Sentenza n. 2806/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1914/2025, depositata e resa pubblica il 28.04.2025, r.g. 10220/2024, notificata all’Amministrazione in data 30.07.2025, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 24.11.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1914/2025, che aveva riconosciuto tre annualità della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, per complessivi 1.500 euro
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo che la sentenza del Tribunale di Napoli Nord n. 1914/2025, depositata il 28 aprile 2025, non era stata impugnata ed era quindi passata in giudicato. La pronuncia, notificata all'Amministrazione in forma esecutiva, aveva condannato il Ministero a erogare la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, dell'importo nominale di 500 euro annui per tre annualità già maturate, per complessivi 1.500 euro. Era inoltre decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, senza che il Ministero avesse dato esecuzione al giudicato. Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza, la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia e l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha rilevato che la sentenza del giudice ordinario aveva immediato valore conformativo-ordinatorio nei confronti del Ministero, il quale era tenuto a far conseguire concretamente al ricorrente l'utilità riconosciuta dal giudicato. Ha verificato il passaggio in giudicato della sentenza, la notificazione in forma esecutiva, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni e l'assenza di prova dell'adempimento, anche considerando che il Ministero si era costituito solo formalmente. Ha quindi ordinato al Ministero di assegnare al ricorrente la Carta elettronica e di accreditare su di essa l'importo nominale complessivo riconosciuto, entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza o dalla sua notificazione se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il direttore della direzione generale indicata in dispositivo, con facoltà di delega, prevedendo l'insediamento su istanza del ricorrente e l'esecuzione entro i successivi sessanta giorni. Ha inoltre condannato il Ministero al pagamento di una penalità di mora pari agli interessi legali sulla somma dovuta, decorrente dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario. Le spese sono state poste a carico del Ministero e liquidate in 1.000 euro, oltre accessori, con restituzione del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996
Il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione delle pronunce nei confronti delle amministrazioni pubbliche consente di promuovere l'azione esecutiva e, nel caso concreto, risultava già compiuto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una penalità di mora per l'eventuale persistente inadempimento dell'amministrazione; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta.
Massime di principio
- Una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, quando impone a una pubblica amministrazione di attribuire al privato una specifica utilità, ha immediato valore conformativo-ordinatorio e può essere fatta valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo.
- L'ottemperanza non si esaurisce nell'adozione di atti meramente formali: l'amministrazione deve realizzare concretamente il bene della vita riconosciuto dal giudicato, secondo il contenuto sostanziale della pronuncia.
- La mancata esecuzione di una sentenza notificata in forma esecutiva, dopo il passaggio in giudicato e il decorso del termine dilatorio previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, legittima l'accoglimento dell'azione di ottemperanza.
- Il giudice dell'ottemperanza può nominare già nella sentenza un commissario ad acta, destinato a insediarsi su istanza dell'interessato in caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione oltre il termine assegnato.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere fissata in misura pari agli interessi legali sulla somma dovuta e decorrere dalla comunicazione della sentenza fino all'adempimento o, in caso di persistente inerzia, fino all'insediamento del commissario ad acta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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