Ordinanza n. 1349/2026 - Catania, Sezione 4
per l’annullamento - della nota dell’ASP di Catania prot. n. 200049 del giorno 8.09.2025, nella parte in cui quest’ultima ha opposto diniego alla istanza di accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e ss. L. 241/90, avente prot. 52/2025 del 1.08.2025, assunta dall’ASP CT al prot. n. 182168 del 7.08.2025, con la quale le ricorrenti hanno richiesto l’ostensione: a) “di tutti gli atti e i documenti attraverso i quali è stato determinato il budget in concreto loro rispettivamente assegnato dall’ASP di Catania per l’anno 2024”; b) “degli atti e documenti tutti della procedura di assegnazione dei punteggi alle singole Strutture Private Convenzionate e di determinazione del budget da parte dell’ASP di Catania per l’anno 2024”; c) “di tutti gli atti e documenti ad essa correlati, compresi quelli forniti dalle singole Strutture interessate, eventualmente previo loro interpello, quali controinteressati”; - di tutti gli altri atti ad essa presupposti, connessi e/o consequenziali ancorché non conosciuti; nonché per l’accertamento del diritto di accesso delle odierne ricorrenti, e, pertanto, del diritto al rilascio delle copie, per fini di giustizia, di tutti gli atti e documenti richiesti con la citata istanza di accesso, e per la condanna dell’Amministrazione resistente all’ostensione dei documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso documentale agli atti relativi alla determinazione dei budget assegnati per l’anno 2024 e alla procedura di attribuzione dei punteggi alle strutture private convenzionate
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato il diniego opposto dall’ASP di Catania a un’istanza di accesso documentale, con la quale avevano richiesto gli atti e i documenti utilizzati per determinare i budget individualmente assegnati per il 2024, gli atti della procedura di attribuzione dei punteggi alle singole strutture private convenzionate e di determinazione dei budget, nonché la documentazione correlata, inclusi i documenti forniti dalle singole strutture eventualmente da interpellare quali controinteressate. Il TAR ha rilevato che la documentazione riguarda una pluralità di imprese, alcune costituite in giudizio, ma che non era chiaro se il ricorso fosse stato notificato a tutte le imprese cui si riferisce la documentazione richiesta; il dubbio non è stato sciolto neppure in udienza camerale.
La decisione
Il TAR non ha definito nel merito la domanda di accesso. Ha ordinato l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese cui si riferisce la documentazione oggetto dell’istanza. Ha autorizzato le ricorrenti, ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., a effettuare la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione integrale del ricorso introduttivo e dell’ordinanza sul sito internet dell’ASP resistente. La richiesta di pubblicazione dovrà essere formulata entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza, se anteriore; la prova dell’avvenuta integrazione dovrà essere depositata entro cinque giorni dalla pubblicazione. L’ASP dovrà procedere alla pubblicazione, ove richiesta, e mantenere il ricorso sul sito fino alla pubblicazione della sentenza definitiva. La trattazione è stata rinviata all’udienza camerale del 1° ottobre 2026.
Norme richiamate
artt. 22 e ss. l. 241/1990
Costituiscono la base normativa dell’istanza di accesso documentale, il cui diniego è stato impugnato; l’ordinanza non decide tuttavia sulla sussistenza sostanziale del diritto di accesso.
art. 52, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento dell’autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami ai fini dell’integrazione del contraddittorio.
Massime di principio
- Nel giudizio in materia di accesso, quando la documentazione richiesta si riferisce a una pluralità di imprese potenzialmente controinteressate, il giudice deve assicurare l’integrità del contraddittorio nei confronti di tutte le imprese interessate, ove non risulti comprovata la notificazione del ricorso a ciascuna di esse.
- Quando non sia possibile notificare ordinariamente il ricorso a tutti i soggetti cui si riferisce la documentazione oggetto dell’istanza di accesso, il giudice può autorizzare la notificazione per pubblici proclami ai sensi dell’art. 52, comma 2, c.p.a., individuando modalità e termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
- La verifica della regolare instaurazione del contraddittorio costituisce un adempimento preliminare alla decisione nel merito della domanda di accesso e può comportare il rinvio della trattazione.
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