Ordinanza n. 229/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per il Friuli Venezia Giulia (Sezione Prima) n.-OMISSIS- resa tra le parti,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia che aveva respinto il ricorso contro l'ordine di rilascio e sgombero dell'alloggio di servizio
Esito
Favorevole al ricorrente (assegnatario alloggio)
Prevale il privato
La controversia
L'appellante ha impugnato la sentenza breve del TAR Friuli Venezia Giulia chiedendone la sospensione cautelare. L'ordine di rilascio dell'alloggio di servizio, adottato l'8 agosto 2025 con termine per lo sgombero fissato al 28 gennaio 2026, era fondato sulla precedente decadenza dall'alloggio di servizio. Il Consiglio di Stato ha rilevato la connessione tra il presente giudizio e l'appello relativo alla decadenza, provvedimento presupposto, disponendo che i due appelli siano esaminati congiuntamente. Dal testo non risultano specifici motivi di illegittimità dedotti contro l'ordine di rilascio o contro la sentenza di primo grado.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare incidentale e sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. La misura è stata concessa perché, nelle more dell'esame del merito, l'esecuzione dell'ordine di sgombero entro il 28 gennaio 2026 avrebbe determinato un danno grave e irreparabile. Il giudizio è stato rinviato alla futura udienza pubblica, da fissarsi congiuntamente all'appello relativo alla decadenza dall'alloggio di servizio, considerato provvedimento presupposto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale base normativa per la domanda cautelare in appello e per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato, insieme al Regolamento (UE) 2016/679, quale fondamento dell'oscuramento delle generalità dell'appellante a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei dati personali dell'appellante mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, l'esecuzione di un ordine di sgombero dell'alloggio di servizio può essere sospesa quando, nelle more della decisione di merito, essa sia idonea a determinare un danno grave e irreparabile.
- Quando l'ordine di rilascio di un alloggio di servizio dipende da un provvedimento presupposto di decadenza dall'assegnazione, i relativi giudizi possono essere trattati congiuntamente per assicurare una decisione coordinata sulle questioni connesse.
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