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Sentenza

Sentenza n. 2868/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza della sentenza n. 178/25 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro.

Giustizia amministrativa202600651

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto ai ricorrenti il credito per la carta docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docenti)

Prevale il privato

La controversia

Il Tribunale di Como, Sezione Lavoro, aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrispondere ai ricorrenti l'importo di 500 euro per ciascun anno scolastico indicato nella sentenza, per un credito complessivo riferito agli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021 e, per una ricorrente, 2021/2022. La sentenza era stata notificata al Ministero il 9 maggio 2025 ed era passata in giudicato. Decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche, il Ministero non aveva effettuato alcun pagamento, neppure parziale. I ricorrenti hanno quindi proposto ricorso per ottemperanza il 12 febbraio 2026. Il Ministero si è costituito con una memoria meramente formale, senza contestare l'esistenza o l'ammontare del credito e senza fornire indicazioni sull'iter di pagamento.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, dichiarando l'inottemperanza del Ministero al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'ottemperanza perché il titolo era passato in giudicato, era stato ritualmente notificato, era decorso il termine dilatorio di 120 giorni e l'amministrazione non aveva adempiuto, né aveva contestato il credito nell'an o nel quantum. Ha ordinato al Ministero di dare integrale esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla notificazione, su istanza di parte, o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Milano, Milano e Monza Brianza, attribuendogli il compito di provvedere nei successivi 60 giorni dall'investitura da parte del creditore. Nessun compenso è stato riconosciuto al commissario, trattandosi di attività rientrante nei suoi compiti istituzionali. Il Ministero è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese del giudizio, liquidate in 800 euro oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di dichiarare l'inottemperanza al giudicato, ordinare l'esecuzione del titolo e nominare, in caso di persistente inerzia, un commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla legge 28 febbraio 1997, n. 30

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per il pagamento delle somme dovute dalle amministrazioni pubbliche in esecuzione di provvedimenti giudiziari; decorso tale termine senza pagamento, può essere proposta l'azione di ottemperanza.

  • art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato ai fini del rimborso del contributo unificato nelle spese di giudizio, se dovuto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente accertare l'esistenza di un titolo passato in giudicato, la sua rituale notificazione, il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge e l'inadempimento dell'amministrazione per dichiarare l'inottemperanza e ordinare l'esecuzione integrale del giudicato.
  • La mancata contestazione da parte dell'amministrazione dell'esistenza e dell'ammontare del credito, accompagnata dall'assenza di pagamenti anche parziali, conferma l'inadempimento del titolo esecutivo.
  • Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta destinato a operare soltanto in caso di inutile decorso del termine assegnato.
  • Quando l'attività commissariale rientra nei compiti istituzionali del dirigente nominato, non è dovuto uno specifico compenso per l'esecuzione dell'incarico.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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