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Sentenza

Sentenza n. 2630/2026 - Catania, Sezione 3

Giustizia amministrativa202600057

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IIISentenzaAzione risarcitoria

Atto impugnato: silenzio-diniego sull’istanza di accesso del 30 ottobre 2025, già annullato con sentenza non definitiva n. 988/2026; la presente sentenza decide la domanda risarcitoria conseguente

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società, proprietaria di terreni agricoli danneggiati da frane nel 2018, aveva chiesto al Comune, con istanza del 30 ottobre 2025, copia degli atti e dei provvedimenti eventualmente adottati nei confronti di due privati per lavori di scavo non autorizzati. La richiesta era strumentale alla tutela delle proprie ragioni in giudizi civili relativi ai danni e alla responsabilità per gli scavi. Dopo il silenzio comunale, la società aveva domandato l’annullamento del diniego, l’accertamento del diritto di accesso, l’esibizione dei documenti e il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali, deducendo violazione degli artt. 1, 22, 24 e 25 l. 241/1990, degli artt. 3, 24, 97 e 113 Cost. e dell’art. 9 d.P.R. 184/2006, difetto di motivazione, lesione del diritto di difesa, violazione dei principi di trasparenza e buon andamento ed eccesso di potere. Con sentenza non definitiva n. 988/2026 il TAR aveva già accolto la domanda di accesso, ordinando l’esibizione degli atti o, previa verifica, l’attestazione della loro inesistenza entro 30 giorni. In questa fase la società ha chiesto il risarcimento per aggravio di spese e durata dei giudizi civili, perdita di chance processuali, ritardo nella tutela, rischio di prescrizione e danno non patrimoniale, attribuendo al Comune colpa grave o dolo. Ha inoltre chiesto di rinviare o sospendere la decisione in attesa dei giudizi civili e di ottemperanza e di trasmettere gli atti alle procure. Il Comune ha eccepito la tardività di documenti e memoria della ricorrente e ha contestato danno, nesso causale e colpa, chiedendo anche la condanna per lite temeraria.

La decisione

Il TAR ha respinto l’istanza di rinvio: il differimento è ammesso solo in casi eccezionali incidenti sulle esigenze fondamentali di difesa, che nella specie erano state salvaguardate. Ha respinto anche la richiesta di sospensione, poiché i giudizi civili e quello di ottemperanza non costituivano antecedenti logico-giuridici necessari della decisione risarcitoria. Ha dichiarato inutilizzabili la documentazione depositata il 20 luglio 2026 alle ore 12:53 e la memoria depositata il 30 luglio 2026 alle ore 12:51, perché tardive rispetto ai termini dell’art. 73 c.p.a.; ha negato la rimessione in termini, non essendo dimostrate circostanze oggettive eccezionali o impedimenti estranei alla sfera di controllo della parte. Non ha autorizzato il deposito della documentazione prodotta il 29 settembre 2026, ritenendola non decisiva. Nel merito ha riconosciuto che il silenzio-diniego era illegittimo e che il Comune aveva tenuto una condotta colpevole, non avendo riscontrato l’istanza né attestato, previa verifica, l’eventuale inesistenza degli atti. Ha tuttavia respinto la domanda risarcitoria perché la società non ha provato un danno effettivo e attuale né il nesso causale con il ritardo: le spese aggiuntive, la perdita di chance, la protrazione dei giudizi, il rischio di prescrizione e i danni non patrimoniali erano prospettati in modo congetturale. In particolare, non è stata dimostrata una chance seria e concreta né che la tempestiva ostensione avrebbe verosimilmente modificato l’esito o lo sviluppo dei giudizi civili. L’illegittimità del diniego e la lesione dell’interesse conoscitivo non determinano di per sé un danno risarcibile. La richiesta di trasmissione degli atti alle procure è stata ritenuta tardiva e comunque estranea all’oggetto del giudizio; è stata respinta anche la domanda del Comune di condanna per lite temeraria. Spese compensate.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 1-bis, c.p.a.

