Sentenza n. 231/2026 - Palermo, Sezione 5
per l'annullamento dell'Ordinanza Dirigenziale del Responsabile del Settore 4, Servizio 1 del Comune di Partinico, n. -OMISSIS- del 14.06.2022, che ha ingiunto la demolizione delle seguenti opere edili: “1. Magazzino realizzato con mura in lamiera grecata e copertura in lamiera grecata della superficie di circa mq.60 circa che sviluppa un volume di circa 168 mc; 2. Magazzino situato in adiacenza al magazzino A), realizzato in parte in muratura con sovrastanti muri in lamiera grecata per una superficie di circa 80mq. ed un volume di circa 320mc.; 3. Abitazione realizzata con struttura in c.a e copertura piana in latero-cemento della superficie di 100 mq. ed un volume di circa 320 mc; ubicata sul lato nord-ovest del lotto; 4. Tettoia con struttura portante in muratura e tettoia in legno di circa 20 mq. con un volume di circa 50 mc. Lato Nord lungo il confine del lotto; 5. Ricovero animali in strutture in muratura e copertura in lamiera di circa 46 mq. ed in volume di circa 103 mc, ubicato in adiacenza alla tettoia D); 6. Strutture precarie in legno e lamiera per una superficie di 18 mq. ed un volume di 39 mc., ubicato in adiacenza al ricovero animale E)”. di ogni altro atto connesso, presupposto e/o consequenziale, comunque lesivo per i ricorrenti ancorché dagli stessi non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza dirigenziale comunale che ha ingiunto la demolizione di sei manufatti edilizi, tra cui magazzini, un'abitazione, una tettoia, un ricovero per animali e strutture precarie
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza dirigenziale del Comune di Partinico che ingiungeva la demolizione di sei opere edilizie. Il primo motivo deduceva la violazione dell'art. 3 l. n. 241/1990 e dell'art. 31 d.P.R. n. 380/2001, nonché eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione, poiché l'ordinanza non avrebbe indicato l'area da acquisire gratuitamente al patrimonio comunale in caso di mancata ottemperanza. Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990 e la lesione delle garanzie partecipative, per omessa comunicazione di avvio del procedimento. In corso di causa, uno dei soggetti inizialmente indicati come ricorrente è stato rimosso perché inserito per errore.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendolo infondato. Quanto al primo motivo, ha affermato che l'omessa o imprecisa indicazione dell'area da acquisire non determina l'illegittimità dell'ordinanza di demolizione, perché tale indicazione è necessaria ai fini dell'eventuale successiva acquisizione al patrimonio pubblico, ma non costituisce requisito essenziale della sanzione demolitoria. La specificazione dell'area deve invece essere contenuta nel distinto provvedimento con cui l'amministrazione accerta la mancata ottemperanza all'ordine di demolizione. Quanto al secondo motivo, il Collegio ha ritenuto legittima l'omessa comunicazione di avvio, poiché l'attività repressiva degli abusi edilizi mediante ordine di demolizione ha natura vincolata: una volta accertata l'abusività delle opere, l'adozione della misura è doverosa e la partecipazione del privato non potrebbe condurre a un esito diverso. Le spese di lite sono state poste a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 2.000, oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
art. 3 l. n. 241/1990
La censura sul difetto di motivazione è stata respinta; l'omessa indicazione dell'area da acquisire non rende illegittima l'ordinanza di demolizione.
artt. 7, 8 e 10 l. n. 241/1990
Le garanzie di partecipazione non richiedono la comunicazione di avvio quando l'ordine di demolizione è adottato nell'ambito di un'attività repressiva vincolata degli abusi edilizi.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L'indicazione dell'area da acquisire è requisito dell'eventuale successivo provvedimento di acquisizione conseguente alla mancata ottemperanza, non requisito essenziale dell'ordinanza di demolizione.
Massime di principio
- L'omessa o imprecisa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, dell'area suscettibile di acquisizione gratuita al patrimonio comunale non determina di per sé l'illegittimità dell'ordine demolitorio, poiché tale indicazione è necessaria per l'eventuale successivo provvedimento di acquisizione e non per la sanzione demolitoria.
- L'ordine di demolizione adottato a seguito dell'accertamento di un abuso edilizio ha natura vincolata e doverosa; pertanto, salvo specifiche circostanze ulteriori, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento prevista dall'art. 7 l. n. 241/1990, poiché la partecipazione del privato non potrebbe modificare l'esito del procedimento.
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