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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 39800/2023 del 02/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso impugna la conferma, da parte del Tribunale del riesame, della misura cautelare custodiale applicata a Petrillo per il reato di concorso esterno in associazione mafiosa (clan "Moccia"). L'accusa sostiene che Petrillo, titolare della società Edilmer, abbia ricevuto protezione dal clan e ricambiato con versamenti periodici e operazioni economiche riconducibili all'associazione (sovrafatturazioni, riciclaggio, consegne a favore delle famiglie dei detenuti). Dopo l'annullamento con rinvio della precedente ordinanza da parte della Cassazione (sentenza n. 49744/2022) il Tribunale, in rinnovata valutazione, ha confermato la custodia. Petrillo ha dedotto in cassazione plurime censure: violazione di legge e vizio di motivazione per non aver rispettato i limiti del rinvio della Cassazione; mancata individuazione concreta della natura e dell'efficacia causale dell'apporto verso l'associazione; errata valutazione e contraddittorietà delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; uso distorto delle intercettazioni; omissioni motivazionali e nullità ai sensi dell'art. 292 c. 2-ter c.p.p.; mancata indicazione del tempus commissi delicti; e superamento delle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.). Il Procuratore generale ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente alle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e ha rigettato le censure. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia correttamente adempiuto al rinvio della Cassazione precedente: ha fornito motivazione non manifestamente illogica circa la convergenza delle dichiarazioni di collaboratori rese in tempi diversi (valorizzandone la diacronicità), ha indicato in modo concreto le modalità attraverso cui Petrillo avrebbe favorito il clan (sovrafatturazioni, riciclaggio di assegni, riconoscimenti a favore delle famiglie dei detenuti, investimenti su direttive del clan), e ha utilizzato le intercettazioni come elemento di riscontro. La Cassazione ha inoltre ritenuto corretta la gestione delle obiezioni difensive richieste dall'art. 292 c. 2-ter c.p.p., precisando che l'obbligo motivazionale riguarda gli "elementi" rilevanti a favore e contro e non la confutazione di ogni argomento difensivo manifestamente irrilevante. Sotto il profilo delle esigenze cautelari, la Corte ha confermato che il Tribunale ha valutato l'attualità del pericolo di reiterazione e dell'inquinamento probatorio, richiamando la presunzione relativa prevista dall'art. 275 c. 3 c.p.p.; ha osservato l'operatività del clan e la persistenza dei vincoli fra Petrillo e il clan, non essendo dimostrata una dissociazione definitiva. Il ricorso è pertanto respinto; l'ordinanza impugnata è stata confermata nella sostanza (la misura era comunque già stata alleggerita da carceraria a domiciliare per motivi di salute).

Norme richiamate

  • art. 627, comma 3 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma violata (probabile riferimento alla disciplina del rinvio o dei motivi): la Corte non ha riconosciuto una violazione formale del vincolo del rinvio, ritenendo che il giudice del riesame abbia adempiuto ai principi dettati dalla Cassazione.

  • art. 110 cod. pen.

    Richiamato tra le norme penali rilevanti (concorso di persone nel reato); la Corte valuta la partecipazione esterna di Petrillo come concorso esterno in associazione mafiosa alla luce del sistema delle co-azioni e dell'apporto causale concreto.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sostanziale sull'associazione di tipo mafioso; la Corte ricorda che il concorso esterno richiede un apporto idoneo a fornire un concreto ausilio all'attività dell'associazione e verifica l'efficacia causale ex post delle condotte contestate.

  • art. 173, comma 1 disp. att. c.p.p.

    Richiamato per delimitare i motivi denunciabili in cassazione (limiti del ricorso); la Corte osserva che molte censure erano di carattere fattuale e quindi non attinenti alla sede di legittimità.

  • art. 292, comma 2-ter c.p.p.

