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Cassazione Penale, Ordinanza n. 17057/2025 del 07/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo incensurabile in sede di legittimità la valutazione di comparazione tra circostanze attenuanti e aggravanti, poiché sorretta da motivazione congrua e non frutto di arbitrio o manifesta illogicità. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Bari del 29/11/2023, deducendo un unico motivo incentrato sulla violazione di legge e sul vizio di illogicità della motivazione in relazione all'art. 69 c.p. La censura riguardava il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti contestate e attenuanti generiche, ritenuto dall'imputato non correttamente motivato. La Corte di cassazione ha però rilevato che la doglianza atteneva al trattamento punitivo e che la motivazione di merito era sufficiente e non illogica, avendo valorizzato la confessione, ma anche la gravità del fatto, l'intensità del dolo e il contributo del prevenuto all'azione delittuosa.

Norme richiamate

  • art. 69 c.p.

    La comparazione tra circostanze opposte è una valutazione di merito; è sindacabile in cassazione solo se arbitraria o manifestamente illogica, mentre resta incensurabile se sorretta da motivazione sufficiente.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle ammende; nel caso concreto è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000.

Massime di principio

  • Il giudizio di bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti generiche integra una tipica valutazione di merito, non riesaminabile in cassazione se il giudice abbia esposto una motivazione non apparente e non manifestamente illogica.
  • È sufficiente, per sorreggere la soluzione di equivalenza tra opposte circostanze, che il giudice di merito richiami gli elementi ritenuti decisivi per la determinazione della pena concreta, senza necessità di una motivazione analitica o particolarmente estesa.
  • La sola contestazione della violazione di legge o dell'illogicità della motivazione non consente l'accesso al sindacato di legittimità quando la censura miri in realtà a una rivalutazione del trattamento sanzionatorio già compiuta in modo ragionato dal giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieCircostanze del reatoImpugnazioni
RamiParte generaleProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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