Cassazione Penale, Sentenza n. 2903/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'Appello di Napoli che confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Napoli Nord. Ha dedotto: 1) vizio di motivazione in relazione alla responsabilità per il reato di minaccia (art. 612 c.p., capo A); 2) vizio di motivazione e travisamento del fatto relativamente alla rimozione della bombola di gas del 14/10/2014 (artt. 610 e 392 c.p., capo B), sostenendo che le prove dimostrerebbero un intervento da lui autorizzato; 3) violazione di legge per mancanza della condizione di procedibilità in relazione al reato di lesioni (art. 582 c.p., capo C); 4) mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 5) mancata assoluzione per il principio del ragionevole dubbio.
La decisione
La Corte di Cassazione ha in parte accolto il ricorso. Ha ritenuto che per i fatti di minaccia (capo A) anteriori al 1/4/2016 si sia verificata la prescrizione e ha annullato senza rinvio tale parte della sentenza; per l'episodio di minaccia del 1/4/2016 ha annullato con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Napoli per colmare la lacuna motivazionale; per il reato di lesioni (capo C) ha dichiarato l'estinzione per prescrizione e ha annullato la sentenza; ha invece dichiarato inammissibile il motivo relativo all'episodio del 14/10/2014 (capo B), confermando la valutazione di merito che contestava la rimozione coatta della bombola come strumentale a ottenere il rilascio dell'immobile da parte della Vacca. La Cassazione ha disposto che il giudice del rinvio rivedrà il trattamento sanzionatorio (incluso il riconoscimento delle attenuanti generiche) alla luce delle estinzioni intervenute. Sica non è stato condannato alle spese processuali nel grado di legittimità; la pronuncia sulle spese in favore della parte civile sarà valutata dopo il definitivo passaggio in giudicato della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 612 c.p.
Riferimento al reato di minaccia; la Corte ha distinto singoli episodi ai fini della prescrizione nelle ipotesi di continuazione, rilevando l'estinzione per i fatti anteriori al 1/4/2016 e rinviando per l'evento non estinto.
artt. 610 e 392 c.p.
Norme richiamate per i fatti relativi alla rimozione della bombola di gas; la Corte ha ritenuto che la valutazione di merito (che collega l'azione al rapporto conflittuale con l'inquilina) non sia sindacabile in Cassazione come mero travisamento del fatto.
art. 582 c.p.
Norma relativa alle lesioni personali; la Corte ha dichiarato estinto per prescrizione il reato posto a carico del ricorrente, annullando la sentenza su tale capo.
art. 129, co. 2 c.p.p.
Principio dell'immediata declaratoria delle cause di non punibilità: la Cassazione può rilevare d'ufficio e pronunciarsi sulle cause estintive (come la prescrizione) nei limiti del controllo sul provvedimento impugnato, potendo adottare la formula di proscioglimento solo quando l'innocenza risulti evidente dagli atti.
art. 578 c.p.p.
Norma che disciplina gli effetti civili della sentenza penale; la Corte ha confermato la sentenza agli effetti civili per i reati dichiarati estinti se il ricorso sul punto era inammissibile.
art. 606, co.1, lett. e) c.p.p.
Richiamata per ribadire il limite del sindacato di Cassazione sul 'travisamento del fatto': la Corte non può rivedere libera valutazione delle prove fatta dai giudici di merito e non ammette una mera rivalutazione del compendio probatorio.
Principio di non deducibilità in Cassazione della mancata querela proposta per la prima volta
La questione della improcedibilità per mancanza di querela, se dedotta per la prima volta in Cassazione, è preclusa; perciò il Collegio non ha affrontato la condizione di procedibilità sul merito, se non rilevando d'ufficio l'illegittimità di pene eccedenti la competenza del giudice di pace.
Massime di principio
- Nei reati continuati la prescrizione va valutata per ciascun episodio: la continuazione unifica solo la sanzione, non estingue l'autonomia delle singole fattispecie ai fini della prescrizione.
- La Corte di Cassazione può rilevare d'ufficio cause estintive del reato (es. prescrizione) e adottare formule di proscioglimento solo se l'innocenza risulta evidente dagli atti e nei limiti del sindacato consentito sul provvedimento impugnato (art.129 c.p.p.).
- Non è ammissibile in Cassazione una nuova eccezione processuale (es. mancanza di querela) proposta per la prima volta in sede di legittimità; tali questioni vanno tempestivamente sollevate nei gradi precedenti.
- La Cassazione non può sostituire la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito: il 'travisamento del fatto' basato su una rivalutazione del compendio probatorio è inammissibile.
- Quando la Cassazione annulla per estinzione di reati, il giudice del rinvio deve ricalcolare la pena e riesaminare il riconoscimento delle circostanze attenuanti e gli effetti civili conseguenti.
- Le censure generiche o la semplice reiterazione di motivi già disattesi in appello sono inaccoglibili: il ricorso deve proporre critiche specifiche e argomentate alla motivazione del giudice di merito.
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