Cassazione Penale, Ordinanza n. 19710/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica accusa)
La controversia
Due imputati hanno proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la loro condanna per furto aggravato in concorso, con l'aggravante della recidiva contestata solo a uno di essi. I ricorrenti hanno dedotto: 1) vizio di motivazione e violazione di legge per il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno, sostenendo che il giudice di merito non avrebbe adeguatamente valutato l'entità del pregiudizio; 2) per il solo imputato al quale era stata riconosciuta la recidiva, vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla recidiva ritenuta; 3) vizio di motivazione e violazione di legge per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche a entrambi. La Corte di cassazione ha ritenuto tutti i motivi manifestamente infondati o non consentiti in sede di legittimità, rilevando che la motivazione di merito era congrua sia nel negare la speciale tenuità del danno, sia nel valutare la recidiva sulla base dei criteri dell'art. 133 c.p., sia nel giustificare il diniego delle attenuanti generiche con riferimento agli elementi ritenuti decisivi.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
richiamato quale base del concorso di persone nel reato contestato
art. 624 c.p.
norma incriminatrice del furto
art. 625, n. 2, c.p.
aggravante del furto contestata nel caso concreto
art. 99, comma 2, c.p.
recidiva contestata e riconosciuta solo per uno dei ricorrenti
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
il vizio di motivazione censurabile in cassazione è solo quello risultante dal contrasto logico della motivazione con massime di अनुभवienza o altre affermazioni del provvedimento
art. 606, comma 2, lett. e), c.p.p.
richiamato nella sentenza come riferimento al vizio di motivazione deducibile in cassazione
art. 133 c.p.
criterio da applicare per la valutazione concreta della recidiva in rapporto ai precedenti penali e al fatto oggetto di giudizio
art. 62-bis c.p.
implicitamente richiamato in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche
art. 62, n. 4, c.p.
attenuante della speciale tenuità del danno esclusa dal giudice di merito
Massime di principio
- Il diniego dell'attenuante della speciale tenuità del danno è insindacabile in cassazione quando sia sorretto da motivazione congrua e non manifestamente illogica, specie se il danno non si esaurisce in un pregiudizio minimale ma coinvolge più beni o profili lesivi.
- La valutazione della recidiva non può essere fondata in modo automatico sulla sola gravità del fatto o sulla sua collocazione temporale, dovendo il giudice verificare in concreto, ai sensi dell'art. 133 c.p., il nesso tra precedente criminalità e fatto oggetto del processo, al fine di apprezzare se i precedenti rivelino una perdurante inclinazione al delitto.
- Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è sufficientemente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti; non è necessario che confuti singolarmente tutti gli argomenti favorevoli prospettati dalla difesa.
- In sede di legittimità non è consentita una rivalutazione del merito della motivazione quando la censura si risolva in una mera contrapposizione di lettura dei fatti rispetto a quella adottata dai giudici di merito.
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