Cassazione Civile, Ordinanza n. 16955/2024 del 19/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione con cui l'Ufficio aveva recuperato a tassazione l'imposta di registro, riqualificando una pluralità di negozi collegati come cessione di azienda. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso dei contribuenti, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dell'Agenzia. I contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione con nove motivi, ma nel corso del giudizio hanno poi chiesto la declaratoria di estinzione per cessazione della materia del contendere, deducendo e documentando l'adesione di una delle ricorrenti alla definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione (c.d. rottamazione cartelle) ex art. 6 del D.L. n. 193 del 2016, con successivo pagamento integrale dell'importo comunicato dall'agente della riscossione in relazione alla cartella riferita proprio all'avviso di liquidazione oggetto del contendere. La Corte, dopo aver richiesto ulteriore documentazione per verificare la pertinenza della definizione agevolata, ha accertato che la cartella riguardava effettivamente l'avviso di liquidazione in lite e che la procedura era stata perfezionata con pagamento integrale, dichiarando quindi estinto il giudizio di cassazione per rinuncia del debitore ricorrente.
La decisione
La Corte ha preso atto che la cartella di pagamento oggetto di definizione agevolata riguardava l'avviso di liquidazione impugnato e che la ricorrente aveva aderito alla procedura di rottamazione, ricevendo la comunicazione delle somme dovute e pagando integralmente quanto richiesto. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio di cassazione ex art. 391 c.p.c. per rinuncia del debitore, rilevando che, essendo la definizione agevolata intervenuta a seguito di adesione con impegno a rinunciare al giudizio e relativa comunicazione dell'agente della riscossione, il processo non poteva proseguire. Nulla è stato disposto sulle spese, perché il contenuto della definizione agevolata assorbe il costo del processo pendente. È stato inoltre escluso il contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 6 D.L. 22 ottobre 2016, n. 193
La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare al giudizio; la comunicazione dell'esattore e il pagamento integrale perfezionano la procedura e determinano l'effetto estintivo del processo per rinuncia del debitore ricorrente.
L. 1 dicembre 2016, n. 225
Ha convertito con modificazioni il D.L. n. 193 del 2016, rendendo applicabile la disciplina della definizione agevolata richiamata nel caso concreto.
art. 1, comma 5, D.L. 16 ottobre 2017, n. 148
La norma richiama e collega la disciplina della definizione agevolata ai carichi affidati agli agenti della riscossione.
art. 391 c.p.c.
In presenza di adesione perfezionata alla definizione agevolata da parte del ricorrente, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto per rinuncia del debitore.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
La Corte esclude l'applicazione del contributo unificato aggiuntivo, ritenendo la misura eccezionale e di stretta interpretazione, non suscettibile di applicazione analogica.
Massime di principio
- Quando il ricorrente in cassazione aderisce a una definizione agevolata dei carichi affidati alla riscossione e la procedura si perfeziona con comunicazione dell'importo dovuto e pagamento integrale, il giudizio deve essere dichiarato estinto per rinuncia del debitore.
- Ai fini dell'estinzione del processo per definizione agevolata, è necessario verificare che la cartella oggetto di rottamazione riguardi effettivamente la pretesa tributaria controversa.
- La declaratoria di estinzione per adesione alla definizione agevolata assorbe le questioni sulle spese di lite, che possono non essere regolate separatamente se ciò risulta coerente con la struttura della procedura definitoria.
- Le disposizioni che prevedono conseguenze sanzionatorie o accessorie, come il contributo unificato aggiuntivo, sono di stretta interpretazione e non possono essere applicate oltre i casi espressamente previsti.
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