Sentenza n. 1077/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania n. 3219/2025, pubblicata il 17/04/2025, notificata in forma esecutiva per l'avvio dell'azione esecutiva in data 28/04/2025, con la quale. pronunciandosi sul ricorso ex art. 116 c.p.a., ha dichiarato l'obbligo dell'Amministrazione di consentire al ricorrente l'accesso ai documenti richiesti e condannato lo stesso Comune al pagamento delle spese di giudizio liquidate in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre accessori di legge, nonché al rimborso del contributo unificato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata o tardiva esecuzione della sentenza del TAR Campania n. 3219/2025, relativa all'ostensione di documenti e al pagamento delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito in ottemperanza alla sentenza del TAR Campania n. 3219/2025, che aveva imposto al Comune di consentire l'accesso ai documenti richiesti e lo aveva condannato al pagamento delle spese di giudizio, oltre al rimborso del contributo unificato. Il ricorso è stato notificato il 21 agosto 2025. Nel corso del giudizio il Comune ha documentato di aver trasmesso la documentazione richiesta con note del 26 maggio e del 4 giugno 2025 e di aver predisposto una proposta di riconoscimento del debito fuori bilancio per il pagamento delle spese legali. Il ricorrente, con atto depositato il 9 febbraio 2026, ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, riferendo che il Comune aveva osteso i documenti e pagato le spese di lite, ma ha chiesto la condanna del Comune alle spese del giudizio di ottemperanza, sostenendo che l'adempimento era avvenuto dopo la proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il ricorrente aveva conseguito l'utilità sostanziale perseguita con il ricorso. Quanto alle spese, ha ritenuto il Comune virtualmente soccombente, ma ha disposto la compensazione per metà: l'accesso era stato evaso prima della notificazione del ricorso, come risultava dalla documentazione depositata dal Comune, mentre il pagamento delle spese della precedente lite era avvenuto soltanto dopo la proposizione del giudizio di ottemperanza. Il Comune è stato quindi condannato al pagamento della restante metà delle spese, liquidata in 500 euro oltre accessori, con distrazione in favore dei difensori antistatari, nonché al rimborso della metà del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 116 c.p.a.
La precedente sentenza, resa ai sensi dell'art. 116 c.p.a., aveva accertato l'obbligo dell'Amministrazione di consentire l'accesso ai documenti richiesti.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio è stato proposto per ottenere l'esecuzione della precedente sentenza amministrativa; il testo richiama espressamente il giudizio di ottemperanza, senza ulteriori specificazioni normative.
Massime di principio
- La cessazione della materia del contendere ricorre quando, nel corso del giudizio di ottemperanza, l'amministrazione esegue la pronuncia e il ricorrente consegue integralmente l'utilità sostanziale perseguita, dichiarando di non avere più interesse alla decisione.
- Ai fini della regolazione delle spese nel giudizio di ottemperanza, il giudice può applicare il criterio della soccombenza virtuale e graduare la condanna considerando il comportamento delle parti e la tempistica degli adempimenti. Se una parte dell'obbligazione era stata adempiuta prima della proposizione del ricorso, mentre un'altra è stata adempiuta solo dopo, è giustificata la compensazione parziale delle spese e la condanna dell'amministrazione per la quota riferibile all'inadempimento persistente.
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