domanda in data 22 aprile 2025 di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito dal ricorrente in Spagna;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla domanda di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna
Esito
Favorevole al ricorrente (docente qualificato all'estero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, il 22 aprile 2025, una domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Spagna per l’insegnamento sul sostegno. Ha dedotto la violazione dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere il procedimento entro i termini previsti, evidenziando che, nonostante il decorso del tempo, il procedimento non era stato definito e ciò gli impediva l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati all’insegnamento. Il Ministero si è costituito senza adottare, secondo quanto risulta dagli atti, alcun provvedimento espresso né formulare richieste di integrazione documentale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti del silenzio-inadempimento: presentazione di un’istanza formale e scadenza del termine per provvedere senza adozione di una decisione amministrativa. Il Collegio ha rilevato la violazione sia del termine generale di trenta giorni previsto dalla legge n. 241/1990, sia dei termini speciali stabiliti dall’art. 16 d.lgs. n. 206/2007. In particolare, l’autorità deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, sul riconoscimento, provvedere entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; anche considerando l’eventuale richiesta di integrazioni, il termine complessivo non può eccedere quattro mesi. Poiché non risultavano richieste di integrazione né un provvedimento conclusivo, il Tribunale ha ordinato al Ministero di provvedere con atto espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Per l’eventuale ulteriore inerzia, è stato nominato commissario ad acta il direttore generale competente, con facoltà di delega, il quale dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni e senza compenso. Il Ministero e il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità e ai principi enunciati dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento di 500 euro di spese di giudizio, oltre oneri e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 2 l. 241/1990
Il decorso del termine generale di conclusione del procedimento impone all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso.
art. 16, comma 2, d.lgs. 206/2007
Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.
L’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, richiedere le integrazioni.
art. 16, comma 6, d.lgs. 206/2007
Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell’interessato.
Il procedimento di riconoscimento deve essere definito con provvedimento espresso entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; considerando l’eventuale fase di integrazione, il termine complessivo può arrivare al massimo a quattro mesi.
art. 31 c.p.a.
L’azione avverso il silenzio consente al giudice di accertare l’illegittimità dell’inerzia e di ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine, anche mediante nomina anticipata del commissario ad acta.
Massime di principio
- La presentazione di un’istanza formale e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a configurare il silenzio-inadempimento e a fondare l’azione avverso il silenzio.
- Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali, l’autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e adottare il provvedimento di riconoscimento entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa; in caso di richiesta di integrazioni, il termine complessivo può giungere al massimo a quattro mesi.
- Il giudice che accerta il silenzio-inadempimento può ordinare all’amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine assegnato e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia.
- Nel definire una domanda di riconoscimento di una qualifica professionale conseguita in un altro Stato membro, l’amministrazione deve rispettare i principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità.
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