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Sentenza

Sentenza del 13/12/2018 n. 5590 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il contribuente ha impugnato il silenzio-rifiuto dell'Agenzia delle Entrate formatosi sull'istanza del 31 dicembre 2007, chiedendo il rimborso del 90% delle ritenute Irpef subite negli anni 1990, 1991 e 1992. La richiesta si fondava sull'art. 9, comma 17, della legge n. 289/2002, che consentiva ai soggetti colpiti dal sisma del dicembre 1990 di definire la propria posizione fiscale versando soltanto il 10% dell'importo dovuto. Il contribuente sosteneva che il beneficio dovesse applicarsi anche a chi aveva già integralmente pagato le imposte, mediante restituzione del 90% versato. L'Agenzia delle Entrate contestava tale interpretazione, sostenendo che la norma operasse solo sui debiti non ancora pagati e che la domanda di rimborso fosse comunque tardiva.

La decisione

La Commissione ha ritenuto applicabile il beneficio anche ai contribuenti che avevano già assolto l'obbligazione tributaria, interpretando la norma in senso costituzionalmente orientato: chi non aveva pagato poteva definire il debito versando il 10%, mentre chi aveva già pagato aveva diritto al rimborso del 90%. Ha inoltre ritenuto tempestiva l'istanza presentata il 31 dicembre 2007, considerato come termine iniziale quello individuato dalla normativa sopravvenuta e fissato al 1° marzo 2008, con scadenza del termine biennale al 1° marzo 2010. È stato però rigettato anche l'appello incidentale del contribuente sulle spese, poiché la compensazione disposta in primo grado era adeguatamente motivata dalla novità e complessità della questione. Sono stati quindi rigettati sia l'appello principale dell'Agenzia sia quello incidentale del contribuente, con conferma della sentenza impugnata e compensazione delle spese.

Norme richiamate

  • Ordinanza del Ministero della protezione civile n. 2316 del 29 gennaio 1993

    Individua i benefici spettanti ai soggetti residenti nei Comuni colpiti dagli eventi calamitosi del dicembre 1990, tra cui il Comune di Ragusa.

  • Ordinanza del Ministero della protezione civile del 21 dicembre 1990, art. 3

    Individua i Comuni delle province di Catania, Siracusa e Ragusa interessati dagli eventi sismici del 13 e 16 dicembre 1990.

  • Legge 27 dicembre 2002, n. 289, art. 9, comma 17

    Prevede la definizione agevolata delle posizioni fiscali relative agli anni 1990, 1991 e 1992 mediante il pagamento del 10% del dovuto. Secondo l'interpretazione costituzionalmente orientata accolta, il beneficio comprende anche il rimborso del 90% per chi aveva già pagato integralmente.

  • Decreto del Presidente della Repubblica n. 602/1973, art. 38

    È stato richiamato dall'Agenzia delle Entrate per sostenere l'applicazione del termine di 48 mesi per la richiesta di rimborso delle somme versate in eccedenza.

  • Decreto legislativo n. 546/1992, art. 21, comma 2

    La Commissione ha ritenuto applicabile il termine biennale per le domande di rimborso derivanti da un sopravvenuto mutamento normativo, decorrente dal pagamento o, se successivo, dal momento in cui si verifica il presupposto della restituzione.

  • Legge 23 dicembre 2014, n. 190, art. 1, comma 665

    Collega, nella fattispecie, la decorrenza del termine per chiedere il rimborso alla data individuata dalla normativa sopravvenuta.

  • Legge 28 febbraio 2008, n. 31

    La sua entrata in vigore, il 1° marzo 2008, è stata considerata il momento dal quale decorreva il termine biennale per la presentazione della domanda restitutoria.

  • Corte costituzionale, sentenze n. 320/2005 e n. 227/2009

    Richiamano i principi di ragionevolezza e uguaglianza, escludendo che il contribuente diligente che abbia già pagato possa ricevere un trattamento deteriore rispetto a chi non abbia pagato o abbia pagato solo parzialmente.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 11247/2010

    Ha stabilito che l'agevolazione prevista per le aree colpite dal sisma del 1990 opera in modo simmetrico: pagamento del 10% per chi non ha ancora pagato e rimborso del 90% per chi ha già versato.

Massime di principio

  • Quando una norma agevolativa consente di definire un debito fiscale pagando solo una parte dell'importo, essa può dover essere interpretata, in applicazione dei principi di uguaglianza e ragionevolezza, anche a favore di chi abbia già integralmente pagato, mediante restituzione della quota eccedente.
  • Il contribuente che abbia pagato prima dell'introduzione dell'agevolazione non dovrebbe essere trattato peggio di chi, trovandosi nella stessa situazione, non abbia ancora pagato.
  • In presenza di una normativa sopravvenuta che introduce il diritto al rimborso, il termine per presentare la domanda può decorrere dal momento in cui il nuovo presupposto restitutorio diventa conoscibile o entra in vigore, anziché dal pagamento originario.
  • È essenziale individuare il termine applicabile alla specifica causa del rimborso: il termine ordinario previsto per i pagamenti indebiti può differire da quello previsto per restituzioni fondate su una modifica normativa successiva.
  • La tempestività deve essere verificata confrontando la data di presentazione dell'istanza con il dies a quo e con il termine previsto dalla norma applicabile.
  • La compensazione delle spese può essere confermata anche a fronte della soccombenza di una parte quando la controversia presenta profili giuridici nuovi, complessi o caratterizzati da orientamenti giurisprudenziali non uniformi.

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