Sentenza n. 420/2026 - Bologna, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 750/2025 depositata in data 12.6.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bologna, in funzione di giudice del lavoro, n. 750/2025
Esito
Favorevole al ricorrente (beneficiaria del giudicato)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per ottenere l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Bologna, passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 14 novembre 2025. La pronuncia era stata notificata al Ministero ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero, ritualmente intimato, non si è costituito in giudizio.
La decisione
Il TAR ha ritenuto fondato il ricorso e lo ha accolto, accertando la perdurante inadempienza del Ministero rispetto alle statuizioni della sentenza definitiva passata in giudicato. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare esecuzione alla sentenza, detraendo quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della decisione. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato nel Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna o in un funzionario delegato, il quale dovrà provvedere, su istanza della ricorrente, entro i successivi novanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato eventualmente versato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori.
Norme richiamate
art. 60 c.p.a.
La controversia è stata definita con sentenza in forma semplificata, previa audizione delle parti in camera di consiglio.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è stato utilizzato per ottenere l'esecuzione delle statuizioni contenute in una sentenza passata in giudicato.
art. 114 c.p.a.
Il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato entro un termine e ha previsto, in caso di ulteriore inadempimento, l'intervento sostitutivo del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando una sentenza passata in giudicato non sia stata eseguita dall'Amministrazione, purché siano stati rispettati gli adempimenti necessari per rendere esigibile l'obbligo di esecuzione, compresa la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
- Accertata la perdurante inerzia dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza ordina l'esecuzione delle statuizioni del giudicato entro un termine determinato, con detrazione degli importi eventualmente già corrisposti.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a sostituire l'Amministrazione in caso di ulteriore inadempimento entro il termine assegnato.
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