    Il rinvio della trattazione della causa è disposto solo per casi eccezionali, che sono riportati nel verbale di udienza…

    Il rinvio dell’udienza è consentito soltanto in presenza di casi eccezionali; nella specie non ricorrevano, poiché le esigenze difensive erano state adeguatamente salvaguardate.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Nella fattispecie in esame la pendenza del predetto giudizio civile innanzi alla Corte di Cassazione e del giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così come del giudizio di ottemperanza avviato dalla parte ricorrente a seguito della sentenza non definitiva n. 988/2026 di questo Tribunale può, al più, assumere rilievo incidentale ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria qui in esame, ma non incide sull’esistenza del potere-dovere di questo Giudice di pronunciarsi autonomamente sulla domanda proposta, sulla base del materiale istruttorio acquisito e delle questioni devolute alla sua cognizione.

    La pendenza di procedimenti connessi non giustifica la sospensione se le relative questioni non costituiscono un antecedente necessario della decisione; una connessione fattuale o giuridica non basta.

  • art. 295 c.p.c.

    Nella fattispecie in esame la pendenza del predetto giudizio civile innanzi alla Corte di Cassazione e del giudizio civile innanzi al Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, così come del giudizio di ottemperanza avviato dalla parte ricorrente a seguito della sentenza non definitiva n. 988/2026 di questo Tribunale può, al più, assumere rilievo incidentale ai fini della valutazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria qui in esame, ma non incide sull’esistenza del potere-dovere di questo Giudice di pronunciarsi autonomamente sulla domanda proposta, sulla base del materiale istruttorio acquisito e delle questioni devolute alla sua cognizione.

    La sospensione necessaria richiede una dipendenza qualificata tra le controversie: non è sufficiente il rischio di valutazioni difformi o una mera connessione.

  • art. 73, comma 1, c.p.a.

    Rilevata la natura perentoria dei termini di cui all’art. 73 c.p.a. “in quanto espressione di un precetto di ordine pubblico sostanziale posto a presidio del contraddittorio e dell’ordinato lavoro del giudice”, la loro violazione conduce alla inutilizzabilità processuale delle memorie e dei documenti presentati tardivamente, da considerarsi tamquam non essent.

    I termini per il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza sono perentori e la produzione tardiva è inutilizzabile.

  • art. 4, comma 4, disp. att. c.p.a.

    Il termine delle ore 24.00 per il deposito degli atti di parte, previsto dell’art. 4, comma 4, primo periodo, disp. att. c.p.a ., vale solo per quegli atti processuali che non siano depositati in vista di una camera di consiglio o di un’udienza di cui sia (in quel momento) già fissata o già nota la data; invece, in presenza di una camera di consiglio o di un’udienza già fissata, il deposito effettuato oltre il termine delle ore 12.00 (previsto dal terzo periodo dello stesso comma 4 dell’ art. 4 disp. att. c.p.a.) dell’ultimo giorno utile è inammissibile.

    Quando è già fissata o nota la data dell’udienza, il deposito effettuato dopo le ore 12 dell’ultimo giorno utile è inammissibile.

  • art. 54, comma 2, c.p.a.

    Nel caso di specie i suddetti termini processuali risultano essere stati violati, atteso che, tenuto conto della sospensione dei termini processuali dall’1.08.2026 al 31.08.2026 da applicarsi in virtù di quanto previsto dall’art. 54, comma 2, c.p.a.

    La sospensione feriale dei termini processuali è stata applicata nel computo dei termini di deposito, conducendo alle scadenze delle ore 12 del 20 e del 30 luglio 2026.

  • art. 37 c.p.a.

    L’istituto dell’errore scusabile ha natura eccezionale e trova applicazione soltanto in presenza di circostanze oggettive idonee a giustificare la decadenza processuale, quali situazioni di obiettiva incertezza normativa o giurisprudenziale o fatti estranei alla sfera di controllo della parte che abbiano concretamente impedito il tempestivo adempimento dell’onere processuale.

    La rimessione in termini richiede circostanze oggettive eccezionali che abbiano concretamente impedito il rispetto del termine; non sana una decadenza imputabile alla normale gestione processuale della parte.

  • art. 30 c.p.a.

    In conformità ai principi generali di cui all’art. 30 c.p.a., il risarcimento, infatti, presuppone la prova, gravante sul ricorrente, di tutti gli elementi dell’illecito, ossia dell’effettiva sussistenza di un danno ingiusto causalmente riconducibile alla condotta amministrativa, nonché dell’elemento soggettivo della colpa o del dolo dell’Amministrazione.

