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Sentenza

Sentenza del 07/06/2018 n. 610 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo

IRAP - Medici convenzionati SSN - l'autonoma organizzazione ai fini IRAP sussiste in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate sosteneva che l'attività del medico fosse soggetta a IRAP perché svolta mediante un'autonoma organizzazione, considerata la presenza di personale dipendente e di beni strumentali. Il contribuente contestava tale ricostruzione, affermando che il personale e le attrezzature utilizzati rientravano negli standard minimi necessari per esercitare l'attività di medico convenzionato con il SSN.

La decisione

La Commissione ha respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermato integralmente la sentenza di primo grado, che aveva riconosciuto il diritto del medico al rimborso di euro 14.179,48 versati a titolo di IRAP per gli anni 2010-2014. È stato ritenuto insussistente il requisito dell'autonoma organizzazione, poiché lo studio, il personal computer, il lettino, l'ecografo, l'autovettura utilizzata promiscuamente e le spese per il personale erano considerati funzionali e proporzionati agli standard dell'attività convenzionata. L'Agenzia è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di appello, liquidate in euro 1.100, oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997, come modificato dalla legge di stabilità 2016

    L'esistenza dell'autonoma organizzazione è comunque configurabile in presenza di elementi che superano lo standard e i parametri previsti dalla convenzione con il Servizio sanitario nazionale.

    Per i medici convenzionati con il SSN, l'autonoma organizzazione non deriva automaticamente dall'uso di uno studio, di attrezzature o di personale, ma sussiste quando tali elementi eccedono gli standard e i parametri previsti dalla convenzione.

  • Art. 22 dell'accordo collettivo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo dal d.P.R. n. 270/2000

    Le caratteristiche e le attrezzature dello studio necessarie per l'instaurazione e il mantenimento del rapporto convenzionale.

    La disponibilità di uno studio e delle attrezzature minime previste dall'accordo collettivo costituisce una dotazione indispensabile per l'attività convenzionata e, di per sé, non prova l'esistenza di un'autonoma organizzazione ai fini IRAP.

  • Art. 40, comma 9, lettera d), dell'accordo collettivo per i medici di medicina generale

    Utilizzo di personale di segreteria o infermieristico comune per lo svolgimento dell'attività di medicina di gruppo.

    Le spese relative al personale condiviso previsto per la medicina di gruppo non determinano automaticamente l'autonoma organizzazione, se restano entro i limiti funzionali all'attività convenzionata.

  • Sentenza della Corte costituzionale n. 156 del 21 maggio 2001

    Il presupposto dell'imposta è il valore aggiunto creato da ogni tipo di attività che sia organizzata in modo autonomo.

    L'IRAP può applicarsi anche ai professionisti, ma soltanto quando l'attività sia organizzata autonomamente e produca un valore aggiunto riconducibile a una struttura organizzativa autonoma.

  • Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n. 7291 del 2015

    La disponibilità dello studio e delle attrezzature minime previste dalla convenzione, nonché l'utilizzo del personale di segreteria o infermieristico comune, non integra di per sé il requisito dell'autonoma organizzazione.

    La valutazione deve concentrarsi sull'eventuale eccedenza rispetto alla dotazione standard prevista per il medico convenzionato, con esame concreto della situazione individuale.

Massime di principio

  • Per un medico che svolge esclusivamente attività convenzionata con il SSN, l'IRAP non è dovuta se studio, strumenti e personale rientrano nella dotazione minima o ordinaria richiesta dalla convenzione.
  • La sola presenza di beni strumentali o di personale non dimostra automaticamente l'autonoma organizzazione: occorre verificare quantità, qualità, costi e funzione concreta degli elementi utilizzati.
  • L'autonoma organizzazione può essere riconosciuta quando la struttura del professionista supera gli standard convenzionali, ad esempio per dimensioni, investimenti, personale o mezzi eccedenti le esigenze normali dell'attività convenzionata.
  • La verifica è concreta e individuale: devono essere valutate le caratteristiche effettive dell'attività e non applicati criteri automatici basati sulla mera esistenza di uno studio o di attrezzature.
  • In caso di richiesta di rimborso IRAP, il contribuente deve documentare che i mezzi e le collaborazioni utilizzati sono necessari, proporzionati e coerenti con gli standard della convenzione; l'Amministrazione deve invece dimostrare l'eventuale eccedenza organizzativa.

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