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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12577/2026 del 02/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione contro l'ordinanza del GIP del Tribunale di Grosseto, emessa in sede esecutiva, che aveva respinto la domanda di rideterminazione della pena alla luce della sentenza della Corte costituzionale n. 86 del 2024 in tema di attenuante della lieve entità del fatto. Con il primo motivo ha dedotto un vizio del procedimento per asserita incompatibilità del giudice dell'esecuzione, osservando che la stessa persona fisica aveva già giudicato nel merito e che ciò avrebbe determinato un condizionamento. Con il secondo motivo ha lamentato erronea applicazione di legge, sostenendo che l'attenuante della lieve entità avrebbe dovuto essere riconosciuta in sede esecutiva in base alle concrete modalità del fatto. Con il terzo motivo ha dedotto vizio di motivazione per la mancata rimessione della questione di legittimità costituzionale dell'art. 656 c.p.p.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Quanto al primo motivo, ha rilevato che non esiste una norma processuale che preveda l'incompatibilità denunciata e che, in ogni caso, eventuali incompatibilità non integrano di per sé una causa diretta di nullità della decisione, dovendo essere fatte valere con gli strumenti tempestivi di astensione o ricusazione. Quanto ai motivi residui, ha ritenuto corretta la decisione impugnata nel negare una nuova valutazione in executivis della lieve entità del fatto, poiché la revisione del giudicato ha senso solo quando la declaratoria di illegittimità costituzionale sia intervenuta dopo la formazione del giudicato; nel caso concreto, invece, la decisione di merito era successiva alla sentenza della Corte costituzionale e il tema non era stato coltivato nel giudizio di cognizione. Ne è derivata la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 34 c.p.p.

    Le incompatibilità previste dal legislatore non determinano automaticamente nullità della pronuncia; devono essere fatte valere con gli strumenti processuali previsti.

  • artt. 37 ss. c.p.p.

    Le eventuali situazioni di incompatibilità vanno dedotte mediante tempestiva astensione o ricusazione, non come vizio diretto della decisione.

  • art. 656 c.p.p.

    La Corte non ha ritenuto necessario rimettere la questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

  • Corte cost. n. 86 del 2024

    La sentenza costituzionale sulla lieve entità del fatto è richiamata come presupposto dell'istanza esecutiva, ma non consente una nuova valutazione quando il giudicato si sia formato dopo e il tema non sia stato affrontato nel merito.

Massime di principio

  • Nel sistema processuale penale, le situazioni di incompatibilità del giudice non si traducono automaticamente in nullità della decisione, ma devono essere fatte valere con gli specifici rimedi di astensione o ricusazione.
  • La sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale può incidere sul giudicato solo quando intervenga dopo la sua formazione; se la sentenza di merito è successiva alla pronuncia della Corte costituzionale e la questione non è stata dedotta in cognizione, non è consentita una nuova valutazione in sede esecutiva.
  • In sede esecutiva non può essere richiesto un riesame pieno del merito per riconoscere un'attenuante che avrebbe dovuto essere fatta valere nel giudizio di cognizione, salvo i casi in cui la modifica normativa o costituzionale intervenga post giudicato.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta necessariamente la condanna al pagamento delle spese processuali e, in assenza di cause esimenti della colpa, della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiberazione anticipata
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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