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Ordinanza

Ordinanza n. 177/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia: a) della determina del Dirigente del Settore II – Ammnistrativo RCG n. 2584/2025 del 20.10.2025 (in pari data conosciuta), con cui è stata conclusa negativamente la conferenza di servizi indetta a seguito della presentazione, da parte della società ricorrente, di un’istanza unica ai sensi del D. Lgs. n. 259/03, per la realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche nel comune di Ercolano, alla via Sacerdote Benedetto Cozzolino snc e, per l’effetto, è stata intimata la rimozione delle opere nel frattempo realizzate; b) del parere dell’Avvocatura Municipale del 2.10.2025 (solo adesso conosciuto e divenuto lesivo); c) del parere paesaggistico negativo della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Napoli prot. MIC|MIC_SABAP-NA-MET|28/03/2024|0006905-P (solo adesso conosciuto e divenuto lesivo); d) di ogni altro atto anteriore, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202506914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determina comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa alla realizzazione di un'infrastruttura per comunicazioni elettroniche, nella parte recante diffida alla rimozione delle opere già realizzate, nonché parere dell'Avvocatura Municipale e parere paesaggistico negativo della Soprintendenza

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (operatore di telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

La società ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, la determina con cui il Comune ha concluso negativamente la conferenza di servizi avviata a seguito di un'istanza unica presentata ai sensi del d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un'infrastruttura di comunicazioni elettroniche nel territorio comunale. È stato contestato anche il parere negativo dell'Avvocatura Municipale e il parere paesaggistico negativo della Soprintendenza, oltre agli atti connessi. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificati i singoli motivi di illegittimità dedotti nel ricorso; emerge tuttavia che la domanda cautelare riguarda, in particolare, la diffida comunale a rimuovere e ripristinare i luoghi entro sessanta giorni, con previsione dell'intervento d'ufficio e dell'addebito delle spese.

La decisione

Il TAR ha accolto l'istanza cautelare nei soli limiti indicati in motivazione. Ha ritenuto sussistente il pregiudizio grave e irreparabile con riferimento esclusivamente alla parte della determina comunale che intimava la rimozione dell'impianto già integralmente realizzato, a pena di esecuzione d'ufficio in danno. In ragione del bilanciamento degli interessi contrapposti e della necessità di approfondire le questioni nella sede di merito, il Tribunale ha sospeso interinalmente gli effetti della determina limitatamente alla diffida alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi, così da consentire la decisione di merito re adhuc integra. Non è stata disposta la sospensione delle ulteriori parti della determina né dei pareri impugnati. Il merito è stato fissato all'udienza pubblica del 12 novembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • d.lgs. n. 259/2003

    La società ha presentato l'istanza unica per la realizzazione dell'infrastruttura di comunicazioni elettroniche nell'ambito del procedimento definito dalla determina comunale; l'ordinanza non svolge un'interpretazione specifica delle relative disposizioni.

  • art. 55 c.p.a.

    Costituisce la base normativa della domanda cautelare incidentale e del potere del giudice di adottare la sospensione degli effetti dell'atto impugnato.

Massime di principio

  • In sede cautelare, quando l'esecuzione della parte dispositiva di un provvedimento amministrativo comporti la rimozione di un'opera già integralmente realizzata e tale esecuzione determini un pregiudizio grave e irreparabile, il giudice può sospendere limitatamente quella specifica parte dell'atto, senza estendere automaticamente la misura cautelare alle ulteriori statuizioni o agli atti presupposti.
  • La misura cautelare può essere modulata attraverso il bilanciamento degli interessi contrapposti e può essere adottata in modo da preservare l'integrità della situazione di fatto fino alla decisione di merito, quando sia necessario un ulteriore approfondimento delle questioni controverse.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutorizzazione paesaggisticaTutela cautelare
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniBeni culturali e paesaggioProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezza

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