Cassazione Penale, Sentenza n. 23937/2023 del 01/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d'appello di Messina del 18/02/2022 che confermava la condanna per il reato di appropriazione indebita. Sono stati dedotti quattro motivi principali: 1) nullità per irregolare notifica del decreto di citazione e del verbale d'udienza (artt. 178 lett. c), 582 comma 2, 585 comma 4, 601 comma 3 c.p.p.), con pretesa violazione dei termini per la formulazione di nuovi motivi; 2) omessa o insufficiente motivazione sul diniego della rinnovazione istruttoria per l'esame del teste Di Mauro (indicato successivamente) e nuovo esame di Arceri Guido, anche con riferimento all'art. 6 CEDU e alla rilevanza della condanna sopravvenuta del teste sulla sua attendibilità; 3) violazione di legge (artt. 43 e 646 c.p.) e vizio di motivazione per mancato esame delle censure sulla attendibilità testimoniali e per la circostanza della restituzione spontanea delle somme, che secondo il ricorrente escluderebbe l'appropriazione indebita; 4) motivi relativi al diniego del beneficio della non menzione (art. 175 c.p.) e richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive ai sensi della L. 689/1981 (art. 53 e art. 58 L. 689/1981), contestando anche l'individuazione del limite massimo per la sostituzione.
La decisione
La Corte di legittimità ha dichiarato il ricorso fondato solo limitatamente alla mancata valutazione, da parte della Corte d'appello, della richiesta di sostituzione della pena detentiva con sanzioni sostitutive. Pertanto la sentenza impugnata è annullata soltanto sotto questo profilo e la causa è rinviata ad altra sezione della Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio sulla verifica delle condizioni per la sostituzione della pena (da svolgere secondo il limite legale vigente al momento della decisione in appello). Per il resto (tutti gli altri motivi: nullità per notifica, rinnovazione istruttoria, vizio di motivazione sulle prove testimoniali, diniego della non menzione) il ricorso è stato dichiarato inammissibile o manifestamente infondato e la conferma della condanna è sostanzialmente mantenuta.
Norme richiamate
art. 178 cod. proc. pen.
Richiamata dal ricorrente in relazione a nullità processuali derivanti da irregolare notifica; la Corte ha ritenuto che non sussistesse nullità perché la notifica era stata effettuata e la parte non aveva sollevato eccezioni tempestive, con sanatoria per difetto di tempestiva eccezione.
art. 582, comma 2 cod. proc. pen.
Citato dal ricorrente nel quadro delle norme sulle nullità; la Corte ha valutato che non fosse integrata una nullità insanabile alla quale sarebbe conseguita l'annullabilità della sentenza di secondo grado.
art. 585, comma 4 cod. proc. pen.
Riferimento a vizi di motivazione o nullità in appello; la Corte ha ritenuto che le formalità siano state rispettate e che le doglianze non fossero fondate.
art. 601, comma 3 cod. proc. pen.
Richiamato in ordine ai termini per la nuova notifica del decreto: la Corte ha ritenuto che, nonostante la nuova notifica disposta, non ci fosse violazione dei termini tale da determinare una nullità, anche per la mancata eccezione difensiva.
art. 125, comma 3 cod. proc. pen.
Citato rispetto alla rinnovazione istruttoria; la Corte ha valutato e motivato, sebbene sinteticamente, il rifiuto della rinnovazione ritenendola non necessaria alla luce dell'insieme probatorio.
art. 234 cod. proc. pen.
Richiamato dal ricorrente in tema di prova testimoniale; la Corte ha considerato sufficienti gli altri mezzi di prova e la documentazione per il convincimento sul fatto.
art. 603 cod. proc. pen.
Invocato in relazione all'onere motivazionale sul punto dell'ammissione di nuove prove; la Corte ha dato motivazione ritenuta adeguata sul diniego.
art. 6 CEDU (diritto a un giusto processo)
Riferimento del ricorrente per vizio di mancata valutazione di elementi influenti sull'attendibilità; la Corte ha ritenuto che il diritto a un giusto processo non fosse stato violato, avendo la sentenza motivato e avendo l'istruttoria complessiva fornito elementi sufficienti.
art. 43 cod. pen.
Richiamato dal ricorrente in relazione alla responsabilità per reato commesso; la Corte ha ritenuto irrilevanti le eccezioni sollevate rispetto al dato oggettivo della mancata giustificazione delle somme non restituite.
art. 646 cod. pen.
Norma relativa all'appropriazione indebita: la Corte ha confermato la valutazione che gli elementi probatori erano compatibili con la responsabilità contestata.
art. 175 cod. pen.
Norma sul beneficio della non menzione: la Corte ha motivato il diniego del beneficio ritenendo congrua la valutazione (coerente con precedenti di Sez.), per cui il diniego non è risultato illogico nonostante la sospensione condizionale della pena.
art. 53 L. 689/1981
Richiamata in relazione ai limiti e alle modalità di sostituzione delle pene detentive con sanzioni alternative; la Corte di legittimità ha rilevato che la Corte d'appello ha applicato erroneamente il limite di sostituzione (tre mesi) mentre il limite vigente al momento della decisione in appello era di un anno, costituendo motivo di annullamento parziale.
art. 58 L. 689/1981
Norma che richiede valutazioni di fatto per l'applicazione delle sanzioni sostitutive: la Corte ha disposto il rinvio per consentire una verifica valutativa approfondita da parte del giudice di merito sul punto.
Massime di principio
- Le nullità processuali connesse a notifiche o irregolarità formali possono essere sanate se la parte non eccepisce tempestivamente: l'assenza di contestazione immediata può far decadere la rilevanza della presunta nullità.
- Il diniego della rinnovazione istruttoria può essere motivato anche sinteticamente purché risulti che la corte abbia valutato l'utilità della prova rispetto all'insieme probatorio; se esistono altre prove documentali o testimoniali significative, la richiesta può essere ritenuta superflua.
- Per contestare la credibilità dei testimoni è necessario formulare censure specifiche e dimostrare in concreto come le nuove circostanze influiscano sul giudizio di attendibilità; deduzioni generiche e non specificate risultano inefficaci.
- Il beneficio della non menzione e la concessione di misure alternative alla detenzione sono distinti: la concessione della sospensione condizionale non implica automaticamente la non menzione e il giudice può motivatamente negare uno pur avendo concesso l'altro.
- Le richieste di sostituzione della pena detentiva con sanzioni alternative richiedono che il giudice di merito affronti espressamente la questione e applichi il limite massimo alla sostituzione vigente al momento della decisione; un errore nella quantificazione del limite è motivo di annullamento parziale e rinvio.
- La Corte di legittimità tende a valutare la correttezza formale e sostanziale della motivazione: motivazioni sintetiche ma puntuali sono ammissibili se chiariscono le ragioni del rigetto o dell'accoglimento delle richieste istruttorie.
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