Sentenza n. 1001/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Cagliari che aveva riconosciuto il beneficio della carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/2020 e 2020/2021
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza n. 131/2025 del Tribunale ordinario di Cagliari, Sezione Lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La sentenza aveva condannato il Ministero a riconoscere alla docente la somma di euro 1.000,00, mediante accredito sulla carta elettronica del docente secondo le regole applicabili ai dipendenti a tempo indeterminato, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria. La pronuncia era stata notificata al Ministero il 23 gennaio 2025, ma l’Amministrazione non aveva eseguito alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997, prima della proposizione del ricorso notificato il 28 aprile 2026. La ricorrente ha chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione del giudicato e, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza del giudice del lavoro, la sua notificazione al Ministero e l’inutile decorso del termine di 120 giorni previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni statali. Il Ministero, costituitosi con atto di mera forma, è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla sentenza, riconoscendo alla ricorrente il beneficio della carta elettronica del docente, entro 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione se anteriore. Il TAR ha nominato sin d’ora, per l’eventuale persistente inottemperanza, il Responsabile pro tempore della Direzione generale competente quale commissario ad acta, con facoltà di delega e termine di 90 giorni dalla richiesta della parte. Il commissario potrà utilizzare il pagamento in conto sospeso in caso di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio. Non è stato previsto alcun compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell’Amministrazione debitrice. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Fondano l’azione di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e consentono al giudice amministrativo di imporre all’amministrazione gli adempimenti necessari, anche mediante nomina di un commissario ad acta.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l’ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l’obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di proporre l’azione esecutiva e, nel caso concreto, l’azione di ottemperanza contro il Ministero.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito in l. 28 febbraio 1997, n. 30
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell’Amministrazione debitrice nei capitoli destinati ai pagamenti, il ricorso all’istituto del pagamento in conto sospeso; tale facoltà è stata riconosciuta al commissario ad acta.
art. 16, sesto comma, l. n. 412/1991
La sentenza del giudice del lavoro, da eseguire, aveva riconosciuto sulla somma dovuta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data del diritto all’accredito sino alla concreta attribuzione.
art. 22, comma 36, l. n. 724/1994
È richiamato dalla sentenza del giudice del lavoro quale disposizione applicabile al riconoscimento della maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
Massime di principio
- L’inottemperanza di un’amministrazione statale a una sentenza passata in giudicato può essere fatta valere con il giudizio di ottemperanza quando il titolo esecutivo sia stato notificato e sia inutilmente decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza, accertata la mancata esecuzione del giudicato, il giudice può ordinare all’amministrazione di adottare gli atti necessari entro un termine assegnato, anche quando il titolo da eseguire provenga dal giudice ordinario.
- In caso di persistente inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, individuandone i poteri, la facoltà di delega e il termine per l’intervento sostitutivo.
- Quando il commissario ad acta sia un dipendente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, l’esercizio delle funzioni commissariali non comporta necessariamente la liquidazione di un compenso aggiuntivo.
- In presenza di incapienza dei pertinenti capitoli di bilancio, il commissario ad acta può ricorrere al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina dell’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1443/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 326/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 327/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 328/2026 - Trieste, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 109/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 1 lug 2026Sentenza n. 1483/2026 - Torino, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →