Sentenza del 06/06/2022 n. 18002 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione in cassazione di sentenza che aveva confermato la revoca delle agevolazioni fiscali "prima casa" e relative agevolazioni sui mutui, per il mancato trasferimento della residenza nel termine perentorio di 18 mesi (trasferimento avvenuto dopo 20 mesi) e per l'applicazione delle aliquote ordinarie e sanzioni; successivamente il ricorrente ha aderito alla definizione agevolata dei carichi (D.L. 22/10/2016, n.193, art.6), ha ottemperato al pagamento e ha rinunciato al ricorso per cassazione chiedendo l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'estinzione del procedimento per rinuncia rituale al ricorso (intervenuta prima dell'adunanza camerale, sottoscritta e notificata). Ha precisato che la rinuncia è efficace senza accettazione della controparte e comporta il passaggio in giudicato della sentenza impugnata; tuttavia, in considerazione della definizione agevolata (che richiede la rinuncia ai giudizi pendenti), ha ritenuto che le spese di giudizio debbano essere compensate tra le parti. Inoltre ha escluso l'obbligo versamento del raddoppio del contributo unificato previsto in ipotesi di conferma integrale della sentenza impugnata, poiché la cessazione della materia del contendere conseguente alla definizione agevolata ha effetto diverso.
Norme richiamate
art. 390 c.p.c.
Stabilisce i requisiti formali della rinuncia (temporalità prima dell'adunanza camerale, sottoscrizione e notifica) e la Corte ha ritenuto la rinuncia qui rituale e quindi efficace.
art. 391 c.p.c.
Comma 2 consente la condanna della parte che ha dato causa all'estinzione alle spese; comma 4 esclude la condanna se la rinuncia è stata accettata dalla controparte. La Corte ha spiegato che l'eccezione normativa introdotta dalla definizione agevolata impone la compensazione delle spese, benché l'Agenzia non abbia formalmente accettato la rinuncia.
D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, art. 6
comma 2 (convertito, con modificazioni, dalla L. 1 dicembre 2016, n. 225)
Prevede che il contribuente che aderisce alla definizione agevolata indichi i giudizi pendenti relativi ai carichi e si impegni a rinunciarvi; la Corte ha ritenuto tale disciplina un'eccezione alla regola ordinaria sulle spese processuali e ha imposto la compensazione delle spese quando la rinuncia è funzionale alla definizione.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Norma citata in rapporto alla richiesta di compensazione delle spese in ragione dell'adesione alla definizione agevolata; utile quale richiamo procedurale per domande di compensazione avanzate dal ricorrente.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis
Regola il contributo unificato e il raddoppio in caso di conferma integrale della statuizione impugnata; la Corte ha escluso l'applicabilità del raddoppio quando il procedimento si estingue per cessazione della materia del contendere dovuta alla definizione agevolata.
L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato in caso di integrale conferma della sentenza; la Corte ha distinto tale ipotesi dall'estinzione per definizione agevolata, esclusendo l'incremento del contributo.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso di cassazione, se effettuata ritualmente prima dell'adunanza camerale e notificata, estingue il processo senza bisogno dell'accettazione della controparte.
- La rinuncia del contribuente funzionale alla 'definizione agevolata' (D.L. 193/2016, art.6) costituisce un'eccezione alla regola ordinaria sulle spese: quando la rinuncia è collegata all'adesione alla definizione, le spese vanno generalmente compensate anche se l'amministrazione non ha formalmente aderito.
- La cessazione della materia del contendere per adesione alla definizione agevolata non equivale a una conferma integrale della sentenza impugnata; pertanto non si applicano automaticamente sanzioni come il raddoppio del contributo unificato previsto per il rigetto nel merito.
- In situazioni analoghe il contribuente dovrebbe documentare l'effettiva adesione alla definizione e il pagamento integrale o secondo le modalità concordate, e formalizzare la rinuncia al giudizio rispettando i requisiti di legge per ottenere l'estinzione e la compensazione delle spese.
- L'amministrazione non deve necessariamente accettare la rinuncia per renderla efficace; tuttavia la giurisprudenza favorisce la compensazione delle spese quando la rinuncia è strumentale alla definizione agevolata per evitare un aggravio economico incompatibile con la ratio della norma di definizione.
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