Ordinanza n. 1732/2026 - Roma, Sezione 1Q
per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell'esclusione del ricorrente dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a trecentocinquanta (350) posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, indetto con decreto n. 239 del 12 giugno 2024 del Ministero dell'Interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, a seguito dello svolgimento della prova, avvenuta in data 29 aprile 2025, esclusione già comunicata dalla Commissione d'esame al termine della prova espletata e pubblicata sulla posizione personale del ricorrente sul sito www.vigilfuoco.it, nella sezione concorsi, per il mancato superamento della stessa, a causa del mancato completamento dell'esecuzione dell'esercizio di cui all'allegato A del bando di concorso “prova di resistenza 1000 mt.”, - del verbale della Commissione d'esame del 29 aprile 2025 e della scheda di valutazione relativa al ricorrente; - di tutte le operazioni compiute e delle valutazioni espresse dalla medesima Commissione, tra cui le rilevazioni effettuate in occasione della “PROVA 2” “valutazione della resistenza” corsa di 1000 metri; per quanto riguarda i motivi aggiunti depositati il 4 ottobre 2025: - del decreto dipartimentale n. 2878 del 14 luglio 2025 – Graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, - del decreto dipartimentale n. 3061 del 1° agosto 2025 – Rettifica graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti per l’accesso alla qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dal concorso per il mancato superamento della prova di resistenza sui 1000 metri, verbale e scheda di valutazione della commissione, nonché graduatoria finale e relativa rettifica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'esclusione dal concorso pubblico, per titoli ed esami, a 350 posti nella qualifica di vigile del fuoco, comunicata dopo la prova del 29 aprile 2025 per il mancato completamento dell'esercizio di resistenza sui 1000 metri. Ha inoltre impugnato il verbale della commissione, la scheda di valutazione, le operazioni e le valutazioni relative alla prova, nonché, con motivi aggiunti, la graduatoria definitiva e la successiva rettifica. Nel corso del giudizio ha documentato di avere medio tempore superato la prova, alla cui ripetizione era stato ammesso in sede cautelare, e di essere in attesa della convocazione alle visite mediche. Il TAR ha rilevato la necessità di chiarimenti sulla notificazione dei motivi aggiunti al controinteressato non costituito, con particolare riguardo alla provenienza dell'indirizzo PEC utilizzato e all'eventuale indicazione di tale indirizzo da parte del controinteressato per le notifiche inerenti alla procedura concorsuale. Ha inoltre ritenuto necessario acquisire dal Ministero una relazione documentata e aggiornata sugli esiti di tutte le prove e visite cui il ricorrente è stato sottoposto in esecuzione dell'ordinanza cautelare.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito né la validità dell'esclusione, degli atti della commissione o delle graduatorie. Ha disposto incombenti istruttori: il ricorrente deve fornire, entro quaranta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, chiarimenti documentati sulla notificazione dei motivi aggiunti al controinteressato e sull'origine e utilizzabilità del relativo indirizzo PEC; il Ministero deve depositare una relazione documentata e aggiornata sugli esiti di tutte le prove e visite effettuate dal ricorrente dopo l'ammissione cautelare alla ripetizione della prova. È stata fissata per il prosieguo la camera di consiglio del 24 marzo 2026. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Norme richiamate
Art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità del ricorrente in caso di diffusione del provvedimento.
Art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, insieme alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, quale base per l'oscuramento delle generalità.
Art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato quale ulteriore presupposto per la tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando la notificazione dei motivi aggiunti a un controinteressato non costituito avviene mediante PEC, il giudice può onerare il ricorrente di documentare la provenienza dell'indirizzo utilizzato e che tale indirizzo fosse stato indicato dal destinatario per ricevere notifiche inerenti alla specifica procedura.
- Quando l'esito del giudizio dipende anche dagli sviluppi sopravvenuti dell'attività amministrativa eseguita in sede cautelare, il giudice può acquisire dall'amministrazione una relazione documentata e aggiornata sugli esiti delle prove e degli ulteriori accertamenti compiuti.
- La disposizione di incombenti istruttori e il rinvio a una successiva camera di consiglio non comportano una decisione sul merito delle censure rivolte contro l'esclusione concorsuale, gli atti della commissione o la graduatoria.
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