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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29969/2024 del 22/07/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione articolato su due censure principali: (1) omissione da parte della Corte d'appello di motivare sull'istanza di rinvio dell'udienza (art. 420-ter c.p.p. richiamato) formulata dal difensore per legittimo impedimento per motivi di salute; l'istanza era stata inviata via PEC il 29/11/2023 alle ore 17:16, mentre lo stato di salute era noto al difensore dal 24/11/2023; (2) vizio di vocatio in ius per notifica del decreto di citazione in appello al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p., senza preventiva verifica dell'inidoneità o insufficienza del domicilio eletto dall'imputato (quale causa di nullità assoluta o relativa). Il ricorrente contestava quindi profili di nullità/violazione delle norme processuali che avrebbero inciso sulla regolare partecipazione al giudizio.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Sulla prima doglianza la Corte ha ritenuto inammissibile e intempestiva l'istanza di rinvio: la richiesta pervenuta il 29/11/2023 è stata considerata tardiva rispetto alla conoscenza dell'impedimento (24/11/2023) e, inoltre, il certificato medico allegato risultava generico e non attestava uno stato di incapacità assoluta (solo sospetta broncopolmonite, senza febbre o incapacità documentata), per cui il differimento non sarebbe stato comunque concesso. Sulla seconda doglianza la Corte ha osservato che, pur esistendo orientamenti che dichiarano la nullità assoluta quando la notifica al difensore precede la verifica dell'inidoneità del domicilio eletto, sussiste altresì un orientamento che qualifica tale nullità come di regime intermedio: qui l'imputato aveva effettiva conoscenza del procedimento (notifiche precedenti e partecipazione al primo grado), il difensore non ha sollevato eccezioni in udienza e il difensore sostituto ha attestato la regolarità della notifica e la conoscenza dell'atto. Ne consegue che la presunta nullità non è stata adeguatamente dimostrata come assoluta; trattandosi di nullità a regime intermedio, essa doveva essere dedotta nei termini decadenziali (art. 182 c.p.p.) e con specifiche ragioni di inidoneità. In mancanza di ciò, il vizio è stato ritenuto generico e non idoneo a recidere la validità della procedura. Complessivamente il rigetto dell'impugnazione ha confermato la condanna per furto aggravato e ricettazione.

Norme richiamate

  • art. 420-ter cod. proc. pen.

    Rilevato nel quadro della censura sulla mancata motivazione circa l'istanza di rinvio: la Corte ha ritenuto l'istanza inammissibile per intempestività e generica carenza probatoria, per cui l'omessa pronuncia non ha inciso sul decisum.

  • art. 161, comma 4, cod. proc. pen.

    Norma che consente la notificazione ad altri soggetti (difensore) se il domicilio eletto è inidoneo o insufficiente; la Corte ha richiamato la giurisprudenza sul tema e ha ritenuto che la notificazione al difensore possa determinare una nullità di regime intermedio se non preceduta da verifica dell'inidoneità, ma che tale vizio è deducibile nei termini di decadenza e va specificamente dimostrato nella sua inidoneità concreta a determinare la conoscenza dell'atto.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Richiamato nel dibattito giurisprudenziale: la nullità assoluta per omessa notificazione opera solo quando l'atto è in concreto inidoneo a determinare la conoscenza dell'atto da parte dell'imputato; la Corte ha applicato questo criterio per escludere una nullità assoluta nel caso di specie.

  • art. 182 cod. proc. pen.

    Norma sui termini decadenziali per la deduzione delle nullità di regime intermedio; la Corte ha osservato che la contestazione di una nullità di tale regime doveva essere proposta nei termini e con specificità, altrimenti si considera generica e inammissibile.

  • artt. 484 e 598 cod. proc. pen.

    Richiamati in riferimento alla dedotta violazione di legge processuale connessa alla mancata valutazione dell'istanza di rinvio; la Corte ha ritenuto assorbente la valutazione di intempestività e genericità, escludendo il vizio rilevante.

  • artt. 601, 178, 180, 185 cod. proc. pen.

    Norme richiamate nella seconda doglianza relative a impugnazioni, assenza e nullità: la Corte ha usato il quadro normativo per inquadrare la tipologia di nullità (assoluta vs intermedia) e i relativi rimedi/termini.

Massime di principio

  • Le istanze di rinvio per legittimo impedimento devono essere proposte tempestivamente: la comunicazione tardiva rispetto al momento in cui si è venuti a conoscenza dell'impedimento può renderle inammissibili.
  • Un certificato medico generico (es. indicazione di 'sospetta' patologia senza attestazione di incapacità o febbre) può non essere sufficiente a dimostrare un impedimento assoluto a comparire; la documentazione deve attestare concretamente l'incapacità alla presenza in udienza.
  • La notificazione al difensore in luogo del domicilio eletto può integrare una nullità, ma la giurisprudenza distingue tra nullità assoluta (quando la notifica è in concreto idonea a non fare conoscere l'atto) e nullità di regime intermedio: quest'ultima va eccepita nei termini decadenziali e con specifiche deduzioni.
  • Se l'imputato ha già avuto effettiva conoscenza del procedimento (notifiche precedenti, partecipazione al primo grado), è più difficile che una notifica 'irrituale' sia considerata assolutamente inidonea a produrre conoscenza e quindi annullabile automaticamente.
  • Il principio di offensività processuale richiede che, per affermare una nullità, si dimostri il concreto pregiudizio o la compromissione delle garanzie difensive; le violazioni meramente formali, prive di effetto sulla conoscenza effettiva o sul contraddittorio, possono non comportare annullamento.
  • Chi impugna deve specificare le ragioni fattuali e giuridiche dell'inidoneità della notificazione: deduzioni generiche o incomplete rischiano di essere respinte per mancanza di specificità.

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