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Sentenza

Sentenza del 27/09/2017 n. 3808 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

Accertamento imposte sui redditi -Termini decadenziali - Capitali all'estero - Proroga termini - Non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La proroga non può essere applicata retroattivamente. La disposizione ha natura sostanziale, poiché incide direttamente sull'obbligazione tributaria, e non natura meramente processuale o procedimentale. Pertanto, il raddoppio dei termini decadenziali opera solo per fattispecie successive alla sua entrata in vigore e non può estendere retroattivamente il potere di accertamento dell'Amministrazione finanziaria.

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l'applicazione retroattiva dell'art. 12 del d.l. 78/2009, convertito con modificazioni dalla l. 102/2009, che prevede il raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti fiscali connessi a violazioni relative a disponibilità finanziarie detenute all'estero. La questione era stabilire se tale proroga potesse applicarsi anche a periodi d'imposta o fattispecie anteriori all'entrata in vigore della norma.

Norme richiamate

  • Art. 12 del d.l. 78/2009, convertito dalla l. 102/2009

    Ha introdotto il c.d. raddoppio dei termini decadenziali per gli accertamenti correlati a violazioni fiscali inerenti disponibilità finanziarie detenute all'estero.

    La norma è stata qualificata come disposizione di carattere sostanziale, in quanto incide direttamente sull'obbligazione tributaria e sui termini entro i quali l'Amministrazione può esercitare il potere di accertamento. Di conseguenza, non può essere applicata a fattispecie anteriori alla sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Una norma che amplia i termini per l'accertamento fiscale non è automaticamente qualificabile come norma processuale: se incide sostanzialmente sull'obbligazione tributaria o sulla posizione del contribuente, può essere soggetta al principio di irretroattività.
  • Il raddoppio o la proroga dei termini decadenziali può applicarsi solo alle fattispecie ricadenti nell'ambito temporale previsto dalla norma e non può riaprire retroattivamente termini già scaduti.
  • In presenza di accertamenti relativi a disponibilità finanziarie detenute all'estero, occorre verificare sia la data del periodo d'imposta sia l'entrata in vigore della disposizione che prevede il termine esteso.
  • Quando una norma fiscale modifica in modo sostanziale la durata del potere accertativo dell'Amministrazione, deve essere interpretata restrittivamente e non può essere utilizzata retroattivamente in danno del contribuente.

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