Cassazione Penale, Sentenza n. 38736/2023 del 22/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Entrambi i ricorrenti impugnano la sentenza di appello del 6/6/2022 che li aveva ritenuti responsabili, in relazione al fallimento della societa Motopolis s.r.l., dei reati di bancarotta fraudolenta (distrattiva e, per Fabio, anche documentale). Veronese Fabio deduce (1) violazione delle norme processuali per la riunione dei processi in appello senza preventiva comunicazione alla difesa, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa, e (2) travisamento della prova circa il suo ruolo effettivo e la tenuta della contabilità nel periodo di carica. Veronese Sauro deduce vizi di motivazione: sostiene che la condanna si basa su mere supposizioni e indizi (ruolo di dipendente poi amministratore della nuova societa X Motors), e che non è stata adeguatamente motivata l'elemento soggettivo del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Per Fabio il primo motivo è stato ritenuto generico e infondato: l'art.19 cod. proc. pen. autorizza la riunione dei processi anche d'ufficio previa audizione delle parti, senza obbligo di preventiva comunicazione, e il ricorso non indicava quale atto del fascicolo riunito fosse stato utilizzato a suo carico. Il secondo motivo (per entrambi) è stato qualificato come un'inammissibile richiesta di rivalutazione integrale delle prove, non essendo allegati specifici travisamenti; la Corte ha ritenuto la motivazione di merito ampia e priva di vizi logici, confermando che le condotte distrattive e la continuità aziendale fra Motopolis e X Motors risultavano dagli elementi istruttori. Per effetto della declaratoria di inammissibilità i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende pari a euro 3.000,00.
Norme richiamate
art. 19 cod. proc. pen.
La riunione dei processi può essere disposta anche d'ufficio purché le parti siano sentite; non è necessaria una preventiva comunicazione dell'intenzione di riunire i procedimenti. La Corte ha richiamato questa norma per ritenere non pregiudizievole la riunione disposta in appello.
art. 616 cod. proc. pen.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione il giudice dispone la condanna del ricorrente alle spese e all'ordinaria sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende; la Corte ha applicato tale conseguenza con determinazione della sanzione in euro 3.000,00.
Sez. 5, n. 936 del 19/03/1992 (Cerbone)
Giurisprudenza richiamata a sostegno dell'interpretazione dell'art. 19: la riunione dei processi è ammissibile anche d'ufficio previa audizione delle parti, senza obbligo di preventiva comunicazione.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000 (Jakani)
Principio giurisprudenziale richiamato per negare la possibilità, in cassazione, di una generale rivalutazione delle prove laddove non siano indicati specifici travisamenti documentali o contraddizioni macroscopiche nella motivazione.
Sez. 3, n. 38431 del 31/01/2018 (Ndoja)
Richiamata per sottolineare che la Corte di legittimità non ammette ricorsi che offrano solo frammenti di dichiarazioni o generiche contestazioni della valutazione probatoria, senza allegare concreti errori di fatto o di diritto.
Massime di principio
- In Cassazione i motivi devono indicare con precisione gli atti e le deduzioni di fatto o di diritto contestate: argomentazioni generiche o la semplice richiesta di rivalutazione delle prove sono inammissibili.
- La riunione di processi in sede di giudizio di merito è consentita dall'art.19 cod. proc. pen. anche d'ufficio, purché le parti siano sentite; non è necessario comunicare preventivamente l'intenzione di riunire i fascicoli.
- Quando la Corte d'appello fornisce una motivazione ampia e coerente, la Cassazione si limita a controlli di legalità e non sostituisce la valutazione di merito sui fatti e sulle prove.
- Per impugnare con successo decisioni di merito è necessario documentare specifici travisamenti di prova o errori logico-giuridici macroscopici, non limitarsi a contestazioni di mera discrezionalità probatoria.
- La declaratoria di inammissibilità comporta conseguenze economiche per il ricorrente (spese processuali e sanzione alla cassa delle ammende ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.).
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