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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6353/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La controversia riguarda il diniego, da parte dell'Amministrazione penitenziaria, alla richiesta del detenuto sottoposto al regime speciale ex art. 41-bis di sintonizzare la TV sui canali TV8 e TV Focus (diversi da quelli indicati nella Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017). L'Amministrazione ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza che aveva autorizzato la visione, deducendo principalmente che il rimedio giurisdizionale previsto dall'art. 35-bis Ord. pen. non è esperibile per questioni attinenti alle mere modalità di esercizio dei diritti (prerogativa discrezionale dell'Amministrazione) e che, in regime differenziato, deroghe alla parità di trattamento possono essere giustificate da esigenze di controllo dei flussi informativi esterni.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo, ritenendo che il rimedio giurisdizionale di cui agli artt. 35-bis e 69, comma 6, lett. b), Ord. pen. tutela solo posizioni qualificabili come "diritto soggettivo" e non le mere modalità di esercizio del diritto. La giurisprudenza consolidata considera la fruizione di specifici canali televisivi una modalità organizzativa e tecnica soggetta alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria; quindi il Tribunale di sorveglianza ha pronunciato oltre i limiti della giurisdizione. L'ordinanza impugnata è stata annullata senza rinvio, assorbendo gli altri motivi.

Norme richiamate

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 35-bis

    L'art. 35-bis disciplina il reclamo avverso atti dell'Amministrazione penitenziaria; la Corte interpreta la norma nel senso che il rimedio è esperibile solo quando è in gioco l'esistenza di un "diritto soggettivo" del detenuto, non quando si contestano soltanto le modalità tecniche o organizzative di esercizio di quel diritto

  • legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario), art. 69, comma 6, lett. b)

    Indica l'ambito di tutela dinanzi alla magistratura di sorveglianza; la Corte richiede che la posizione giuridica dedotta sia effettivamente qualificabile come diritto soggettivo e che la condotta dell'Amministrazione lo leda in modo attuale e grave

  • Circolare dipartimentale 2 ottobre 2017

    Documento tecnico-organizzativo che definisce l'organizzazione del circuito televisivo in carcere; la Corte conferma che le scelte contenute in tale circolare attengono a modalità tecniche/organizzative rientranti nella discrezionalità amministrativa, salvo irragionevolezza manifesta

Massime di principio

  • Il reclamo ex art. 35-bis Ord. pen. è ammissibile solo quando la pretesa del detenuto investe un vero e proprio diritto soggettivo, non quando riguarda le modalità tecniche o organizzative della fruizione di quel diritto
  • Le scelte tecniche e organizzative dell'Amministrazione penitenziaria (es. elenco dei canali TV disponibili) rientrano nella discrezionalità amministrativa e sono sindacabili in sede giurisdizionale solo se manifestamente irragionevoli o se pregiudicano sostanzialmente la fruizione del diritto
  • In regime detentivo possono essere legittimamente imposte deroghe e limitazioni purché rispettino i canoni di ragionevolezza e proporzionalità e non determinino un'inedita negazione del nucleo essenziale del diritto
  • La magistratura di sorveglianza deve preliminarmente qualificare la posizione giuridica dedotta: se si tratta di mera modalità il reclamo va dichiarato generico ex art. 35, comma 1, n. 5) e respinto
  • Richieste di accesso a specifici canali televisivi per detenuti in regime 41-bis, salvo casi particolari, sono normalmente inquadrate come questioni organizzative e non come violazione del diritto costituzionale all'informazione

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