Ordinanza n. 7486/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l’annullamento - del permesso di costruire n. 83 del 2.10.2024; - per quanto occorrer possa, dell’art. 9-bis delle NTA del Piano di Recupero dei Nuclei abusivi ex l.r. n. 28/80 – Zona Industriale di Poggio Fiorito, del Comune di Guidonia Montecelio, introdotto con Deliberazione di Giunta comunale n. 101 del 19.11.2021 di adozione della variante pubblicata sul BUR Lazio n. 24 del 17.3.2022, inviata in Regione Lazio il 21.6.2022, riscontrata con nota del 5.8.2022 cui è seguita la nota comunale del 23.9.2022, quindi approvata tacitamente dalla Regione e, successivamente, oggetto di presa d’atto giusta determinazione dirigenziale del Comune di Guidonia Montecelio n. 1 del 3.1.2023, previo accertamento dell’illegittimità del mancato esercizio del potere regionale di controllo ed approvazione (e, dunque, con annullamento, ove occorrer possa di tutti gli atti suddetti); - di ogni ulteriore atto e/o provvedimento presupposto, connesso e consequenziale, anche non conosciuto e/o richiamato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: permesso di costruire n. 83 del 2 ottobre 2024 e, in via subordinata, disciplina urbanistica posta dall'art. 9-bis delle NTA del Piano di Recupero dei Nuclei abusivi del Comune di Guidonia Montecelio
Esito
La controversia
Le ricorrenti hanno chiesto l'annullamento del permesso di costruire e, per quanto occorrente, dell'art. 9-bis delle NTA del Piano di Recupero dei Nuclei abusivi relativo alla Zona Industriale di Poggio Fiorito, nonché degli atti presupposti e consequenziali. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i motivi di illegittimità dedotti nel ricorso principale. Nel corso del giudizio il TAR aveva disposto una verificazione ex art. 66 c.p.a. sullo stato dei luoghi interessati dall'intervento edilizio autorizzato, affidandola al Direttore del Dipartimento Attuazione Urbanistica di Roma Capitale, con facoltà di delega. Il termine di cinquanta giorni assegnato per il deposito della relazione è scaduto senza che la relazione fosse depositata e senza comunicazioni sulle ragioni del ritardo o su eventuali difficoltà nell'espletamento dell'incarico.
La decisione
Il TAR non ha deciso la domanda di annullamento né i motivi di ricorso. Ha rilevato il mancato deposito, entro il termine assegnato, della relazione di verificazione già disposta con precedente ordinanza. Ha quindi sollecitato il verificatore a depositare la relazione entro ulteriori trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente ordinanza oppure, entro lo stesso termine, a segnalare eventuali difficoltà o fattori ostativi all'espletamento dell'incarico. In attesa del completamento dell'istruttoria, ha rinviato la trattazione della causa al 14 luglio 2026 e ha ordinato alla segreteria di comunicare l'ordinanza alle parti e al verificatore.
Norme richiamate
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale fondamento dei poteri istruttori del giudice amministrativo, senza una specifica interpretazione nel testo.
art. 66 c.p.a.
Utilizzato per la verificazione sullo stato dei luoghi; il giudice dispone un ulteriore termine per il deposito della relazione verificativa già richiesta.
Massime di principio
- Quando una verificazione disposta dal giudice amministrativo non viene eseguita entro il termine assegnato e il verificatore non comunica le ragioni del ritardo, il giudice può sollecitarne l'adempimento assegnando un ulteriore termine e imponendo, in alternativa, la tempestiva segnalazione delle difficoltà ostative.
- Se la decisione della controversia dipende dal completamento di un'attività istruttoria già disposta, il giudice può rinviare la trattazione della causa senza definire le domande di merito, in attesa del deposito degli esiti dell'istruttoria.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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