Sentenza n. 2/2026 - Palermo, Sezione 4
per l'annullamento, quanto al ricorso introduttivo: - della Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Palermo n. 119 del 03.02.2025 – avente ad oggetto “Avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo libero professionale per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle priorità e delle azioni dell'area "Contrastare la povertà sanitaria", di cui al P.N.E.S. 2021-2027… -Profilo Farmacista: approvazione atti della commissione esaminatrice e graduatoria, limitatamente ai candidati specializzati” – nella parte in cui la P.A. non ha approvato la “graduatoria degli specializzandi”, in ragione dell’asserita “mancata applicabilità alla fattispecie in questione dell’art. 1, comma 547, L. n.145/2018…”; - della nota dell’ASP di Palermo Prot. n. 115673/25, con cui l’Amministrazione resistente ha sostanzialmente rigettato l’atto a mezzo del quale gli odierni ricorrenti avevano chiesto di “annullare in autotutela la deliberazione del Direttore Generale dell’ASP di Palermo n. 119 del 03.02.2025” (laddove la P.A. non ha approvato la “graduatoria degli specializzandi”), nonché di provvedere “all’approvazione della Graduatoria definitiva degli specializzandi che hanno partecipato alla procedura selettiva di cui alla deliberazione n. 741/2024, per la copertura di 2 posti da farmacista”; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale. Quanto ai motivi aggiunti, previa sospensione: - della Delibera del Direttore Generale dell’ASP di Palermo n. 1326 del 25.09.25 avente ad oggetto “Avviso pubblico per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 2 incarichi di lavoro autonomo libero professionale - profilo Farmacista - per la realizzazione degli interventi previsti nell'ambito delle priorità e delle azioni dell'area "Contrastare la povertà sanitaria", di cui al P.N.E.S. 2021-2027, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale e del Fondo Sociale Europeo Plus - CUP F79G24000160006” ; - di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera di approvazione degli atti della procedura selettiva limitatamente alla mancata approvazione della graduatoria degli specializzandi, nota di rigetto dell’istanza di autotutela e successivo nuovo avviso per il conferimento di due incarichi di farmacista
Esito
Favorevole al ricorrente (candidati specializzandi)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti, iscritti alla Scuola di Specializzazione in Farmacia Ospedaliera e partecipanti a una procedura selettiva per titoli e colloquio, erano stati ammessi dall’avviso pubblico, ai sensi dell’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018, se iscritti almeno al secondo anno del corso, con previsione del loro inserimento, in caso di idoneità, in una graduatoria separata. Dopo lo svolgimento della procedura e il superamento del colloquio, i ricorrenti erano stati collocati nella graduatoria degli specializzandi. L’ASP, tuttavia, con la delibera impugnata, approvava gli atti della commissione e la graduatoria dei farmacisti specializzati, omettendo di approvare quella degli specializzandi, ritenendo che l’ammissione di questi ultimi fosse frutto di un errore materiale e che l’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018 non fosse applicabile alla procedura. I ricorrenti deducevano: violazione della lex specialis e del principio di autovincolo dell’amministrazione; illegittima disapplicazione dell’avviso senza previo annullamento in autotutela; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, arbitrarietà, ingiustizia manifesta e sviamento; violazione dell’art. 1, comma 547, della l. n. 145/2018 e del favor partecipationis. Con motivi aggiunti impugnavano anche il successivo avviso per due incarichi di farmacista, deducendone il difetto di motivazione e l’illegittimità derivata, poiché fondato sull’asserito esaurimento dell’unica graduatoria dei farmacisti specializzati e sulla mancata utilizzazione della graduatoria degli specializzandi. L’ASP eccepiva il difetto di giurisdizione, il difetto di contraddittorio e la carenza di interesse, sostenendo che si trattasse di contratti di lavoro autonomo e che la graduatoria degli specializzati non fosse esaurita.
