Sentenza del 01/03/2016 n. 1172 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Incompetenza per territorio - Impugnazione - Litisconsorzio necessario
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl ricorso può essere validamente proposto nei confronti dell’ente creditore oppure del concessionario, senza necessità di instaurare il contraddittorio nei confronti di entrambi. L’eventuale partecipazione dell’altro soggetto può avvenire mediante chiamata in causa da parte del concessionario evocato in giudizio. L’orientamento è conforme alla giurisprudenza della Corte di cassazione e alla prassi dell’Agenzia delle Entrate.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La questione riguarda l’incompetenza territoriale della Commissione Tributaria adita e, in particolare, l’individuazione del soggetto nei cui confronti il contribuente debba proporre il ricorso. È stato chiarito che il contribuente può agire indifferentemente contro l’ente creditore o contro il concessionario, senza che sia necessario citarli entrambi in giudizio. Tra i due non sussiste infatti un litisconsorzio necessario: se viene convenuto il concessionario, spetta a quest’ultimo, qualora lo ritenga opportuno, chiamare in causa l’ente creditore.
Norme richiamate
Principi processuali in materia di incompetenza territoriale tributaria e litisconsorzio necessario
Il contribuente può scegliere di notificare il ricorso all’ente creditore o al concessionario, senza che la mancata citazione dell’altro determini necessariamente l’invalidità del processo.
Cassazione civile, Sezioni Unite, sentenza n. 16412/2007
Conferma l’assenza di un litisconsorzio necessario tra ente creditore e concessionario della riscossione nei giudizi tributari di impugnazione.
Cassazione civile, sentenza n. 1532/2012
Ribadisce la possibilità per il contribuente di rivolgersi alternativamente all’ente creditore o al concessionario.
Cassazione civile, ordinanza n. 1865/2014
Conferma che l’eventuale coinvolgimento dell’ente creditore può essere richiesto dal concessionario chiamato in giudizio.
Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 51/E del 17 luglio 2008
Richiama l’orientamento secondo cui il contribuente può agire nei confronti dell’ente creditore o del concessionario, senza necessità di convenirli entrambi.
Massime di principio
- Quando un atto tributario coinvolge sia l’ente creditore sia il concessionario della riscossione, il contribuente può normalmente impugnare l’atto contro uno solo dei due soggetti.
- La mancata citazione congiunta di ente creditore e concessionario non comporta, di regola, un difetto di contraddittorio per litisconsorzio necessario.
- Il concessionario convenuto può chiamare in causa l’ente creditore se la decisione dipende da profili imputabili a quest’ultimo.
- La scelta del resistente deve comunque essere coerente con il contenuto dell’atto impugnato e con la natura della contestazione; nei casi dubbi è opportuno valutare la convenienza di coinvolgere entrambi i soggetti, pur non essendo necessariamente obbligatorio.
- La competenza territoriale deve essere verificata con riferimento alla Commissione Tributaria competente secondo le regole processuali applicabili, ma l’eventuale individuazione del resistente non impone automaticamente la presenza di tutti i soggetti coinvolti nel procedimento di riscossione.
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