Ordinanza n. 1016/2026 - Lecce, Sezione 2
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: asserita parziale inesecuzione della sentenza del Tribunale di Taranto – Sezione lavoro relativa al riconoscimento di differenze retributive e ai correlati effetti previdenziali
Esito
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza sostenendo che la sentenza del Tribunale di Taranto, notificata al Ministero il 4 aprile 2024, fosse rimasta parzialmente disattesa. In particolare, la contestazione riguarda l’effettivo assolvimento degli obblighi previdenziali conseguenti alla liquidazione, avvenuta nel 2015, delle differenze retributive riconosciute dalla sentenza. Il Ministero si è costituito e ha poi dedotto di avere integralmente ottemperato, anche sotto il profilo previdenziale, rappresentando che il sistema NoiPA aveva trasmesso all’INPS i dati necessari e che il certificato unico del 2015 indicava un imponibile pensionistico complessivo di euro 47.626,50 comprensivo degli arretrati. Persistendo un’incertezza documentale sull’effettiva trasmissione dei dati, sull’inclusione delle somme nell’imponibile pensionistico e sulla loro ritenuta e versamento all’INPS, il TAR ha ritenuto necessario un approfondimento istruttorio.
La decisione
Il TAR ha sospeso ogni pronuncia sul ricorso e ha disposto l’acquisizione di una relazione documentata dell’INPS di Taranto. L’INPS dovrà precisare e comprovare se il Ministero abbia effettivamente trasmesso i dati previdenziali e se, nell’imponibile pensionistico complessivo, siano comprese le somme arretrate riconosciute ai fini previdenziali, verificando quindi se tali somme siano state assoggettate a ritenuta e versate all’INPS già nel 2015. L’adempimento deve essere eseguito entro 60 giorni dalla comunicazione amministrativa dell’ordinanza o, se precedente, dalla notificazione effettuata dalla ricorrente. È stata fissata per il prosieguo l’udienza camerale del 10 maggio 2027. Non è stata ancora definita la domanda di ottemperanza, né è stata adottata una decisione sulle spese.
Norme richiamate
art. 1 c.p.a.
principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale
Il principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale giustifica l’acquisizione di chiarimenti istruttori necessari a verificare l’effettiva esecuzione del giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione afferma di avere integralmente eseguito il giudicato ma residuano dubbi documentali sull’adempimento, il giudice può disporre specifici incombenti istruttori prima di pronunciarsi sulla domanda.
- La verifica dell’ottemperanza a una decisione che riconosce differenze retributive comprende anche l’accertamento degli eventuali adempimenti previdenziali connessi, inclusi la trasmissione dei dati, l’inclusione delle somme nell’imponibile pensionistico e il versamento dei contributi.
- In applicazione del principio di pienezza ed effettività della tutela giurisdizionale, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’ente previdenziale una relazione documentata diretta a comprovare gli adempimenti compiuti dall’amministrazione debitrice.
Come è indicizzato
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