Cassazione Penale, Sentenza n. 38334/2023 del 19/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per furto in appartamento aggravato da violenza sulle cose. I motivi principali sono: (1) insufficienza e contraddittorietà della prova, dedotta dal fatto che la condanna si sarebbe basata soltanto sul rinvenimento di tre impronte digitali attribuite al GALATI, senza altri elementi (assenza di accertamenti sulle celle telefoniche per comprovare la sua presenza a Bagheria il 12/05/2015 e mancato rinvenimento della refurtiva presso la sua abitazione); (2) contestazione della recidiva specifica e dell'eccessività del trattamento sanzionatorio per mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche (nonché della specifica attenuante ex art. 62, quarto comma); (3) censura sull'applicazione dell'aggravante per violenza sulle cose, per mancanza di prova che tale violenza sia stata usata; (4) censure sulla determinazione della pena in concreto e sull'omessa motivazione circa la sospensione condizionale della pena.
La decisione
La Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile ritenendo i motivi manifestamente infondati. Ha confermato che: (a) il rinvenimento di impronte papillari dell'imputato su imposte forzate e su vetro pertinente al reato costituisce prova sufficiente della sua responsabilità, non smentita da prove contrarie offerte dal ricorrente; (b) l'aggravante della violenza sulle cose è adeguatamente provata dalle impronte sulle parti forzate; (c) la recidiva specifica è correttamente accertata alla luce di precedenti condanne irrevocabili, anche per furto, nel quinquennio anteriore; (d) il diniego delle attenuanti generiche è motivato in base agli elementi di fatto (numerosi precedenti e necessità di adeguare la pena alla gravità del fatto) e non è sindacabile in cassazione salvo vizi di motivazione; (e) non vi è omissione di pronuncia circa la sospensione condizionale (la pena è superiore a due anni). Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 606 cod. proc. pen.
art. 606, comma 1, lett. b) e e), cod.proc.pen.
Norma che individua i motivi di ricorso per cassazione; nella sentenza è richiamata per valutare i profili di carenza, insufficienza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione che il ricorrente deduceva
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
art. 173 disp. att. cod.proc.pen.
Regola i limiti di impugnazione in Cassazione; richiamata per delimitare la riproduzione dei motivi ammessi
art. 62 cod. pen.
art. 62, quarto comma, cod. pen.
Norma sulle attenuanti speciali (circostanza di cui al quarto comma) la cui applicazione è stata richiesta dal ricorrente ma ritenuta non adeguatamente motivata
art. 62-bis cod. pen.
Norma sulle circostanze attenuanti generiche; il giudice di merito ha valutato e motivato il diniego della loro concessione sulla base dei precedenti dell'imputato
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna al pagamento delle spese e di somme all'erario/casse( Cassa delle ammende); usata per infliggere al ricorrente l'obbligo di pagare spese processuali e 3.000 euro
Massime di principio
- Il rinvenimento di impronte papillari su oggetti o parti pertinenti al reato (es. imposte forzate, vetri) costituisce di regola prova sufficiente di responsabilità, salvo che l'imputato non produca una prova convincente e specifica che giustifichi la presenza delle proprie impronte per ragioni estranee al reato
- L'assenza del ritrovamento della refurtiva presso l'abitazione dell'imputato non esclude automaticamente la responsabilità: la refurtiva può essere occultata altrove e il suo mancato ritrovamento non svuota la prova indiziaria o diretta costituita da elementi materiali rilevanti
- La ricostruzione e la valutazione degli elementi sui quali fondare la concessione o il diniego delle attenuanti generiche sono giudizi di fatto riservati al giudice del merito e sono sindacabili in cassazione solo per vizi di motivazione, contraddittorietà o manifesta illogicità
- La sussistenza della recidiva specifica richiede l'accertamento di condanne irrevocabili nei termini previsti dalla legge; la mera esistenza di precedenti di polizia è insufficiente se non tradottasi in condanne rilevanti
- La prova dell'aggravante per uso di violenza sulle cose può essere desunta da elementi materiali che dimostrino la forzatura o il danneggiamento di strutture di accesso (es. imposte forzate) e non necessita di prova separata oltre a tali indizi concreti
- In cassazione i motivi 'generici' o meramente esplorativi (es. dubbi non supportati da specifica indicazione di elementi di fatto o prova alternativa) sono frequentemente dichiarati inammissibili o manifestamente infondati
- La sospensione condizionale della pena è preclusa se la pena concreta è superiore al limite previsto dalla legge (più di due anni), pertanto la mancata motivazione può essere solo apparente se il giudice di merito ha già deciso ostativamente in primo grado
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