    «l'ordinanza è nulla se non contiene la valutazione degli elementi a carico e a favore dell'imputato, di cui all'art. 358, nonché all'articolo 327 bis»

    La Corte precisa che l'obbligo motivazionale riguarda la valutazione degli "elementi" rilevanti a favore e a carico; il giudice non è tenuto a confutare ogni argomento difensivo irrilevante, ma a rispondere alle allegazioni difensive oggettivamente contrarie agli elementi accusatori. Nel caso concreto il Tribunale ha adeguatamente riepilogato e risposto alle doglianze significative.

  • art. 292, comma 1 lett. c) c.p.p.

    riferimento al "tempo trascorso dalla commissione del reato"

    La Corte ricorda che il giudice della cautela deve considerare il tempo intercorso dalla commissione del reato nella valutazione dell'attualità delle esigenze cautelari; nel caso è stato motivato come la "messa a disposizione" sia continuativa e attuale fino alle indagini del 2019.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione, inquinamento probatorio, pericolo di fuga). Il ricorrente invocava la cessazione delle esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia valutato correttamente la loro persistenza.

  • art. 275, comma 3 c.p.p.

    Prevede una presunzione relativa di sussistenza delle esigenze cautelari per reati associativi e una presunzione di adeguatezza della misura custodiale; la Corte ne ha richiamato l'effetto e il dovere del giudice di motivare il permanere delle esigenze quando i fatti sono non recenti.

  • art. 358 c.p.p.

    Richiamato in connessione all'art. 292 c. 2-ter: riguarda gli elementi probatori da valutare; la Corte ha ritenuto che l'ordinanza avesse esaminato gli elementi a carico e le allegazioni difensive pertinenti.

  • art. 327-bis c.p.p.

    Norma richiamata dall'art. 292 c. 2-ter come parametro per la valutazione degli elementi a favore e a carico; la Corte ha considerato che il Tribunale ha valutato gli elementi richiesti.

  • art. 61 c.p.p.

    Richiamato per precisare che le garanzie dell'indagato si applicano anche nella fase cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia rispettato la necessaria valutazione degli elementi a favore e a carico.

Massime di principio

  • Per il concorso esterno in associazione mafiosa è necessario dimostrare un apporto concreto e idoneo a favorire l'attività del sodalizio: non bastano generiche frequentazioni o pagamenti non spiegati; occorre valutare ex post l'efficacia causale dell'apporto rispetto alle finalità mafiose.
  • Le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia vanno valutate nella loro diacronicità e nel contesto: divergenze temporali non invalidano automaticamente la convergenza sul nucleo essenziale del fatto, purché il giudice spieghi logicamente perché ritiene affidabili i riscontri.
  • Le intercettazioni, anche se non decisive da sole, possono costituire riscontro importante alle dichiarazioni dei collaboratori se colgono aspetti che indicano interesse o disponibilità dell'indagato ad agevolare il clan (es. riferimenti a investimenti, sovrafatturazioni, impegni economici).
  • L'assenza di contatti telefonici diretti tra indagato e capo-clan non è di per sé decisiva: la "messa a disposizione" può emergere da rapporti intermediari e da modalità economiche riconducibili al sodalizio.
  • Il giudice del riesame ha l'obbligo di valutare e motivare gli elementi a favore e contro l'imputato, ma non è tenuto a confutare ogni argomento difensivo irrilevante; l'omissione costituisce vizio solo se concerne elementi oggettivamente contrastanti con l'impianto accusatorio.
  • In cassazione le censure devono evidenziare violazioni di legge o manifesta illogicità della motivazione: le semplici rivisitazioni in fatto degli elementi probatori sono, di regola, inammissibili.
  • Per le esigenze cautelari nei reati associativi vige una presunzione relativa (art. 275 c. 3 c.p.p.): il giudice deve motivare l'eventuale venuta meno delle esigenze soprattutto quando tra fatti contestati e misura passa un arco temporale significativo.

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