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Sentenza

Sentenza n. 5807/2026 - Napoli, Sezione 4

per l’annullamento a. del prot. n. -OMISSIS-del 24/09/2025 emesso dall’Istituto Comprensivo Statale “-OMISSIS- – -OMISSIS-” con sede in Portici (Na), alla Via -OMISSIS-, in persona del Dirigente Scolastico p.t.; b. della verifica finale del PEI 2024/25; c. del verbale GLO del 21/05/2025; d. di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e/o consequenziali comunque lesivi degli interessi dei ricorrenti; e per l’accertamento del diritto del minore di ottenere un insegnante di sostegno per un numero di ore adeguato alle sue patologie, previa valutazione, da effettuarsi, anno per anno, in sede di PEI, delle concrete esigenze;

Giustizia amministrativa202504893

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Provvedimento scolastico del 24 settembre 2025, verifica finale del PEI 2024/2025, verbale GLO del 21 maggio 2025 e atti connessi, contestati per l'assegnazione di 18 ore settimanali di sostegno a fronte di un orario scolastico di 30 ore

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I genitori hanno impugnato gli atti relativi alla determinazione delle ore di sostegno per il minore e hanno chiesto l'accertamento del diritto a un numero adeguato di ore, da definire annualmente in sede di PEI sulla base delle sue concrete esigenze. La controversia riguardava l'assegnazione di 18 ore settimanali rispetto alle 30 ore di frequenza: i ricorrenti sostenevano che la dotazione fosse insufficiente alla luce della patologia e della documentazione scolastica, la cui verifica finale auspicava la presenza di docenti di sostegno ed educatori per l'intero orario curricolare. Dopo l'accoglimento della domanda cautelare e il riesame, con nomina il 1° dicembre 2025 di una docente per coprire le ore residue necessarie, i ricorrenti hanno dichiarato sopravvenuto il proprio interesse all'annullamento e chiesto l'improcedibilità, insistendo per le spese. Hanno inoltre mantenuto la domanda di accertamento del diritto al sostegno integrale anche per gli anni successivi.

La decisione

Il ricorso è dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse, poiché l'amministrazione ha dato esecuzione alla misura cautelare e i ricorrenti hanno dichiarato che la nomina della docente aveva soddisfatto l'interesse relativo agli atti impugnati. È respinta la distinta domanda di accertamento del diritto del minore a ottenere sostegno integrale anche negli anni successivi: il giudice amministrativo non può pronunciarsi su poteri amministrativi non ancora esercitati, dovendo la valutazione delle esigenze avvenire nei procedimenti relativi ai singoli anni scolastici. In applicazione della soccombenza virtuale, le amministrazioni scolastiche sono condannate in solido a pagare € 1.500,00 oltre accessori, con attribuzione al difensore antistatario. La precedente ordinanza cautelare aveva ravvisato fumus e periculum nella carenza di ore rispetto all'orario di frequenza e ordinato il riesame della dotazione.

Norme richiamate

  • art. 93 c.p.c.

    Condanna le Amministrazioni Scolastiche resistenti ed intimata, in solido tra loro, al pagamento in favore dei ricorrenti di spese e compensi di lite, che liquida in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori come per legge, con attribuzione al difensore degli stessi ricorrenti, antistataria, ex art. 93 c.p.c.

    La norma è applicata per attribuire direttamente al difensore antistatario le spese liquidate in favore dei ricorrenti, in quanto ne ha fatto richiesta e ne ha anticipato il pagamento.

Massime di principio

  • La domanda di annullamento degli atti relativi all'assegnazione delle ore di sostegno diviene improcedibile per sopravvenuto difetto d'interesse quando, in seguito al riesame disposto in sede cautelare, l'amministrazione adotta le misure richieste e il ricorrente dichiara soddisfatto l'interesse alla decisione sugli atti impugnati.
  • Il giudice amministrativo non può accertare in via anticipata il diritto a una determinata dotazione di sostegno per anni scolastici futuri, poiché la determinazione deve essere compiuta dall'amministrazione nell'esercizio dei poteri relativi a ciascun periodo scolastico e sulla base delle esigenze allora valutabili.
  • Quando il ricorso diviene improcedibile per sopravvenuta carenza d'interesse, le spese possono essere regolate secondo la soccombenza virtuale, tenendo conto dell'esito che la controversia avrebbe avuto.

Come è indicizzato

MaterieScuolaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrere

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