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Ordinanza

Ordinanza n. 172/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la riforma dell'ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale per la Liguria n. 293 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202509503

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Liguria che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro gli esiti del concorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il candidato ha proposto appello cautelare ai sensi dell'art. 62 c.p.a. per la riforma dell'ordinanza del TAR Liguria n. 293 del 2025, che aveva respinto la domanda cautelare formulata nel giudizio di primo grado. Il testo non specifica i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti concorsuali né le censure rivolte all'ordinanza cautelare di primo grado. In sede cautelare, l'appellante chiedeva quindi la riforma della decisione reiettiva e l'adozione di una misura cautelare.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare. In sede di sommaria delibazione ha ritenuto il fumus boni iuris incerto, ma ha fondato il rigetto soprattutto sull'assenza del periculum in mora: nella comparazione degli interessi contrapposti non è stato ravvisato, in capo all'appellante, un pregiudizio grave e irreparabile. Il Collegio ha valorizzato il fatto che il Comune, con determinazione del 4 luglio 2025, aveva disposto l'assunzione dei vincitori del concorso dal 1° settembre 2025. Le spese della fase cautelare sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.a.

    Disciplina l'appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del giudice di primo grado; la decisione è stata adottata nell'ambito di tale fase.

Massime di principio

  • Nel giudizio cautelare d'appello, il rigetto può essere fondato sull'assenza del pregiudizio grave e irreparabile anche quando il fumus boni iuris sia ritenuto incerto, poiché la mancanza del periculum è sufficiente a negare la misura richiesta.
  • La valutazione cautelare richiede la comparazione degli interessi contrapposti; l'interesse del ricorrente non prevale quando, alla luce delle circostanze concrete, non risulti esposto a un pregiudizio grave e irreparabile.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareAppello
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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