Sentenza n. 2883/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del provvedimento di inidoneità attitudinale notificato al ricorrente in data -OMISSIS- e con il quale è stata formalizzata l'esclusione dello stesso dal «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del corpo di stato maggiore e del corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici), e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina Militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP», recante la seguente motivazione «I valori attribuiti alla valutazione delle prove testologiche, comparati ai valori riportati all'intervista individuale, hanno determinato un punteggio di livello attitudinale globale pari a 27/70mi, inferiore a quello minimo di 31/70mi richiesto per lo specifico profilo attitudinale. Tale punteggio è stato determinato, in particolare, dai bassi valori riportati nelle seguenti caratteristiche attitudinali: Analisi, Struttura, Autoefficacia»; - della griglia di ponderazione delle attitudini e dei potenziali – valutazione testologica, redatta sul conto del ricorrente in sede concorsuale e dallo stesso conosciuta in data -OMISSIS-OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio pari a 27/70, conosciuta in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; - del verbale stilato in esito all'intervista attitudinale del ricorrente, conosciuto in data -OMISSIS-OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti, nella parte in cui assegna al ricorrente il punteggio di 29/70, conosciuto in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; - della griglia di ponderazione del punteggio di livello attitudinale nella parte in cui assegna al ricorrente un punteggio complessivo pari a 27/70, conosciuta in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; -delle valutazioni attribuite al ricorrente nella griglia di ponderazione del giudizio alle seguenti aree: analisi, struttura ed autoefficacia; - di tutti i verbali di valutazione psicoattitudinale stilati sul conto del ricorrente in sede concorsuale nella parte in cui ne hanno rilevato l'inidoneità, conosciuti in data -OMISSIS- in esito ad apposita istanza di accesso agli atti; - ove occorra e per quanto di ragione, del bando con cui è stato indetto il «Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di allievi ufficiali piloti di complemento (AUPC), del corpo di stato maggiore e del corpo delle capitanerie di porto, al 21° corso di pilotaggio aereo con obbligo di ferma di anni 12 (dodici), e per l'ammissione di allievi ufficiali in ferma prefissata (AUFP) ausiliari del ruolo normale e del ruolo speciale dei corpi della Marina Militare al 24°, 25° e 26° corso AUFP», nella parte in cui, all'art. 11, prevede che il giudizio riportato dalla Commissione nell'accertamento attitudinale è definitivo e comporta l'esclusione dal prosieguo dell'iter selettivo; - della graduatoria di merito del concorso per l'ammissione al 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale n. 40 (quaranta) posti per il Corpo delle Capitanerie di Porto (art. 1, comma 1, lett. e) del bando di concorso, non ancora adottata né formata, nella parte in cui non compare l'odierno ricorrente; - di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale anche potenzialmente lesivi degli interessi di parte ricorrente. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati in data 8/3/2023: per l’annullamento - della graduatoria di merito del « Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione al 26° corso Allievi Ufficiali in Ferma Prefissata (AUFP), ausiliari del ruolo normale n. 40 (quaranta) posti per il 3 Corpo delle Capitanerie di Porto- (art. 1, comma 1, lett. e) del bando di concorso)» ed eventuali successive rettifiche della stessa, pubblicata il 25 gennaio 2023 sul sito www.concorsi.difesa.it., nella pagina web dedicata alla procedura concorsuale, nella parte in cui non presenta il nominativo del ricorrente; NONCHÉ PER L'ANNULLAMENTO DEGLI ATTI PRECEDENTEMENTE IMPUGNATI con il ricorso introduttivo e già sopra indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento di inidoneità attitudinale e conseguente esclusione dal concorso per l'ammissione al 26° corso AUFP, nonché graduatoria di merito nella parte in cui non includeva il candidato
Esito
Favorevole al ricorrente (candidato a concorso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, dopo avere superato le precedenti fasi selettive, era stato dichiarato inidoneo agli accertamenti attitudinali e quindi escluso dal concorso. L'inidoneità era stata motivata con il conseguimento di un livello attitudinale globale pari a 27/70, inferiore alla soglia minima di 31/70, in ragione dei risultati relativi alle aree di analisi, struttura e autoefficacia. Con il ricorso introduttivo sono stati impugnati il giudizio di inidoneità, le griglie di ponderazione, il verbale dell'intervista attitudinale, le valutazioni delle singole aree, i verbali di valutazione psicoattitudinale e, ove occorrente, la clausola del bando che qualificava come definitivo il giudizio attitudinale. Con motivi aggiunti è stata impugnata la graduatoria di merito, nella parte in cui non comprendeva il ricorrente. La contestazione, secondo quanto risultante dalla fase cautelare d'appello richiamata nella sentenza, non riguardava il merito della discrezionalità tecnica della commissione, ma l'erronea applicazione delle tabelle amministrative di corrispondenza tra giudizi sintetici e punteggi numerici, costituenti lex specialis e autovincolo per l'amministrazione. In particolare, i punteggi numerici attribuiti ai test e all'intervista sarebbero stati inferiori a quelli corrispondenti ai giudizi espressi, con una differenza di almeno sei punti per i test e tre punti per l'intervista.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la pretesa del ricorrente era stata integralmente soddisfatta nel corso del giudizio. In esecuzione della tutela cautelare accordata dal Consiglio di Stato, il Ministero aveva convocato il candidato, che aveva superato positivamente le prove successive, era stato ammesso al corso AUFP, lo aveva frequentato con esito positivo e aveva superato gli esami finali. Il ricorrente era stato inoltre inserito senza riserve nella graduatoria di merito e nominato Sottotenente del ruolo normale delle Capitanerie di Porto, con successivo completamento, senza rilievi negativi, della ferma prefissata di trenta mesi. Tali sopravvenienze hanno realizzato il bene della vita perseguito e, in ogni caso, hanno fornito una conferma concreta e significativa della piena idoneità militare del ricorrente, superando favorevolmente i dubbi emersi nella selezione attitudinale. Le spese sono state integralmente compensate, anche in ragione della collaborazione prestata dall'amministrazione.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere.
La piena soddisfazione della pretesa durante il giudizio impone la dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
art. 11 del bando di concorso
il giudizio riportato dalla Commissione nell'accertamento attitudinale è definitivo e comporta l'esclusione dal prosieguo dell'iter selettivo
La clausola del bando qualificava come definitivo il giudizio attitudinale e ne collegava l'esito all'esclusione dalla procedura; la sentenza non ne ha tuttavia deciso direttamente la legittimità, essendo cessata la materia del contendere.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Costituisce, insieme alla disciplina europea sulla protezione dei dati, il presupposto per l'oscuramento delle generalità e degli elementi identificativi del ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali della parte interessata mediante oscuramento.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l'amministrazione inserisce il candidato senza riserve nella graduatoria, lo ammette alla formazione, ne consente il superamento del corso e lo nomina nel ruolo cui aspirava, la pretesa azionata per l'annullamento dell'esclusione concorsuale deve essere dichiarata integralmente soddisfatta, con cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
- Il superamento positivo del corso di formazione militare e il successivo svolgimento senza rilievi di un significativo periodo di ferma possono costituire sopravvenienze idonee a dimostrare, in concreto, il superamento dei dubbi sull'idoneità attitudinale emersi nella precedente fase concorsuale.
- Quando la contestazione investe l'erronea applicazione di tabelle di conversione tra giudizi sintetici e punteggi numerici previste dalla disciplina concorsuale, la questione riguarda il rispetto della lex specialis e dell'autovincolo amministrativo, e non necessariamente il merito della discrezionalità tecnica della commissione.
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