La decisione
Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. Ha affermato la sussistenza della giurisdizione amministrativa perché la controversia non riguardava il mancato conferimento di un incarico, ma un vizio nello svolgimento di una procedura selettiva sostanzialmente concorsuale, articolata nella valutazione dei titoli, in un colloquio e nella formazione di una graduatoria. Ha escluso la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti degli altri candidati: i farmacisti specializzati avevano priorità rispetto agli specializzandi e non sarebbero stati pregiudicati dall’accoglimento; gli altri specializzandi erano cointeressati, potendo beneficiare dell’utilizzazione della graduatoria separata. Ha inoltre riconosciuto l’interesse attuale dei ricorrenti, poiché le rinunce intervenute nella graduatoria degli specializzati avevano liberato posizioni utili potenzialmente copribili mediante la graduatoria degli specializzandi. Nel merito, ha accolto il motivo relativo alla violazione della lex specialis, ritenendolo dirimente e assorbendo le ulteriori censure. L’avviso pubblico aveva espressamente ammesso gli specializzandi dal secondo anno e previsto, in caso di idoneità, il loro inserimento in una graduatoria separata. Tale previsione vincolava l’amministrazione quale lex specialis e manifestazione di autovincolo; non poteva essere successivamente disapplicata, neppure perché ritenuta erronea, incongrua o illegittima. L’amministrazione avrebbe dovuto, se del caso, esercitare espressamente l’autotutela, nel rispetto dei relativi presupposti e mediante un procedimento corrispondente a quello seguito per l’adozione dell’atto, non potendo realizzare una modifica o revoca implicita dell’avviso mediante la mera omissione della graduatoria. È stato quindi annullato, nella parte pertinente, l’atto di approvazione della procedura e la nota di rigetto dell’istanza di autotutela. È stato altresì accolto il ricorso per motivi aggiunti per illegittimità derivata: il nuovo avviso era fondato sull’erronea premessa che non fosse utilizzabile la graduatoria degli specializzandi e che quella degli specializzati fosse l’unica graduatoria rilevante. Il TAR ha annullato anche il nuovo avviso, facendo salve le nuove determinazioni dell’amministrazione, e ha condannato l’ASP al pagamento di euro 3.000, oltre accessori se dovuti, a titolo di spese di lite.
Norme richiamate
art. 1, comma 547, l. n. 145/2018
A partire dal secondo anno del corso di formazione specialistica, i medici, i medici veterinari, gli odontoiatri, i biologi, i chimici, i farmacisti, i fisici e gli psicologi regolarmente iscritti sono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario nella specifica disciplina bandita e collocati, all'esito positivo delle medesime procedure, in graduatoria separata.
La disposizione è richiamata nell’avviso quale base per l’ammissione dei farmacisti in formazione specialistica iscritti almeno al secondo anno e per il loro collocamento in una graduatoria separata; il TAR ha deciso la controversia sulla violazione della lex specialis senza definire in via dirimente l’ambito applicativo della norma.
art. 97 Cost.
Il principio di legalità e i principi di imparzialità e buon andamento impediscono all’amministrazione di eludere l’autovincolo derivante dall’avviso pubblico mediante una disapplicazione implicita della lex specialis.
art. 55, comma 10, c.p.a.
È richiamato in relazione alla precedente ordinanza cautelare con cui il TAR aveva fissato la trattazione del merito; non costituisce la base della decisione definitiva.
Massime di principio
- L’amministrazione che, mediante un avviso pubblico, stabilisce anticipatamente i requisiti di partecipazione, le modalità della selezione e la formazione delle graduatorie si autovincola al rispetto della lex specialis e non può successivamente disapplicare una sua prescrizione nella fase di approvazione degli atti.
- La lex specialis di una procedura selettiva vincola rigidamente anche l’amministrazione che l’ha adottata, a tutela dell’affidamento dei partecipanti e della parità di trattamento; tale vincolo opera anche quando la prescrizione sia ritenuta dall’amministrazione incongrua, inopportuna o illegittima.
- Se l’amministrazione ritiene viziata o non più opportuna una regola dell’avviso, deve esercitare espressamente il potere di autotutela, verificandone i presupposti e adottando un provvedimento formalmente e sostanzialmente idoneo; non può modificare o revocare implicitamente l’avviso omettendo di applicarne una previsione.
- Una procedura per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo rientra nella giurisdizione amministrativa quando, per struttura e modalità, assume natura sostanzialmente concorsuale, attraverso valutazione comparativa dei titoli, colloquio e formazione di una graduatoria.
- L’annullamento dell’atto presupposto che abbia escluso illegittimamente una graduatoria determina l’illegittimità derivata del successivo avviso fondato sull’erronea inesistenza o inutilizzabilità di quella graduatoria.
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