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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21064/2026 del 08/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto il motivo unico generico e già adeguatamente valutato nel merito dalla Corte di appello, la quale aveva spiegato in modo logico le ragioni della configurabilità del reato di evasione, escludendo la fondatezza della diversa ricostruzione difensiva. Conseguentemente sono state applicate le statuizioni previste dall'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del delitto di evasione. L'unico motivo deduceva, in sostanza, l'insussistenza della responsabilità penale, contestando l'an del reato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la censura era generica e che la Corte di appello aveva già esaminato e disatteso la tesi difensiva con argomentazioni giuridicamente corrette e prive di manifesta illogicità, reputando non credibile, meramente assertiva e non provata la deduzione secondo cui l'imputato si sarebbe trovato in casa al momento del controllo della polizia giudiziaria.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    Richiamato per le conseguenze economiche e processuali derivanti dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando il motivo si risolve in una censura generica dell'affermazione di responsabilità già specificamente esaminata e motivatamente disattesa dal giudice di merito.
  • La Corte di cassazione non rivaluta il merito della prova se la motivazione della sentenza impugnata è giuridicamente corretta e immune da manifesta illogicità.
  • Nel delitto di evasione, la configurabilità del reato può essere confermata quando la ricostruzione difensiva della presenza dell'imputato nel luogo indicato sia ritenuta inverosimile e non supportata da prova.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta l'applicazione delle conseguenze previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieEvasioneImpugnazioni
RamiReati contro l'amministrazione della giustiziaProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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