    La responsabilità risarcitoria della PA richiede prova del danno ingiusto, del nesso causale e dell’elemento soggettivo; l’illegittimità dell’atto non è sufficiente.

  • art. 64 c.p.a.

    Nel giudizio amministrativo, infatti, la parte che ritenga di aver subito un danno è chiamata a fornire una prova rigorosa dell’an e del quantum della propria pretesa risarcitoria; nell’azione di responsabilità per danni, invero, il principio dispositivo opera con pienezza, non essendo temperato dal metodo acquisitivo, il quale è proprio, invece, dell’azione di annullamento ex art. 64 c.p.a..

    Nell’azione risarcitoria grava integralmente sulla parte la prova dell’an e del quantum, senza l’applicazione del metodo acquisitivo proprio dell’azione di annullamento.

  • art. 1226 c.c.

    La valutazione equitativa del danno, come prevista dall’art. 1226 c.c., è pertanto ammessa soltanto in presenza di una situazione di impossibilità o di estrema difficoltà di una precisa prova sull’ammontare del danno.

    La liquidazione equitativa può supplire soltanto alla difficoltà o impossibilità di provare con precisione l’ammontare, non alla mancata prova dell’esistenza del danno.

  • art. 2043 c.c.

    L’azione risarcitoria, ove proposta, implica quindi che il presunto danneggiato fornisca innanzitutto prova degli elementi costitutivi dell’art. 2043 c.c., in quanto la mera illegittimità dell’attività provvedimentale non può costituire presupposto di per sé sufficiente per l’attribuzione di tale forma di tutela.

    La sola illegittimità dell’attività amministrativa non fonda il risarcimento: il danneggiato deve provare gli elementi costitutivi dell’illecito.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    In conclusione, per tutto quanto esposto, la domanda risarcitoria va quindi rigettata, anche nella sua formulazione ai sensi dell’art. 34, comma 4, c.p.a..

    La domanda di accertamento dell’an e fissazione dei criteri per la successiva quantificazione non può essere accolta quando non è dimostrata la sussistenza degli elementi costitutivi della responsabilità.

  • art. 26, comma 2, c.p.a.

    La domanda giudiziale qui scrutinata, ancorché ritenuta infondata, non evidenzia infatti profili di manifesta pretestuosità, né emergono elementi idonei a dimostrare che la parte ricorrente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave.

    La soccombenza non basta per la condanna per lite temeraria: occorrono manifesta pretestuosità o elementi che dimostrino mala fede o colpa grave.

Massime di principio

  • La risarcibilità del ritardo o del silenzio amministrativo non discende dal solo superamento del termine né dall’illegittimità del diniego: occorre provare un danno ingiusto effettivo e attuale, il nesso causale con la condotta amministrativa e l’elemento soggettivo della colpa o del dolo.
  • L’accertata illegittimità del diniego di accesso, anche quando l’istanza è presentata per finalità difensive, ripristina la posizione conoscitiva lesa ma non genera automaticamente un danno risarcibile; il richiedente deve dimostrare come la mancata o tardiva ostensione abbia concretamente pregiudicato una situazione giuridica ulteriore.
  • La perdita di chance processuali è risarcibile solo se è dimostrata come seria, concreta e attuale; non bastano l’affermazione che i documenti avrebbero potuto rafforzare la difesa o l’ipotetica possibilità di un diverso esito del giudizio.
  • Nell’azione risarcitoria amministrativa il principio dispositivo opera pienamente: la parte deve provare rigorosamente sia l’esistenza del danno sia la sua entità e il nesso causale; la liquidazione equitativa non supplisce alla mancata prova dell’an.
  • La sospensione necessaria del processo presuppone che la controversia pendente costituisca un antecedente logico-giuridico indispensabile della decisione; una connessione soltanto fattuale o il rischio di decisioni non coincidenti non sono sufficienti.
  • I termini per il deposito di documenti e memorie in vista dell’udienza sono perentori; l’errore scusabile e la rimessione in termini sono eccezionali e richiedono un impedimento oggettivo, non imputabile alla parte.

Come è indicizzato

MaterieDanno da provvedimento illegittimoTermini e notificazione del ricorsoDecisione e riti speciali
RamiResponsabilità della pubblica amministrazioneProcesso amministrativo
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrere

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