Sentenza n. 1457/2026 - Catanzaro, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Crotone, divenuto definitivamente esecutivo, recante condanna al pagamento di somme in favore dell’impresa ricorrente e dei procuratori antistatari
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ricorrente, unitamente ai procuratori antistatari per quanto concerne le spese legali distratte, ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione del decreto ingiuntivo n. 145/2025 emesso dal Tribunale di Crotone il 1° aprile 2025. Il decreto aveva condannato il Comune al pagamento di euro 19.550,95, degli interessi e delle spese della procedura monitoria, liquidate in euro 712,50 oltre spese generali, CPA e IVA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari. Il decreto non è stato opposto, è divenuto definitivamente esecutivo ed è stato notificato al Comune il 13 giugno 2025. I ricorrenti hanno dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, chiedendo che fosse ordinato il pagamento integrale delle somme dovute. Il Comune non si è costituito e non ha fornito prova dell’avvenuto adempimento.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo sussistenti tutti i presupposti dell’azione di ottemperanza: il decreto ingiuntivo costituiva titolo giurisdizionale definitivamente esecutivo, il Comune era obbligato a darvi integrale esecuzione e non aveva dimostrato di aver adempiuto. Il Tribunale ha precisato che gli interessi sulla somma dovuta all’impresa spettano al saggio previsto dal d.lgs. 231/2002, mentre sulle spese distratte in favore dei procuratori si applica il saggio ordinario. Ha quindi ordinato al Comune di provvedere entro 60 giorni dalla notificazione della sentenza, detratte le somme eventualmente già pagate. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il Segretario Comunale di San Nicola dell’Alto, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni decorrenti dall’istanza dei ricorrenti dopo la scadenza del termine concesso al Comune. Il compenso del commissario sarà posto a carico dell’amministrazione inadempiente. Il Comune è stato inoltre condannato alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.286,00, oltre contributo unificato, spese generali, IVA e CPA.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
Consentono l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione di un obbligo derivante da una decisione giurisdizionale definitiva; nel caso concreto il TAR ha ritenuto integrati i relativi presupposti per la mancata esecuzione del decreto ingiuntivo.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza; il TAR lo ha richiamato quale base processuale della domanda proposta.
d.lgs. 231/2002
Il saggio degli interessi previsto per i ritardi nei pagamenti delle transazioni commerciali è stato applicato alla somma dovuta all’impresa creditrice.
Massime di principio
- La mancata esecuzione, da parte di un’amministrazione, di un decreto ingiuntivo non opposto e divenuto definitivamente esecutivo legittima il creditore a proporre azione di ottemperanza per ottenere il pagamento delle somme riconosciute dal titolo.
- Nel giudizio di ottemperanza grava sull’amministrazione intimata l’onere di dimostrare l’avvenuta esecuzione del provvedimento giurisdizionale; in mancanza di tale prova, il giudice può ordinare l’adempimento integrale, detraendo soltanto quanto eventualmente già corrisposto.
- In caso di persistente inerzia dell’amministrazione dopo il termine assegnato dal giudice, è ammissibile la nomina di un commissario ad acta, dotato dei poteri necessari per dare esecuzione al giudicato, con imputazione del relativo compenso all’amministrazione inadempiente.
- Gli interessi dovuti su un credito commerciale riconosciuto giudizialmente possono essere determinati secondo il saggio previsto dal d.lgs. 231/2002, mentre per le spese legali distratte in favore dei procuratori antistatari può applicarsi il saggio ordinario.
- Le spese del giudizio di ottemperanza devono essere poste a carico dell’amministrazione che, senza giustificazione, non abbia adempiuto al titolo giurisdizionale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1608/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1609/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1612/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1613/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 1614/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 20 lug 2026Sentenza n. 113/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →