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Sentenza

Sentenza n. 676/2026 - Bari, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia - del diniego di rilascio del permesso di costruire in sanatoria, prot. n. 17225 del 20.7.2018, prat. ed. 643/17/UTC, notificato in data 25.7.2018; - dell'ordinanza di demolizione e di ripristino dello stato dei luoghi n. 17 del 30.8.2018, notificata in data 13.9.2018; - nonché di ogni altro provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, ivi compresa la comunicazione dei motivi ostativi, ai sensi dell’art. 10-bis legge n. 241/1990, prot. n. 23875 del 9.11.2017.

Giustizia amministrativa201801207

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Puglia - Bari, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di permesso di costruire in sanatoria relativo alla chiusura di una tettoia e conseguente ordinanza di demolizione e ripristino dello stato dei luoghi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietaria)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente aveva ottenuto un permesso di costruire per la realizzazione di una tettoia a copertura parziale del terrazzino. Successivamente aveva chiuso, mediante finestrature esterne montate sul preesistente muretto, anche la porzione residua del terrazzino. Il Comune aveva qualificato l'intervento come totale difformità, respingendo l'istanza di permesso di costruire in sanatoria presentata ai sensi dell'art. 34 d.P.R. 380/2001 e ordinando la demolizione delle opere. La ricorrente deduceva violazione e falsa applicazione dell'art. 34 d.P.R. 380/2001, difetto di istruttoria, contraddittorietà manifesta, sviamento, violazione degli artt. 33, comma 2, e 34 d.P.R. 380/2001, erroneità dei presupposti, illogicità e irragionevolezza. In particolare, sosteneva che l'intervento costituisse una difformità parziale e che l'incremento superficiario e volumetrico rientrasse nei limiti quantitativi rilevanti ai fini della disciplina edilizia. Il TAR disponeva una verificazione tecnica, dalla quale emergeva che l'opera abusiva consisteva nella mera chiusura della tettoia già legittimamente assentita, per una superficie complessiva di circa 7,40 mq e una volumetria di circa 19 mc, pari a un incremento di circa il 7% rispetto all'abitazione, senza variazione essenziale né cambio di destinazione d'uso tra categorie urbanisticamente rilevanti.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e annullato il diniego di sanatoria e l'ordinanza di demolizione, salvi gli ulteriori provvedimenti dell'amministrazione. Il Collegio ha aderito alle conclusioni della verificazione tecnica, ritenendo che l'intervento fosse stato realizzato in parziale difformità dal titolo e non in totale difformità: la tettoia originaria era stata legittimamente autorizzata e l'abuso consisteva nella sola chiusura dello spazio residuo. Il diniego comunale era quindi fondato su un'affermazione aprioristica, non supportata da adeguati dati tecnici, circa la totale difformità dell'intervento. Il TAR ha inoltre escluso che ricorresse una variazione essenziale o un cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, rilevando che l'incremento di superficie e volume era pari a circa il 7%, inferiore alla soglia del 15% prevista dalla legge regionale richiamata, e che il cambio rilevante è quello tra diverse categorie funzionali ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001. L'amministrazione dovrà riesaminare la domanda di sanatoria alla luce degli accertamenti tecnici. Le spese sono state compensate; il compenso del verificatore è stato posto a carico delle parti in misura pari.

Norme richiamate

  • art. 34 d.P.R. 380/2001

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

    La qualificazione dell'intervento come parziale difformità deve essere fondata su un accertamento tecnico concreto; nel caso esaminato, la chiusura della tettoia già assentita costituiva difformità parziale e imponeva il riesame della sanabilità e dell'eventuale fiscalizzazione.

  • art. 34, comma 2-ter, d.P.R. 380/2001

    Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.

    La disposizione individua una soglia quantitativa per escludere la parziale difformità; la decisione, tuttavia, è fondata principalmente sulla qualificazione tecnica dell'intervento come parziale difformità e sull'assenza di variazione essenziale.

  • art. 33, comma 2, d.P.R. 380/2001

    È richiamato con riguardo alla disciplina sanzionatoria edilizia contestata, in rapporto alla qualificazione dell'intervento e alla possibilità di applicare una sanzione pecuniaria anziché ordinare la demolizione.

  • art. 23-ter d.P.R. 380/2001

    Il cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante è individuato nel passaggio tra diverse categorie funzionali; il mutamento all'interno della stessa categoria è, secondo la giurisprudenza richiamata, irrilevante.

  • art. 2 legge regionale n. 26/1985

    La disposizione regionale è utilizzata per individuare quantitativamente le variazioni essenziali, considerate tali quando comportino un aumento della cubatura o della superficie superiore al 15% rispetto a quella assentita.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    È richiamato quale base normativa della comunicazione dei motivi ostativi impugnata unitamente agli atti principali; la decisione non fonda però su tale atto una distinta statuizione.

Massime di principio

  • La qualificazione di un intervento edilizio come totale o parziale difformità dal titolo abilitativo deve derivare da un accertamento tecnico concreto e non da un'affermazione aprioristica dell'amministrazione; quando l'opera conserva l'impostazione e la funzione dell'intervento assentito e si risolve in modifiche dell'opera autorizzata, può ricorrere la parziale difformità.
  • La chiusura di una tettoia già legittimamente assentita, pur determinando un incremento di superficie e volume, costituisce difformità parziale quando l'intervento abusivo si limiti a modificare o completare l'opera autorizzata senza trasformarla in un manufatto radicalmente diverso.
  • Ai fini della variazione essenziale e del cambio di destinazione d'uso urbanisticamente rilevante, occorre verificare il superamento delle soglie quantitative previste dalla disciplina applicabile e, per il mutamento funzionale, il passaggio tra categorie urbanisticamente rilevanti ai sensi dell'art. 23-ter d.P.R. 380/2001; il mutamento interno alla medesima categoria è irrilevante secondo l'indirizzo giurisprudenziale richiamato.
  • Quando il giudice dispone una verificazione tecnica e ne condivide le conclusioni, può motivare il proprio convincimento mediante il richiamo alla relazione e alle sue fonti, senza dover confutare analiticamente ogni allegazione tecnica contraria, purché la relazione abbia esaminato i rilievi delle parti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaEccesso di potereEffetto conformativo e riedizione del potere

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